CASS
Sentenza 9 marzo 2022
Sentenza 9 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2022, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore di fiducia, avvocato MARCO GEMELLI, che ha insistito nei motivi del ricorso concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. A VA RD, nell'ambito di un più vasto procedimento, sono contestati i reati di corruzione propria (capo 46), truffa aggravata (capo 47) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48). Secondo l'impostazione accusatoria tra RD;
ingegnere funzionario dell'ANAS, e IC AL, gestore di fatto di numerose società fornitrici di bitume e calcestruzzo, sono intercorsi, in relazione a quattro appalti per i lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada A3 SA-RC ed in relazione a sette affidamenti diretti, rapporti illeciti mediante i quali AL, da una parte, ha potuto Penale Sent. Sez. 1 Num. 8179 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2021 stipulare formali contratti di subfornitura, di nolo a caldo e di nolo a freddo - in realtà aventi la natura di subappalti non autorizzati 7 per i quali venivano impiegati materiali di qualità inferiore rispetto ai capitolati (capi 47 e 48)- RD, dall'altra, ha ricevuto utilità di vario genere ufficio (emolumenti in denaro alla moglie in cambio di fittizia attività lavorativa, autovettura Mercedes, promesse di incarichi remunerativi), in cambio degli omessi controlli che gli competevano quale direttore dei lavori e, comunque, del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (capo 46). 2. Con ordinanza emessa il 26 giugno 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari relativamente al reato di truffa aggravata di cui al capo 47) ed ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per 12 mesi, relativamente ai reati di corruzione propria (capo 46) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48). Più in dettaglio: - ha ritenuto insussistente il patto corruttivo con riferimento sia ai sette affidamenti diretti, in quanto risalenti ad un arco temporale (dal 2009 al 2011) precedente alla ricezione delle utilità contestate, sia ad una delle quattro gare di appalto - la UCLAV 017-14, affidata alla Costruzioni DOC s.r.l. -, sul rilievo che RD non rivestiva il ruolo di direttore dei lavori ma quello di responsabile del procedimento;
- ha annullato l'ordinanza cautelare relativamente al reato di truffa aggravata (capo 47), ritenendo 02gli artifici e raggiri coincidenti con le condotte fraudolente e con gli atti contrari ai doveri d'ufficio contestati al RD nelle imputazioni di corruzione e frode nelle pubbliche forniture. 3. Proposto ricorso sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - per violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 47) e in relazione alle esigenze cautelari - sia dal difensore di RD, la Sezione quinta di questa Corte ha annullato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento di entrambi gli atti di impugnazione, con rinvio al Tribunale della libertà di Reggio Calabria per nuovo esame sui punti oggetto di censura, concernenti: il reato di cui al capo 47), e, sotto il profilo della omessa motivazione, i reati di cui ai capi 46) e 48). 3.1. In ordine al ricorso del Pubblico ministero, il Giudice di legittimità ha rilevato che erroneamente la motivazione era stata calibrata su un asserito 2 assorbimento della condotta truffaldina nei diversi reati di corruzione e di frode nelle pubbliche forniture. Infatti, «il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente il doloso inadempimento del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951); analogamente, è configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo (Sez. 1, n. 10371 del 08/07/1995, Costioli, Rv. 202738). Nella specie, le condotte contestate in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture differiscono da quelle integranti la truffa ai danni dell'ente pubblico, in quanto la frode concerne i contratti di fornitura dei conglomerati bituminosi, di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, mentre nella truffa ai danni dell'ANAS, gli artifici e raggiri sono consistiti anche nell'aver omesso la segnalazione di contratti di subappalto non autorizzati e che AL IC era il reale gestore delle società FABIT e VFG, privo dei requisiti soggettivi. Quanto alla corruzione, oltre alle differenze strutturali delle due fattispecie, risulta contestato un profitto della truffa (individuata in circa 3,5 milioni di euro) diverso rispetto al provento della corruzione (circa 66 mila euro)». 3.2. Con riferimento al ricorso del RD, il giudice di legittimità riteneva fondati il terzo motivo di ricorso, e, di riflesso, il quarto, "limitatamente all'omessa valutazione delle memorie difensive", rilevando che il Tribunale aveva omesso completamente o di confrontarsi con i rilievi evidenziati in tali atti nonché nella consulenza tecnica di parte, pur ritualmente prodotti all'udienza del 23 giugno 2020. Ha osservato, al riguardo, che «il deposito di una memoria difensiva, salvo che non introduca temi nuovi o questioni diverse, non necessariamente amplia il devolutum, ma estende (o, più frequentemente, reitera) gli argomenti posti a fondamento della richiesta (nella specie, di riesame); e quando tali argomenti sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento giurisdizionale non si può lamentare una omessa valutazione;
se la motivazione ha, nel suo complesso, escluso la fondatezza degli argomenti proposti con una memoria 3 difensiva, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata, non può affermarsi che vi è stata una omessa valutazione, ma solo che vi è stato un rigetto;
l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione». Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale - prosegue la sentenza rescindente - si era «limitato a dare atto del deposito della memoria (pag. 6) e ad affermare che le conclusioni dei consulenti del P.M. non sono in alcun modo scalfite dalle risultanze della consulenza di parte, prodotta all'udienza del 23/06/2020, in quanto prive di nuovi spunti tecnici (pag. 35)». In conclusione, l'ordinanza impugnata era gravemente carente, sotto il profilo argomentativo, non essendosi confrontata concretamente con le questioni sollevate con le memorie difensive, astrattamente idonee a fondare una ricostruzione dei fatti tale da escludere i gravi indizi di colpevolezza, ed in particolare: a) con il profilo della competenza dei consulenti tecnici nominati dal PM, un geologo ed un architetto, sulle opere oggetto di accertamento;
b) con la provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento, che, secondo la memoria difensiva, nel caso dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba, provenivano dalla sede autostradale e non dalle rampe interne dello svincolo di Rosarno, ove si concentravano i lavori di pavimentazione;
c) con il ruolo assunto da RD nella gara ASR 52-08, i cui lavori erano già stati consegnati nell'agosto del 2011, mentre il RD è subentrato il 6.1.2013, ed il ruolo di direttore dei lavori era stato ricoperto dall'omonimo RD cl. 70; d) con le detrazioni asseritamente operate dall'Ing. RD, per la diversa qualità del materiale bituminoso, con riferimento ai lavori dell'appalto della ATI Carena-Sposato; e) con l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento di lavori pubblici in capo a AL IC, sulla base delle deduzioni proposte con le memorie difensive. 3. Con ordinanza deliberata in data 14 giugno 2021, Il Tribunale investito del giudizio di rinvio ha annullato l'ordinanza per insussistenza delle esigenze cautelari pronunziandosi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4. Avverso l'ordinanza ricorre VA RD, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, sia in relazione agli artt. 627 e 273 cod. Proc. pen. sia in relazione agli artt. 319, 321, 640-bis e 356 cod. pen., articolato in più censure di seguito 4 enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale non è riuscito a colmare le gravi lacune presenti nell'ordinanza annullata riproponendo un apparato argomentativo affetto dai medesimi vizi già segnalati dalla sentenza che ha disposto il nuovo giudizio. Ha, infatti, continuato a non confrontarsi coi rilievi difensivi;
non ha fatto alcuna menzione delle memorie nelle quali sono state sviluppate le argomentazioni scientifiche e normative sviluppate da ben cinque consulenti della difesataltrettante relazioni allegate. Come si evince dal contenuto delle due memorie difensive depositate nel giudizio di rinvio e di quella depositata in occasione del primo riesame, tutte riportate integralmente nel ricorso, l'ordinanza impugnata, a fronte delle compendiose argomentazioni e degli analitici rilievi difensivi anche di carattere tecnico, ha riproposto gli stessi assunti squalificati nel giudizio rescindente in ordine a tutti i punti critici. 4.1. Con riferimento al profilo della competenza dei consulenti tecnici del pubblico ministero, anziché esaminare le numerosissime criticità segnalate, si è soffermata sul contenuto della sentenza del Tar Latina trascurando, oltre al dato normativo - segnatamente gli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537 del 1925 che limitano la competenza degli architetti alle opere di edilizia civile - le puntuali osservazioni dei consulenti della difesa. Non ha, invece, spiegato le ragioni per cui l'architetto Terzi, nemmeno iscritto all'ordine professionale, sia legittimato ad esprimere giudizi tecnici su determinati aspetti relativi ad una materia su cui non ha alcuna competenza, non solo normativa ma anche curricolare. Allo stesso modo, non è stato spiegato perché deve prestarsi affidamento alle indagini compiute sui materiali bituminosi da un geologo che tale tipo di analisi non è competente ad effettuare. In ogni caso, i consulenti del pubblico ministero sono incorsi in numerosi errori legati anche alla incompletezza dei dati richiesti al committente. 4.2. Con riferimento alla provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento nel caso dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba, ha ritenuto fondati i rilievi difensivi sull'erroneità degli accertamenti eseguiti dai consulenti del pubblico ministero senza però considerare le riconosciute criticità come un ulteriore sintomo della mancata conoscenza della materia ed anzi giustificandole con l'inesistente parzialità dei documenti forniti dall'Anas. 4.3. Con riferimento al ruolo del RD nella gara relativa ai lavori dell'appalto della ATI Carena-Sposato, ha dato per accertato che RD aveva seguito tutta la fase esecutiva dei lavori ignorando le precisazioni contenute nella relazione tecnica dell'ing. ST il quale, con argomentazioni strettamente ancorate agli atti, ha evidenziato l'inesistenza di anomalie meritevoli di 5 segnalazione da parte di RD. D'altra parte, l'indagato, in relazione ad altro appalto aggiudicato all' AT IA Eds Costruzioni, una volta riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal capitolato aveva tempestivamente segnalato al RUP, con apposito parere, la necessità di trasformare il contratto di sub affidamento stipulato dalla V.G.F., riconducibile secondo l'accusa al AL. 4.4. Con riferimento alle detrazioni che il RD avrebbe dovuto operare per la diversa qualità del materiale bituminoso nei lavori relativi all'appalto dell'ATI Carena - Sposato, ha ignorato le argomentazioni del prof. Grilli secondo le quali alla valutazione di non conformità della qualità del conglomerato bituminoso utilizzato per la gara era seguita l'applicazione delle penali nei termini indicati nel libretto delle misure. Né' in senso contrario può obbiettarsi che le detrazioni non sono presenti nella contabilità finale posto che quest'ultima, così come il collaudo, non sono presenti tra gli atti del procedimento. Non rileva nemmeno il certificato di pagamento perché, a differenza del libretto delle misure, non è l'atto sul quale il direttore dei lavori deve applicare le detrazioni. 4.5. Con riferimento all'insussistenza dei presupposti 'soggettivi per l'affidamento di lavori in capo a AL IC, l'ordinanza non ha esaminato le osservazioni contenute nella memorie difensive e non ha comunque attributo rilevanza al certificato antimafia dell'azienda AL IC & Co di AL IC nonostante si tratta di nulla osta prefettizio riferito alla persona fisica di AL IC e rilasciato contestualmente ai fatti di causa. Dalla lettura del contratto in data 11.9.2009 si evince che il contraente generale aveva attestato la idoneità degli affidatari prescelti, tra cui la società FA.BIT nella cui composizione societaria era già presente AL IC;
di quest'ultimo era stata anche verificata la idoneità anche attraverso il controllo del certificato del casellario giudiziale. Il AL non risulta condannato per le ipotesi di reato indicate nell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, a nulla rilevando le disposizioni contenute nell'art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011 ed i successivi procedimenti penali in cui è stato coinvolto. In ogni caso anche dopo l'entrata in vigore di questa norma il AL ha ottenuto il nulla osta prefettizio. 4.6. Con riferimento al delitto di truffa di cui al capo 47), l'ordinanza non ha valutato le argomentazioni scientifiche esposte nelle relazioni dei consulenti della difesa per escludere che i materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori affidati alle imprese controllate dal AL fossero privi della necessaria qualità. Sul piano giuridico peraltro il delitto di truffa, per come contestato, risulta assorbito dal reato di frode nelle pubbliche forniture essendoci coincidenza tra la violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 118 d.lgs. n. 163 del 2006 e 6 l'omissione dei controlli sulla qualità dei materiale e l'espediente, malizioso ed ingannevole, necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 356 cod. pen. In conclusione, il ricorrente ha precisato che, anche a voler seguire le argomentazioni dei consulenti Terzi e GR, rimane comunque un ragionevole dubbio sulla sussistenza del requisito degli atti contrari ai doveri di ufficio. Infatti anche i tecnici del pubblico ministero hanno evidenziato l'incompletezza degli accertamenti eseguiti ed il carattere, indicativo, sommario e frammentario, delle conclusioni cui sono pervenuti. L'iter motivazionale ha disatteso i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione del compendio probatorio costituito da consulenze delle parti in contrasto insanabile tra loro, preferendo, ingiustificatamente, quella eseguita su incarico del pubblico ministero. Le argomentazioni in punto di utilità conseguite dal ricorrente sono ripetitive di quelle contenute nella precedente ordinanza annullata. 5. Con nota del 20 agosto 2021, la difesa del ricorrente ha prodotto, qualificandola come documentazione sopravvenuta, copia del verbale di seduta del Consiglio dell'ordine degli architetti attestante che il dott. Terzi non risultava più iscritto al suo ordine di appartenenza, a far data dal 1 gennaio 2017, quindi in epoca precedente al conferimento dell'incarico di consulenza da parte del pubblico ministero. Sulla base di tale atto ha osservato che il consulente, a partire da tale data, non era abilitato a• redigere relazioni tecniche per l'autorità giudiziaria sicché la consulenza a sua firma doveva considerarsi, così come precisato dalla giurisprudenza civile richiamata, affetta da nullità assoluta;
anzi a suo carico, a seguito della mancata segnalazione di siffatta condizione, erano ravvisabili, alla luce della giurisprudenza penale, estremi di reato per violazione dell'art. 348 cod. (),.. e dell'art. 498 cod. pen. 6. Con motivi aggiunti pervenuti in data 11 novembre 2011, il ricorrente ha ribadito che le valutazioni espresse dal consulente Grilli sulla qualità del conglomerato bituminoso impegnato nelle gare erano state ignorate e che l'ordinanza impugnata aveva considerato decisivo un dato erroneo ossia l'assenza di detrazioni nella contabilità finale dello stato finale dei lavori relativi all'appalto ATI Carena - Sposato, atteso che la documentazione citata per comprovarlo, come si evince dalla nota ANAS del 3 luglio 2019, non esiste. D'altra parte lo stato finale dei lavori, a differenza di libretti di misura delle lavorazioni e del conto finale a firma del direttore dei lavori, non costituisce uno dei documenti obbligatoriamente previsti dal regolamento dei lavori pubblici. Il 7 conto finale nel caso in verifica, è stato, peraltro, firmato da persona diversa dal RD che era cessato dall'incarico di direttore dei lavori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va verificato l'interesse del ricorrente ad impugnare l'ordinanza che, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi 46), 47) e 48), ha comunque annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari. Anche in tema di impugnazione in ambito cautelare, trova, infatti, applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Siffatto interesse sussiste posto che il ricorrente ha, specificamente e personalmente, dedotto l'intenzione di coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge, vizi motivazionali e la violazione dell'obbligo di conformazione alla sentenza di annullamento prescritto dall'art. 627 cod. proc. pen., nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, resta libero di determinarsi mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento purché giustifichi il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità (ex mu/tis Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242). 8 (2 3. La sentenza di annullamento con rinvio, nel dettare i principi giuridici cui doveva uniformarsi il giudice di rinvio nel colmare le lacune motivazionali derivanti dall'omessa valutazione delle memorie e delle consulenze depositate dalla difesa, ha opportunamente precisato che in sede di impugnazioni de liberate, il tribunale cautelare è obbligato a valutare il contenuto di tali atti, indicando, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine ed apprezzando i dati tecnici. Il tribunale del riesame, pur essendo privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale, non è esonerato dall'obbligo di valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalle parti, tanto dall'accusa quanto dalla difesa, ma, al contrario, dovendo "decidere" in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti, laddove sussista un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, «deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri atti di polizia giudiziaria, quanto il solo generico richiamo, come nel caso di specie, a consulenze della difesa». 4. In linea con tali principi, l'ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i temi indicati dal Giudice che ha disposto il rinvio per nuovo esame dei gravi indizi relativi ai reati di cui ai capi 46) e 48), esaminando le obiezioni ed i rilevi sollevati dalla difesa nelle memorie sulla base delle osservazioni scientifiche dei suoi consulenti, nei limiti propri della delibazione cautelare, "preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, a differenza di quella di merito, "orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato" (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598),. 4.1. Con argomentazioni pertinenti, è stato escluso che i quesiti posti dal pubblico ministero ai consulenti siano estranei alle loro competenze professionali. L'incarico conferito all'architetto GR, infatti, ha ad oggetto la ricostruzione delle gare di appalto relative a lavori già eseguiti, principalmente mediante consultazione degli atti, e l'individuazione di eventuali profili di criticità nell'espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nell'esecuzione degli appalti aggiudicati. Al geologo Terzi sono stati commissionati saggi e carotaggi sul suolo. Si tratta, in entrambi i casi, di attività valutative non riservate a diverse categorie professionali alla luce della normativa di settore espressamente richiamata e dei principi della giurisprudenza amministrativa che riservano agli 9 azit ingegneri la competenza esclusiva in materia di progettazione e direzione di lavori di viabilità pubblica, costruzioni stradali ed opere diverse dall'edilizia civile ed abilitano i geologi ad effettuare tutti tipi di indagini geotecniche (pagg. 10 e 11). D'altra parte, la scelta dell'esperto tra i soggetti iscritti negli albi professionali non è imposta da alcuna norma del codice di rito (artt. 221'e seg. e 359 cod. proc. pen.). L'articolo 67, disp. att. cod. proc. pen. prevede, al primo comma, l'istituzione presso ogni tribunale di un albo dei periti dai quali, a mente degli artt. 221, comma 1, e 359, comma 1, cod. proc. perì. possono essere scelti i periti ferma restando la facoltà di sceglierli tra "persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina". La facoltà dell'autorità giudiziaria di nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo incontra un unico limite rappresentato dalla specifica indicazione delle ragioni della scelta che, quindi, non è puramente discrezionale, posto che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina. La questione del titolo per la nomina a perito è regolata nel senso, chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che le norme relative alla nomina di consulenti e periti hanno carattere ordinatorio e che eventuali irregolarità o anomalie sul punto non sono valorizzabili di per sé stesse come vizio della motivazione della sentenza, essendosi, piuttosto, in presenza di un atto procedimentale formato in eventuale violazione dei diritti difensivi, tale quindi da formare oggetto di un'eccezione di nullità, che deve essere sollevata entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17741 del 05/02/2014 Costantino Rv. 259599 - 01; Sez. 5, n. 782 del 11/10/2012, dep. 08/01/2013, Rv. 254322; Sez. 1, n. 1101 del 27/10/2009, dep. 13/01/2010, Rv. 245938). Nel caso di specie non risulta che la difesa abbia tempestivamente avanzato le proprie censure in merito alle modalità di scelta dei consulenti e alla conseguente nullità degli atti di nomina. Dalla lettura della sentenza di annullamento e dal provvedimento impugnato si evince, infatti, che tale specifica eccezione è stata proposta per la prima volta ed in termini impliciti nel giudizio di rinvio ed esplicitamente in questa sede con la nota del 20 agosto 2021. In precedenza il ricorrente si era lamentato della violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e dell'incompetenza professionale dei consulenti e dei suoi riflessi sull'impianto motivazionale dell'ordinanza genetica. 4.2. Sono stati considerati inaffidabili gli accertamenti eseguiti dai consulenti del pubblico ministero per stabilire la provenienza dei materiali utilizzati nell'esecuzione dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba in accoglimento delle obiezioni 10 sollevate dai consulenti della difesa. Da tale parziale valutazione, il Tribunale, non ha tratto elementi di convincimento negativi sull'intera attività svolta dai consulenti rilevando, con argomentazione plausibile, che l'accertato errore era stato pesantemente condizionato dalla frammentarietà dei dati forniti da ANAS per individuare i luoghi dove eseguire i carotaggi (pag. 11). 4.3. Con riferimento alla gara ASR 52-08 è stato accolto il rilievo difensivo sul ruolo svolto da RD dandosi per accertato che la consegna dei lavori è avvenuta nell'agosto del 2011 e che l'odierno ricorrente è diventato direttore dei lavori solo il 6 gennaio 2013, subentrando all'omonimo RD classe 1970. Tale circostanza è stata però apprezzata come non decisiva ai fini della provvista indiziaria atteso che la condotta illecita contestata, sia ai fini della corruzione che della frode nelle pubbliche forniture, aveva avuto luogo anche nella fase esecutiva dell'appalto allorquando l'indagato esercitava le funzioni di direttore dei lavori. In tale periodo il RD - disattendendo le precise indicazioni e le procedure di cui aveva riferito il responsabile dell'ufficio gare e contratti di Anas dell'autostrada Salerno Reggio Calabria dall'anno 2005 all'anno 2017 - non aveva svolto alcuna attività di vigilanza consentendo, oltre all'inadempimento degli obblighi contrattuali mediante forniture di materiale di qualità inferiore rispetto a quella prevista, la partecipazione alle commesse pubbliche di AL, per il tramite delle società FA.BIT e V.F.G., in violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 attraverso l'esecuzione di sub contratti di fornitura e di nolo a caldo e a freddo, che celavano sub appalti, ed in violazione dell'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006, specie tenuto conto del tipo di attività svolta e della riconducibilità di entrambe le società ad un unico centro di interesse economico (pagg. 12 - 14). 4.4. Con riferimento ai lavori relativi all'appalto ATI Carena-Sposato, è stato plausibilmente valorizzato come dimostrativo della mancata applicazione della penale - pur inserita nel libretto delle misure in misura percentuale, nonostante la certificata bassa qualità delle forniture della FA.BIT. s.r.l. e la mancanza delle previste specifiche verifiche sulla accettabilità del materiale aggregato conseguenti alla dichiarazione di non conformità - l'atto conclusivo della contabilità ossia il certificato di pagamento n. 0446, considerato prevalente sugli atti precedenti perché contenente il reale esborso economico della stazione appaltante (pag. 14- 15). 4.5. La violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in materia di esclusione dalla partecipazione delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici è stata ineccepibilmente ritenuta integrata sul presupposto che AL IC era stato condannato, con sentenza irrevocabile in data 8 marzo 2005, per più episodi di truffa e per il reato di turbata libertà degli incanti legati agli appalti del comune di Bovalino. 11 D'altra parte, che la sentenza di condanna fosse pregiudizievole era noto al AL. L'indagato, infatti, proprio per evitare le conseguenze negative nelle procedure di evidenza pubblica aveva ceduto a storici prenatomi le quote sociali della FA.BIT. e aveva avanzato domanda di riabilitazione. L'effettiva titolarità in capo al AL sia della FA.BIT che della V.F.G., imprese esecutrici di forniture di materiali, noli e lavori di somma urgenza non più iscritte dall'anno 2010 negli elenchi predisporti dall'ANAS, si evince da numerose conversazioni intercettate e dagli assetti societari che hanno assunto nel tempo (pagg. 15-18). 4.6. In relazione al reato di cui al capo 47), le valutazioni dei consulenti del pubblico ministero sono state preferite a quelle dei consulenti della difesa sul corretto rilievo che, a prescindere dalla qualità dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori dalle imprese riconducibili al AL (nettamente inferiore rispetto a quella contrattualmente stabilita secondo le verifiche dei laboratori), costituivano, comunque, condotte truffaldine le omesse segnalazioni alla direzione generale dell'Anas, che ne aveva fatto richiesta, da parte di RD, nella qualità di direttore dei lavori, perché concernenti circostanze decisive, secondo la legislazione vigente, per la stipula e corretta esecuzione dei contratti e, quindi, per la liquidazione delle somme a titolo di corrispettivo. Il RD, infatti, pur essendone a conoscenza non aveva comunicato alla stazione appaltante che IC AL non solo era il reale gestore delle società FA.BIT. e V.F.G., ma era, per di più, privo dei requisiti soggettivi per stipulare ed eseguire i contratti conclusi da entrambe le imprese, contratti che, in ragione del superamento dei limiti previsti dall'art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 162 del 2006, costituivano rapporti di subappalto non autorizzati (pagg. 18 - 22). 5. L'ulteriore censura relative all'assorbimento della truffa nella frode in pubbliche forniture non tiene conto del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento che ha risolto la questione giuridica nel senso della sussistenza del concorso dei due reati (pag. 19), mentre le criticità in tema di utilità conseguite dal ricorrente sono prospettate in termini generici senza minimamente confrontarsi con l'ampia e analitica motivazione contenuta nell'ordinanza in verifica (pagg. 22 - 27), Non rileva il dedotto integralé rinvio alla precedete pronuncia annullata atteso che le argomentazioni spese su questo specifico punto non sono state interessate dai vizi motivazionali rilevati nel giudizio rescindente. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12 6.1. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il giorno 20 dicembre 2021.
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore di fiducia, avvocato MARCO GEMELLI, che ha insistito nei motivi del ricorso concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. A VA RD, nell'ambito di un più vasto procedimento, sono contestati i reati di corruzione propria (capo 46), truffa aggravata (capo 47) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48). Secondo l'impostazione accusatoria tra RD;
ingegnere funzionario dell'ANAS, e IC AL, gestore di fatto di numerose società fornitrici di bitume e calcestruzzo, sono intercorsi, in relazione a quattro appalti per i lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada A3 SA-RC ed in relazione a sette affidamenti diretti, rapporti illeciti mediante i quali AL, da una parte, ha potuto Penale Sent. Sez. 1 Num. 8179 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2021 stipulare formali contratti di subfornitura, di nolo a caldo e di nolo a freddo - in realtà aventi la natura di subappalti non autorizzati 7 per i quali venivano impiegati materiali di qualità inferiore rispetto ai capitolati (capi 47 e 48)- RD, dall'altra, ha ricevuto utilità di vario genere ufficio (emolumenti in denaro alla moglie in cambio di fittizia attività lavorativa, autovettura Mercedes, promesse di incarichi remunerativi), in cambio degli omessi controlli che gli competevano quale direttore dei lavori e, comunque, del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (capo 46). 2. Con ordinanza emessa il 26 giugno 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari relativamente al reato di truffa aggravata di cui al capo 47) ed ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per 12 mesi, relativamente ai reati di corruzione propria (capo 46) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48). Più in dettaglio: - ha ritenuto insussistente il patto corruttivo con riferimento sia ai sette affidamenti diretti, in quanto risalenti ad un arco temporale (dal 2009 al 2011) precedente alla ricezione delle utilità contestate, sia ad una delle quattro gare di appalto - la UCLAV 017-14, affidata alla Costruzioni DOC s.r.l. -, sul rilievo che RD non rivestiva il ruolo di direttore dei lavori ma quello di responsabile del procedimento;
- ha annullato l'ordinanza cautelare relativamente al reato di truffa aggravata (capo 47), ritenendo 02gli artifici e raggiri coincidenti con le condotte fraudolente e con gli atti contrari ai doveri d'ufficio contestati al RD nelle imputazioni di corruzione e frode nelle pubbliche forniture. 3. Proposto ricorso sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - per violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 47) e in relazione alle esigenze cautelari - sia dal difensore di RD, la Sezione quinta di questa Corte ha annullato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento di entrambi gli atti di impugnazione, con rinvio al Tribunale della libertà di Reggio Calabria per nuovo esame sui punti oggetto di censura, concernenti: il reato di cui al capo 47), e, sotto il profilo della omessa motivazione, i reati di cui ai capi 46) e 48). 3.1. In ordine al ricorso del Pubblico ministero, il Giudice di legittimità ha rilevato che erroneamente la motivazione era stata calibrata su un asserito 2 assorbimento della condotta truffaldina nei diversi reati di corruzione e di frode nelle pubbliche forniture. Infatti, «il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente il doloso inadempimento del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951); analogamente, è configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo (Sez. 1, n. 10371 del 08/07/1995, Costioli, Rv. 202738). Nella specie, le condotte contestate in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture differiscono da quelle integranti la truffa ai danni dell'ente pubblico, in quanto la frode concerne i contratti di fornitura dei conglomerati bituminosi, di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, mentre nella truffa ai danni dell'ANAS, gli artifici e raggiri sono consistiti anche nell'aver omesso la segnalazione di contratti di subappalto non autorizzati e che AL IC era il reale gestore delle società FABIT e VFG, privo dei requisiti soggettivi. Quanto alla corruzione, oltre alle differenze strutturali delle due fattispecie, risulta contestato un profitto della truffa (individuata in circa 3,5 milioni di euro) diverso rispetto al provento della corruzione (circa 66 mila euro)». 3.2. Con riferimento al ricorso del RD, il giudice di legittimità riteneva fondati il terzo motivo di ricorso, e, di riflesso, il quarto, "limitatamente all'omessa valutazione delle memorie difensive", rilevando che il Tribunale aveva omesso completamente o di confrontarsi con i rilievi evidenziati in tali atti nonché nella consulenza tecnica di parte, pur ritualmente prodotti all'udienza del 23 giugno 2020. Ha osservato, al riguardo, che «il deposito di una memoria difensiva, salvo che non introduca temi nuovi o questioni diverse, non necessariamente amplia il devolutum, ma estende (o, più frequentemente, reitera) gli argomenti posti a fondamento della richiesta (nella specie, di riesame); e quando tali argomenti sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento giurisdizionale non si può lamentare una omessa valutazione;
se la motivazione ha, nel suo complesso, escluso la fondatezza degli argomenti proposti con una memoria 3 difensiva, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata, non può affermarsi che vi è stata una omessa valutazione, ma solo che vi è stato un rigetto;
l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione». Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale - prosegue la sentenza rescindente - si era «limitato a dare atto del deposito della memoria (pag. 6) e ad affermare che le conclusioni dei consulenti del P.M. non sono in alcun modo scalfite dalle risultanze della consulenza di parte, prodotta all'udienza del 23/06/2020, in quanto prive di nuovi spunti tecnici (pag. 35)». In conclusione, l'ordinanza impugnata era gravemente carente, sotto il profilo argomentativo, non essendosi confrontata concretamente con le questioni sollevate con le memorie difensive, astrattamente idonee a fondare una ricostruzione dei fatti tale da escludere i gravi indizi di colpevolezza, ed in particolare: a) con il profilo della competenza dei consulenti tecnici nominati dal PM, un geologo ed un architetto, sulle opere oggetto di accertamento;
b) con la provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento, che, secondo la memoria difensiva, nel caso dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba, provenivano dalla sede autostradale e non dalle rampe interne dello svincolo di Rosarno, ove si concentravano i lavori di pavimentazione;
c) con il ruolo assunto da RD nella gara ASR 52-08, i cui lavori erano già stati consegnati nell'agosto del 2011, mentre il RD è subentrato il 6.1.2013, ed il ruolo di direttore dei lavori era stato ricoperto dall'omonimo RD cl. 70; d) con le detrazioni asseritamente operate dall'Ing. RD, per la diversa qualità del materiale bituminoso, con riferimento ai lavori dell'appalto della ATI Carena-Sposato; e) con l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento di lavori pubblici in capo a AL IC, sulla base delle deduzioni proposte con le memorie difensive. 3. Con ordinanza deliberata in data 14 giugno 2021, Il Tribunale investito del giudizio di rinvio ha annullato l'ordinanza per insussistenza delle esigenze cautelari pronunziandosi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4. Avverso l'ordinanza ricorre VA RD, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, sia in relazione agli artt. 627 e 273 cod. Proc. pen. sia in relazione agli artt. 319, 321, 640-bis e 356 cod. pen., articolato in più censure di seguito 4 enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale non è riuscito a colmare le gravi lacune presenti nell'ordinanza annullata riproponendo un apparato argomentativo affetto dai medesimi vizi già segnalati dalla sentenza che ha disposto il nuovo giudizio. Ha, infatti, continuato a non confrontarsi coi rilievi difensivi;
non ha fatto alcuna menzione delle memorie nelle quali sono state sviluppate le argomentazioni scientifiche e normative sviluppate da ben cinque consulenti della difesataltrettante relazioni allegate. Come si evince dal contenuto delle due memorie difensive depositate nel giudizio di rinvio e di quella depositata in occasione del primo riesame, tutte riportate integralmente nel ricorso, l'ordinanza impugnata, a fronte delle compendiose argomentazioni e degli analitici rilievi difensivi anche di carattere tecnico, ha riproposto gli stessi assunti squalificati nel giudizio rescindente in ordine a tutti i punti critici. 4.1. Con riferimento al profilo della competenza dei consulenti tecnici del pubblico ministero, anziché esaminare le numerosissime criticità segnalate, si è soffermata sul contenuto della sentenza del Tar Latina trascurando, oltre al dato normativo - segnatamente gli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537 del 1925 che limitano la competenza degli architetti alle opere di edilizia civile - le puntuali osservazioni dei consulenti della difesa. Non ha, invece, spiegato le ragioni per cui l'architetto Terzi, nemmeno iscritto all'ordine professionale, sia legittimato ad esprimere giudizi tecnici su determinati aspetti relativi ad una materia su cui non ha alcuna competenza, non solo normativa ma anche curricolare. Allo stesso modo, non è stato spiegato perché deve prestarsi affidamento alle indagini compiute sui materiali bituminosi da un geologo che tale tipo di analisi non è competente ad effettuare. In ogni caso, i consulenti del pubblico ministero sono incorsi in numerosi errori legati anche alla incompletezza dei dati richiesti al committente. 4.2. Con riferimento alla provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento nel caso dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba, ha ritenuto fondati i rilievi difensivi sull'erroneità degli accertamenti eseguiti dai consulenti del pubblico ministero senza però considerare le riconosciute criticità come un ulteriore sintomo della mancata conoscenza della materia ed anzi giustificandole con l'inesistente parzialità dei documenti forniti dall'Anas. 4.3. Con riferimento al ruolo del RD nella gara relativa ai lavori dell'appalto della ATI Carena-Sposato, ha dato per accertato che RD aveva seguito tutta la fase esecutiva dei lavori ignorando le precisazioni contenute nella relazione tecnica dell'ing. ST il quale, con argomentazioni strettamente ancorate agli atti, ha evidenziato l'inesistenza di anomalie meritevoli di 5 segnalazione da parte di RD. D'altra parte, l'indagato, in relazione ad altro appalto aggiudicato all' AT IA Eds Costruzioni, una volta riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal capitolato aveva tempestivamente segnalato al RUP, con apposito parere, la necessità di trasformare il contratto di sub affidamento stipulato dalla V.G.F., riconducibile secondo l'accusa al AL. 4.4. Con riferimento alle detrazioni che il RD avrebbe dovuto operare per la diversa qualità del materiale bituminoso nei lavori relativi all'appalto dell'ATI Carena - Sposato, ha ignorato le argomentazioni del prof. Grilli secondo le quali alla valutazione di non conformità della qualità del conglomerato bituminoso utilizzato per la gara era seguita l'applicazione delle penali nei termini indicati nel libretto delle misure. Né' in senso contrario può obbiettarsi che le detrazioni non sono presenti nella contabilità finale posto che quest'ultima, così come il collaudo, non sono presenti tra gli atti del procedimento. Non rileva nemmeno il certificato di pagamento perché, a differenza del libretto delle misure, non è l'atto sul quale il direttore dei lavori deve applicare le detrazioni. 4.5. Con riferimento all'insussistenza dei presupposti 'soggettivi per l'affidamento di lavori in capo a AL IC, l'ordinanza non ha esaminato le osservazioni contenute nella memorie difensive e non ha comunque attributo rilevanza al certificato antimafia dell'azienda AL IC & Co di AL IC nonostante si tratta di nulla osta prefettizio riferito alla persona fisica di AL IC e rilasciato contestualmente ai fatti di causa. Dalla lettura del contratto in data 11.9.2009 si evince che il contraente generale aveva attestato la idoneità degli affidatari prescelti, tra cui la società FA.BIT nella cui composizione societaria era già presente AL IC;
di quest'ultimo era stata anche verificata la idoneità anche attraverso il controllo del certificato del casellario giudiziale. Il AL non risulta condannato per le ipotesi di reato indicate nell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, a nulla rilevando le disposizioni contenute nell'art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011 ed i successivi procedimenti penali in cui è stato coinvolto. In ogni caso anche dopo l'entrata in vigore di questa norma il AL ha ottenuto il nulla osta prefettizio. 4.6. Con riferimento al delitto di truffa di cui al capo 47), l'ordinanza non ha valutato le argomentazioni scientifiche esposte nelle relazioni dei consulenti della difesa per escludere che i materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori affidati alle imprese controllate dal AL fossero privi della necessaria qualità. Sul piano giuridico peraltro il delitto di truffa, per come contestato, risulta assorbito dal reato di frode nelle pubbliche forniture essendoci coincidenza tra la violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 118 d.lgs. n. 163 del 2006 e 6 l'omissione dei controlli sulla qualità dei materiale e l'espediente, malizioso ed ingannevole, necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 356 cod. pen. In conclusione, il ricorrente ha precisato che, anche a voler seguire le argomentazioni dei consulenti Terzi e GR, rimane comunque un ragionevole dubbio sulla sussistenza del requisito degli atti contrari ai doveri di ufficio. Infatti anche i tecnici del pubblico ministero hanno evidenziato l'incompletezza degli accertamenti eseguiti ed il carattere, indicativo, sommario e frammentario, delle conclusioni cui sono pervenuti. L'iter motivazionale ha disatteso i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione del compendio probatorio costituito da consulenze delle parti in contrasto insanabile tra loro, preferendo, ingiustificatamente, quella eseguita su incarico del pubblico ministero. Le argomentazioni in punto di utilità conseguite dal ricorrente sono ripetitive di quelle contenute nella precedente ordinanza annullata. 5. Con nota del 20 agosto 2021, la difesa del ricorrente ha prodotto, qualificandola come documentazione sopravvenuta, copia del verbale di seduta del Consiglio dell'ordine degli architetti attestante che il dott. Terzi non risultava più iscritto al suo ordine di appartenenza, a far data dal 1 gennaio 2017, quindi in epoca precedente al conferimento dell'incarico di consulenza da parte del pubblico ministero. Sulla base di tale atto ha osservato che il consulente, a partire da tale data, non era abilitato a• redigere relazioni tecniche per l'autorità giudiziaria sicché la consulenza a sua firma doveva considerarsi, così come precisato dalla giurisprudenza civile richiamata, affetta da nullità assoluta;
anzi a suo carico, a seguito della mancata segnalazione di siffatta condizione, erano ravvisabili, alla luce della giurisprudenza penale, estremi di reato per violazione dell'art. 348 cod. (),.. e dell'art. 498 cod. pen. 6. Con motivi aggiunti pervenuti in data 11 novembre 2011, il ricorrente ha ribadito che le valutazioni espresse dal consulente Grilli sulla qualità del conglomerato bituminoso impegnato nelle gare erano state ignorate e che l'ordinanza impugnata aveva considerato decisivo un dato erroneo ossia l'assenza di detrazioni nella contabilità finale dello stato finale dei lavori relativi all'appalto ATI Carena - Sposato, atteso che la documentazione citata per comprovarlo, come si evince dalla nota ANAS del 3 luglio 2019, non esiste. D'altra parte lo stato finale dei lavori, a differenza di libretti di misura delle lavorazioni e del conto finale a firma del direttore dei lavori, non costituisce uno dei documenti obbligatoriamente previsti dal regolamento dei lavori pubblici. Il 7 conto finale nel caso in verifica, è stato, peraltro, firmato da persona diversa dal RD che era cessato dall'incarico di direttore dei lavori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va verificato l'interesse del ricorrente ad impugnare l'ordinanza che, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi 46), 47) e 48), ha comunque annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari. Anche in tema di impugnazione in ambito cautelare, trova, infatti, applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Siffatto interesse sussiste posto che il ricorrente ha, specificamente e personalmente, dedotto l'intenzione di coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge, vizi motivazionali e la violazione dell'obbligo di conformazione alla sentenza di annullamento prescritto dall'art. 627 cod. proc. pen., nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, resta libero di determinarsi mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento purché giustifichi il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità (ex mu/tis Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242). 8 (2 3. La sentenza di annullamento con rinvio, nel dettare i principi giuridici cui doveva uniformarsi il giudice di rinvio nel colmare le lacune motivazionali derivanti dall'omessa valutazione delle memorie e delle consulenze depositate dalla difesa, ha opportunamente precisato che in sede di impugnazioni de liberate, il tribunale cautelare è obbligato a valutare il contenuto di tali atti, indicando, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine ed apprezzando i dati tecnici. Il tribunale del riesame, pur essendo privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale, non è esonerato dall'obbligo di valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalle parti, tanto dall'accusa quanto dalla difesa, ma, al contrario, dovendo "decidere" in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti, laddove sussista un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, «deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri atti di polizia giudiziaria, quanto il solo generico richiamo, come nel caso di specie, a consulenze della difesa». 4. In linea con tali principi, l'ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i temi indicati dal Giudice che ha disposto il rinvio per nuovo esame dei gravi indizi relativi ai reati di cui ai capi 46) e 48), esaminando le obiezioni ed i rilevi sollevati dalla difesa nelle memorie sulla base delle osservazioni scientifiche dei suoi consulenti, nei limiti propri della delibazione cautelare, "preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, a differenza di quella di merito, "orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato" (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598),. 4.1. Con argomentazioni pertinenti, è stato escluso che i quesiti posti dal pubblico ministero ai consulenti siano estranei alle loro competenze professionali. L'incarico conferito all'architetto GR, infatti, ha ad oggetto la ricostruzione delle gare di appalto relative a lavori già eseguiti, principalmente mediante consultazione degli atti, e l'individuazione di eventuali profili di criticità nell'espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nell'esecuzione degli appalti aggiudicati. Al geologo Terzi sono stati commissionati saggi e carotaggi sul suolo. Si tratta, in entrambi i casi, di attività valutative non riservate a diverse categorie professionali alla luce della normativa di settore espressamente richiamata e dei principi della giurisprudenza amministrativa che riservano agli 9 azit ingegneri la competenza esclusiva in materia di progettazione e direzione di lavori di viabilità pubblica, costruzioni stradali ed opere diverse dall'edilizia civile ed abilitano i geologi ad effettuare tutti tipi di indagini geotecniche (pagg. 10 e 11). D'altra parte, la scelta dell'esperto tra i soggetti iscritti negli albi professionali non è imposta da alcuna norma del codice di rito (artt. 221'e seg. e 359 cod. proc. pen.). L'articolo 67, disp. att. cod. proc. pen. prevede, al primo comma, l'istituzione presso ogni tribunale di un albo dei periti dai quali, a mente degli artt. 221, comma 1, e 359, comma 1, cod. proc. perì. possono essere scelti i periti ferma restando la facoltà di sceglierli tra "persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina". La facoltà dell'autorità giudiziaria di nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo incontra un unico limite rappresentato dalla specifica indicazione delle ragioni della scelta che, quindi, non è puramente discrezionale, posto che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina. La questione del titolo per la nomina a perito è regolata nel senso, chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che le norme relative alla nomina di consulenti e periti hanno carattere ordinatorio e che eventuali irregolarità o anomalie sul punto non sono valorizzabili di per sé stesse come vizio della motivazione della sentenza, essendosi, piuttosto, in presenza di un atto procedimentale formato in eventuale violazione dei diritti difensivi, tale quindi da formare oggetto di un'eccezione di nullità, che deve essere sollevata entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17741 del 05/02/2014 Costantino Rv. 259599 - 01; Sez. 5, n. 782 del 11/10/2012, dep. 08/01/2013, Rv. 254322; Sez. 1, n. 1101 del 27/10/2009, dep. 13/01/2010, Rv. 245938). Nel caso di specie non risulta che la difesa abbia tempestivamente avanzato le proprie censure in merito alle modalità di scelta dei consulenti e alla conseguente nullità degli atti di nomina. Dalla lettura della sentenza di annullamento e dal provvedimento impugnato si evince, infatti, che tale specifica eccezione è stata proposta per la prima volta ed in termini impliciti nel giudizio di rinvio ed esplicitamente in questa sede con la nota del 20 agosto 2021. In precedenza il ricorrente si era lamentato della violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e dell'incompetenza professionale dei consulenti e dei suoi riflessi sull'impianto motivazionale dell'ordinanza genetica. 4.2. Sono stati considerati inaffidabili gli accertamenti eseguiti dai consulenti del pubblico ministero per stabilire la provenienza dei materiali utilizzati nell'esecuzione dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba in accoglimento delle obiezioni 10 sollevate dai consulenti della difesa. Da tale parziale valutazione, il Tribunale, non ha tratto elementi di convincimento negativi sull'intera attività svolta dai consulenti rilevando, con argomentazione plausibile, che l'accertato errore era stato pesantemente condizionato dalla frammentarietà dei dati forniti da ANAS per individuare i luoghi dove eseguire i carotaggi (pag. 11). 4.3. Con riferimento alla gara ASR 52-08 è stato accolto il rilievo difensivo sul ruolo svolto da RD dandosi per accertato che la consegna dei lavori è avvenuta nell'agosto del 2011 e che l'odierno ricorrente è diventato direttore dei lavori solo il 6 gennaio 2013, subentrando all'omonimo RD classe 1970. Tale circostanza è stata però apprezzata come non decisiva ai fini della provvista indiziaria atteso che la condotta illecita contestata, sia ai fini della corruzione che della frode nelle pubbliche forniture, aveva avuto luogo anche nella fase esecutiva dell'appalto allorquando l'indagato esercitava le funzioni di direttore dei lavori. In tale periodo il RD - disattendendo le precise indicazioni e le procedure di cui aveva riferito il responsabile dell'ufficio gare e contratti di Anas dell'autostrada Salerno Reggio Calabria dall'anno 2005 all'anno 2017 - non aveva svolto alcuna attività di vigilanza consentendo, oltre all'inadempimento degli obblighi contrattuali mediante forniture di materiale di qualità inferiore rispetto a quella prevista, la partecipazione alle commesse pubbliche di AL, per il tramite delle società FA.BIT e V.F.G., in violazione dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 attraverso l'esecuzione di sub contratti di fornitura e di nolo a caldo e a freddo, che celavano sub appalti, ed in violazione dell'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006, specie tenuto conto del tipo di attività svolta e della riconducibilità di entrambe le società ad un unico centro di interesse economico (pagg. 12 - 14). 4.4. Con riferimento ai lavori relativi all'appalto ATI Carena-Sposato, è stato plausibilmente valorizzato come dimostrativo della mancata applicazione della penale - pur inserita nel libretto delle misure in misura percentuale, nonostante la certificata bassa qualità delle forniture della FA.BIT. s.r.l. e la mancanza delle previste specifiche verifiche sulla accettabilità del materiale aggregato conseguenti alla dichiarazione di non conformità - l'atto conclusivo della contabilità ossia il certificato di pagamento n. 0446, considerato prevalente sugli atti precedenti perché contenente il reale esborso economico della stazione appaltante (pag. 14- 15). 4.5. La violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in materia di esclusione dalla partecipazione delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici è stata ineccepibilmente ritenuta integrata sul presupposto che AL IC era stato condannato, con sentenza irrevocabile in data 8 marzo 2005, per più episodi di truffa e per il reato di turbata libertà degli incanti legati agli appalti del comune di Bovalino. 11 D'altra parte, che la sentenza di condanna fosse pregiudizievole era noto al AL. L'indagato, infatti, proprio per evitare le conseguenze negative nelle procedure di evidenza pubblica aveva ceduto a storici prenatomi le quote sociali della FA.BIT. e aveva avanzato domanda di riabilitazione. L'effettiva titolarità in capo al AL sia della FA.BIT che della V.F.G., imprese esecutrici di forniture di materiali, noli e lavori di somma urgenza non più iscritte dall'anno 2010 negli elenchi predisporti dall'ANAS, si evince da numerose conversazioni intercettate e dagli assetti societari che hanno assunto nel tempo (pagg. 15-18). 4.6. In relazione al reato di cui al capo 47), le valutazioni dei consulenti del pubblico ministero sono state preferite a quelle dei consulenti della difesa sul corretto rilievo che, a prescindere dalla qualità dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori dalle imprese riconducibili al AL (nettamente inferiore rispetto a quella contrattualmente stabilita secondo le verifiche dei laboratori), costituivano, comunque, condotte truffaldine le omesse segnalazioni alla direzione generale dell'Anas, che ne aveva fatto richiesta, da parte di RD, nella qualità di direttore dei lavori, perché concernenti circostanze decisive, secondo la legislazione vigente, per la stipula e corretta esecuzione dei contratti e, quindi, per la liquidazione delle somme a titolo di corrispettivo. Il RD, infatti, pur essendone a conoscenza non aveva comunicato alla stazione appaltante che IC AL non solo era il reale gestore delle società FA.BIT. e V.F.G., ma era, per di più, privo dei requisiti soggettivi per stipulare ed eseguire i contratti conclusi da entrambe le imprese, contratti che, in ragione del superamento dei limiti previsti dall'art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 162 del 2006, costituivano rapporti di subappalto non autorizzati (pagg. 18 - 22). 5. L'ulteriore censura relative all'assorbimento della truffa nella frode in pubbliche forniture non tiene conto del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento che ha risolto la questione giuridica nel senso della sussistenza del concorso dei due reati (pag. 19), mentre le criticità in tema di utilità conseguite dal ricorrente sono prospettate in termini generici senza minimamente confrontarsi con l'ampia e analitica motivazione contenuta nell'ordinanza in verifica (pagg. 22 - 27), Non rileva il dedotto integralé rinvio alla precedete pronuncia annullata atteso che le argomentazioni spese su questo specifico punto non sono state interessate dai vizi motivazionali rilevati nel giudizio rescindente. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12 6.1. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il giorno 20 dicembre 2021.