Sentenza 21 novembre 2000
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- 1. Danni da sangue infetto, causalità civile, prescrizione, responsabilità del MinisteroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2000, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 21/11/2000
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere ORDINANZA
2. " GU DE IO " N. 3727
3. " LA SQ " REGISTRO GENERALE
4. " UI PI " N. 28710/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da TT UI, n. il 24.9.1948 in S. Paolo di Jesi, ivi res.
avverso il Decreto di Archiviazione emesso in data 24.11.1994 del GIP del Tribunale di Perugia
Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli Letta la requisitoria in data 22.9.2000 del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. V. Meloni che ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione
FATTO E DIRITTO
UI FE ha proposto, con atto sottoscritto ed autenticato in data 3/2/99 e depositato il successivo 4 febbraio, nella qualità di parte offesa, ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso, disattendendo l'opposizione del ricorrente, dal g.i.p del Tribunale di Perugia in data 24/11/94, in ordine ad una denuncia sporta il 9/6/93 nei confronti di due magistrati (un pretore, di Osimo, ed un P.M. della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ancona).
In conformità alle conclusioni del P.G. in epigrafe riportate, questa Corte deve, in via preliminare, rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
È principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di questa S.C. (v. S.U. 19/1/99 n. 24) che la persona offesa del reato non è abilitata a proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art.613 c.p.p., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo.
D'altra parte, era già stato, prima della menzionata sentenza delle S.S.U.U., chiarito come la disposizione, contenuta nel primo comma del citato articolo "salvo che la parte non vi provveda personalmente", dovesse essere interpretata quale meramente ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente, che il primo comma dell'art. 572 c.p.p. attribuisce al solo imputato e che, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica,non può valere nei confronti dei soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultino in essa espressamente contemplati (v., tra le altre, Sez. 2^, n. 1776 del 2/9/97); ciò in quanto la parte offesa, non ancora costituita parte civile, sebbene goda di facoltà o diritti processuali limitatamente ad alcuni istituti (tra cui quello di impugnare, con ricorso di legittimità, il decreto di archiviazione), non può, tuttavia, considerarsi, in via generale, "parte" in senso proprio. Sicché, anche sotto tal profilo, risulta inapplicabile il particolare e personale ius postulandi di cui all'art. 613 co. 1 c.p.p (v. sez. 5^, n. 3302 del 18/11/97, sez. 6^ n. 5144 del 12/1/98
e n. 1262 del 18/6/98), occorrendo, per l'esercizio di quella facoltà processuale attribuitale dalla legge, l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
Nel caso di specie il ricorso, sottoscritto personalmente dal FE, è inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p, il cui importo si reputa equo determinare in L. 500.000 (cinquecentomila).
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2000