Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8245 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S8 245 0 1 IN NOME DEL POPOLO IT ANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 4722/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.18372 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AV BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato AGOSTINIARNO 47, presso lo studio FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PERL ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati DE FERRA' GIUSEPPE, CATANIA ANTONINO, 2001 giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 1100 -1- TUCCARI di ROMA del 12/07/1999, rep. 51721; - resistente con procura avverso la sentenza n. 105/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 14/04/98 R.G.N. 4179/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al TO di Padova del 30/3/92 RO RU. conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento della ipoacusia come malattia professionale, chiesto con domanda del 20/11/89 ed ingiustamente negatogli in sede amministrativa, e quindi per la costituzione della rendita. Il TO rigettava la domanda, sia perché la ipoacusia accertata nella misura del 12% era solo in parte di origine tecnopatica e sia perché “nessun valido elemento consentiva di riferire alla lavorazione effetti invalidanti, con incidenza della capacità lavorativa" nella misura di legge. Il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza del RO, con sentenza del 21/1 14/4/98, confermava la decisione pretorile. Precisava il giudice del riesame che l'appellante lamentava che il TO aveva recepito il parere del CTU, che aveva accertato la sussistenza della ipoacusia, nella misura del 12%, applicando la tabella di cui all'accordo INAIL Sindacati del 12/12/91, mentre sarebbe - stata più corretta l'applicazione della tabella "Maggiorotti” in uso all'epoca della presentazione della domanda (20/11/89), secondo la quale la ipoacusia era del 14% alla data del 24/7/90 e del 16% dal 5/3/93. L'accordo del 1991 tendeva a favorire la uniformità delle metodiche di rilevazione, ma effettivamente non poteva essere considerato vincolante sul piano delle disciplina normativa del rapporto assicurativo. 1 Assorbente era, però, la considerazione che la malattia denunciata non era tabellata, con la conseguenza che incombeva al lavoratore dimostrare la sussistenza degli esiti invalidanti della malattia causalmente "riconducibili al livello di rumorosità della lavorazione considerata". Il TO dopo avere rilevato che la ipoacusia in parte era "ricollegabile a fattori extralavorativi" aveva Al precisato mancavano “dati ambientali a conforto dell'esistenza effettiva del rischio lavorativo". L'incertezza sulla natura tecnopatica della malattia era ribadita nella relazione di consulenza, secondo cui "non è possibile stabilire quanta parte di danno sia dovuta alla tecnopatia e quanta ai fenomeni fisiologici e parafisiologici extralavorativi”. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il RO, fondato su un solo motivo. L'INAIL si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 74 DPR n. 1124 del 30/6/65, 41 C. P., 2697 c.c. e 421 CPC, nonché omesso esame di punto decisivo, insufficiente e contraddittoria m motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva negato efficacia sul piano normativo agli accordi INAIL Sindacati, ma non aveva considerato che l'appellante contestava l'applicabilità degli stessi ed invocava invece una valutazione secondo il metodo “Maggioratti" (che comportava una inabilità del 14% e 16%); il giudice avrebbe dovuto scegliere il 2 metodo applicabile e non poteva rigettare la domanda sulla semplice considerazione che l'inabilità non era completamente riferibile alla attività lavorativa, seguendo acriticamente il suo consulente che aveva ribadito "l'incerta rilevazione della componente tecnopatica" (per cui non si poteva stabilire quanta parte fosse dovuta alla tecnopatia e quanta ad altre cause) e che vi era difficoltà a disporre dei dati ambientali, con la conseguenza che non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio del ricorrente. Questa era una decisione di denegata giustizia, di pretesa impossibilità di decidere del tutto anomala, perché trascurava il problema della concausa lavorativa;
in questo campo valeva il principio penalistico (art. 41 c.p.) dell'equivalenza delle condizioni, per cui andava riconosciuta l'efficienza causale di ogni antecedente che avesse contribuito alla produzione dell'evento, salvo il caso di sopravvenienza di una causa che da sola fosse sufficiente a produrlo, rompendo il nesso di causalità delle diverse altre cause che degradavano a semplici occasioni. Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rinnovo della consulenza per tentare lo scorporo del danno extraprofessionale ed in ogni caso effettuare gli altri accertamenti necessari, ai sensi dell'art. 421 CPC anche sulle condizioni ambientali. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Il Tribunale fonda la sua decisione sul "rilievo assorbente" del difetto di prova (che la parte aveva l'onere di fornire, trattandosi di malattia non tabellata) sulla “ricorrenza di esiti invalidanti 3 in base al principio penalistico della equivalenza delle condizioni;
il giudice di merito ha negato il riconoscimento della malattia professionale e la prestazione richiesta, perché ha positivamente accertato che la malattia riscontrata non ha le caratteristiche della affezione di natura professionale, nonché per difetto di prova sul rischio lavorativo, non potendosi fare riferimento alla presunzione derivante dalla inclusione della lavorazione nelle apposite tabelle. Tutti i motivi di censura vanno quindi disattesi ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC:
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 8 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Корціо bе Шийд Sh ClSha IL CANCELLIERE Depositato ing I D A 0 , S 3 1 S O 3 . oggi.. A L 5 T T L R , . O A A IL CANCELLIERE B ' N S Phill I L E L D P す ま 3 ま E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 5 causalmente riconducibili al livello di rumorosità della lavorazione considerata” e quindi sulla considerazione che non sussistevano le condizioni per l'accoglimento della domanda “indipendentemente dalla scelta dell'una o dell'altra tecnica di rilevazione"; superflue sono tutte le altre considerazioni fatte dal giudice sul mutamento convenzionale di tali sistemi e quindi irrilevanti sono tutte le censure proposte dal ricorrente contro questa parte della motivazione. Precisa poi il Tribunale che "in tutte la audiometrie disponibili dall'anno 1989 difetta la risalita alle alte frequenze, che configura la forma a cucchiaio tipica delle ipoacusie tecnopatiche” (per cui il CTU solo con riferimento al passato ha ipotizzato la possibilità che una parte della ipoacusia del RO avesse origine lavorativa) ed in ogni caso che mancavano “dati ambientali a conforto dell'esistenza effettiva del rischio lavorativo”. Il giudice di merito quindi rigetta la domanda sia per una ragione di carattere oggettivo (non avendo la malattia riscontrata le caratteristiche tipiche della tecnopatia) e sia per mancata osservanza dell'onere probatorio (gravante sul ricorrente, perché trattasi di malattia non tabellata) sull'esistenza del rischio lavorativo;
il Tribunale dalla mancanza della prova,che la parte aveva l'onere di fornire, e di altri validi elementi da cui dedurre “in via meramente presuntiva l'ipotetica componente lavorativa della patologia" trae la conclusione che la sentenza impugnata deve essere confermata. Chiara e precisa è la ratio decidendi su cui poggia la decisione del Tribunale di Padova, per cui non colgono nel segno le censure in ordine ad una pretesa denegata giustizia ed alla valenza della concausa 4