Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3962
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Sentenza 21 aprile 1999

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La nullità della deposizione testimoniale per incapacità a deporre va eccepita immediatamente dopo l'assunzione della prova o, nel caso di assenza del difensore, nell'udienza immediatamente successiva, e ciò quand'anche, prima dell'assunzione, fosse stata eccepita l'incapacità a testimoniare.

La conoscenza delle concrete circostanze del rischio, da parte di agenti, incaricati o dipendenti della società assicuratrice, comporta la conoscenza legale delle suddette circostanze anche da parte della società, a condizione che i soggetti suddetti siano forniti del potere di rappresentanza dell'ente. Anche in assenza del potere di rappresentanza, tuttavia, non può escludersi che l'incaricato della compagnia di assicurazioni abbia trasferito alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato, ma è necessario che tale effettiva trasmissione di conoscenza sia concretamente provata dall'assicurato, anche per mezzo di presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3962
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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