Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
L'efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale n.77/1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.294,primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che "fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento" debba essere effettuato l'immediato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare in carcere, postula che, al momento della pubblicazione della sentenza, gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la fase del giudizio determinandosi, altrimenti, una situazione processuale incompatibile con le ragioni che hanno ispirato l'enunciazione del principio stesso, dal momento che la fase del giudizio, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e dell'immanente presenza della parte privata,produce effetti assorbenti quanto alle esigenze da soddisfarsi con il c.d. interrogatorio di garanzia, per giunta riferito alla normativa pregressa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 22.1.1999
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Oliveri " N.239
3. " Nicola Colaianni " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa Bianchi " N.17772/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OV LV, n. Yugoslavia 31.10.1977 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4.2.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. G. Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità. osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella con cui era stata condannata dal Tribunale per i minorenni di Roma alla pena di mesi nove di reclusione e lire 900.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.-110-624-625 n. 1,2,5 c.p., ricorre SI OV, denunciando violazione dell'art. 133 c.p. per non aver il giudice tenuto conto, ai fini della determinazione della misura della pena, delle condizioni dell'imputata, nomade ed analfabeta. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte esaurientemente motivato la misura della pena con l'obiettiva gravità dei fatti (due furti in appartamento) e con i numerosi precedenti penali specifici dell'imputata, che aveva già goduto per tre volte del perdono giudiziale.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali ed al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare in lire un milione. Anche per l'imputato minorenne, invero, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso per cassazione comportano gli effetti previsti in via generale dall'art. 616 c.p.p., che non trova deroga nell'art.29 d. l.vo 272/89. Questa disposizione, prevedendo che non si faccia luogo all'obbligo del pagamento delle spese processuali solo nel caso della "sentenza di condanna", ha evidentemente carattere eccezionale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 535 c.p.p., che appunto prevede quell'effetto naturale della sentenza di condanna, e non a quella parimenti generale contenuta nell'art. 616 cit. per i giudizi di cassazione.
Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte non si è mancato di farsi orientare nell'interpretazione estensiva della norma dal favor minoris (cfr. Cass. 19.11.1990, De Simone;
13.7.1993, Scalia;
19.3.1990, Limanni;
19.10.1994, Timpani) ma tale orientamento può valere per il grado di appello, in cui può aversi una (conferma della) condanna, ma non si vedono ragioni per estendere la portata della disposizione - com'è reso palese dal significato della parola "condanna" - oltre la fase di merito, quando cioè si tratta di giudicare solo la legittimità di un provvedimento. Ed in tal senso sembra prevalentemente orientarsi la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 30.6.1992, Franzè; 19.10.1994, Puca;
16.12.1998, Stojanovic).
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999