Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0683/01 IN NOME EL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile;
SEZIONE TERZA CIVILE danni;
liquidazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14935/98 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Cron. 23301 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI - Rep. 3630 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 27/04/01 Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diriti 16020 sul ricorso proposto da: L 03 AGO. 2001 AS TE e LI NI IN PR NO ES PATRIA POTESTA' sulla minore IA BA, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LORENTI, difesi dall'avvocato PEDULLA VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
06454503
contro
GE ASSICURAZIONI domiciliato in SPA, elettivamente ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MARETTO MASSIMO, difeso dall'avvocato ZINDATO GIOVANNI, 2001 giusta delega in atti;
816 controricorrente avverso la sentenza n. 87/97 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 15/5/97, depositata il 31/07/97; R.G. 116/88; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui proposto per IA BA, accoglimento p.q.r. del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AT AS e IC IA, in proprio e quali genitori della minore BA IA nata il [...], con atto di citazione del 28 novembre 1984 hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Locri la Compagnia di assicurazioni GE e IC De RE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dipendenti da incidente stradale cagionato dal De IN. Gli attori hanno dichiarato che la figlia era stata ! investita dall'auto del De IN riportando frattura parietale e frontale e trauma cranico, con invalidità temporanea di trenta giorni ed invalidità permanente del venti per cento, e che essi stessi avevano riporta- 2 ☐ to danni.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale. La decisione è stata impugnata dalla GE e da Do- menico IA e AT AS, in proprio e quali le- gali rappresentanti della figlia BA. Le impugnazioni avevano per oggetto la liquidazione del danno. La Corte di appello di Reggio Calabria, con senten- del 31 luglio 1997, ha condannato la Compagnia di za assicurazione GE e IC De RE a corrisponde- re agli attori la somma di lire 8 milioni a titolo di risarcimento dei danni morali subiti dalla minore ed ha dichiarato inammissibile l'appello di IC IA e AT AS relativo al danno biologico.
4. Per la cassazione di questa sentenza hanno pro- posto ricorso i coniugi IA AS ed hanno deposita- to anche memoria. Resiste con controricorso la Società GE di assi- curazioni. L'altro intimato, IC De RE non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione è svolto, in una par- te, da AT AS e IC IA nella qualità di genitori della figlia BA IA;
in altra parte 3 è svolto dai coniugi AS, IA in proprio. Per la parte in cui è svolto da AT AS e IC IA, quali genitori della figlia BA Ta- lia, il ricorso non è ammissibile. BA IA ha conseguito la maggiore età e la capacità processuale di agire in proprio il 24 settem- bre 1997, essendo nata il [...], come è di- chiarato nel ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto del 31 luglio 1998 e, quindi, è successivo alla data del raggiungimento della maggiore età Di BA IA. - Pertanto, torna applicabile il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la potestà sul figlio minore, è inammis- sibile qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età: Cass. 27 maggio 2000, n. 7011; 12 maggio 1981, n. 3138; 27 giugno 1979, n. 3583. Ciò comporta che i motivi secondo (nella parte in cui si riferisce agli interessi di BA IA), ter- quarto e sesto, riguardanti, rispettivamente ilZO, danno biologico, quello all'integrità fisiopsichica, quello da invalidità permanente ed il danno morale, ri- - portati da BA IA non possono essere esaminati. Il ricorso per cassazione svolto dai coniugi AS 4 IA in proprio, invece, è ammissibile.
2.1. Il primo motivo del ricorso si riferisce alla. liquidazione dei danni compiuta nella sentenza impugna- ta in favore dei coniugi AS IA in proprio. I ricorrenti sostengono che le somme liquidate dal giudice di primo grado e quelle minori, determinate dal giudice di appello, dovevano essere maggiorate della svalutazione monetaria, come, implicitamente, essi ave- vano chiesto con l'atto introduttivo del giudizio ed espressamente avevano ripetuto con l'atto di appello. La censura non è fondata. :
2.2. AT AS e IC IA non s'avvedo- no, infatti, che la liquidazione dei danni riconosciuti dalla Corte di appello è avvenuta attraverso un giudi- zio di equità in una misura determinata al momento del- la decisione. Il che vale a dire che il giudice di appello, cor- rettamente, ha qualificato il debito come di valore e l'ha liquidato come tale alla data della decisione, co- m'è necessario fare quando si tratta di debito derivan- te da fatto illecito. In altri termini, la qualificazione data all'obbli- gazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. non consentiva il riconoscimento della svalutazione mo- netaria, perché, la liquidazione del danno da illecito 5 civile, effettuata con riferimento alla data della de- cisione, tiene già conto del tempo che è decorso dalla data del fatto a quello della liquidazione;
sicché il riconoscimento della svalutazione monetaria si risolve- rebbe in una duplicazione del risarcimento non ammissi- bile.
3. Il secondo motivo, che si riferisce sempre alla posizione di AT AS e IC IA in pro- prio, investe la liquidazione del danno biologico.
3.1. La Corte di appello ha dichiarato che AT AS e IC IA avevano chiesto "il risarcimen- to del danno biologico solo in appello". In primo grado gli interessati si erano limitati a chiedere il risar- cimento del danno patrimoniale e morale e la domanda di risarcimento del danno biologico si presentava come nuova in appello. I ricorrenti sostengono che l'espressione "risarci- mento del danno", contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, si riferiva a tutti i danni subiti e che il riferimento, nello stesso atto, ai danni materiali e morali era solo esemplificativa e non riduttiva. Il motivo non è fondato.
3.2. La critica in esso contenuta, infatti, si ri- solve in una censura dell'interpretazione della domanda giudiziale, la quale rientra nei poteri del giudice di 6 merito e non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione. La congruità della motivazione adottata si ricava riferimento, dettagliatamente fatto, al contenuto dal dell'atto di citazione ed alla precisazione delle con- clusioni in primo grado. Una diversa lettura della decisione comporterebbe una dilatazione dell'area dei danni risarcibili ed una duplicazione delle obbligazioni del danneggiante che non sarebbe altrimenti giustificabile.
4. Il quinto motivo del ricorso si riferisce al danno patrimoniale ed a quello morale, i quali non sono stati riconosciuti a AT AS e IC IA in proprio. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.
4.1. La sentenza impugnata non ha riconosciuto i danni cosiddetti patrimoniali "perché nessuna prova è stata mai fornita sulla loro esistenza e sul loro am- montare". I danni morali neppure sono stati riconosciu- ti, perché "essi, avendo natura strettamente personale, sono risarcibili solo come pregiudizi effettivamente subiti dal soggetto leso e non anche come pregiudizi subiti da terze persone (genitori), in conseguenza del fato lesivo". I ricorrenti sostengono che i danni patrimoniali si 7 dovevano presumere e che essi avevano subito anche il danno morale conseguente al turbamento psicologico, al 1 patema d'animo alle sofferenze ed al dolore per le le- sioni subite dalla figlia.
4.2. Nel sistema vigente danno patrimoniale e danno biologico, per quanto riguarda gli aspetti di riferi- mento della riparazione, sono entità distinte. Il primo si riferisce al patrimonio del soggetto, il secondo alla qualità della vita.
4.2.1. Per quanto riguarda i danni patrimoniali, la parte che ne domanda il risarcimento chiede in sostanza che il suo patrimonio sia reintegrato delle perdite corrispondenti. Le perdite patrimoniali non possono essere solo al- legate, ma l'allegazione deve essere sempre accompagna- ta dall'indicazione del tipo di perdite al quale si fa riferimento. Infatti, la corrispondente area di riferimento ampia e varia e la decisione del giudice che, nella specificazione di essa, si fondasse su presunzioni sa- rebbe arbitraria e contrastante con la regola che nei diritti cosiddetti eterodeterminati la domanda deve sempre contenere l'indicazione della perdita specifica che si pretende avere subito.
4.2.2. Da questo punto di vita è corretta la deci- 8 sione impugnata, che, sul punto, ha negato che sia sta- ta raggiunta la prova, che incombeva sui coniugi AS e dell'ammontare dei danni patri- IA, dell'esistenza moniali.
4.3. I danni morali, invece debbono essere ricono- sciuti. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio che "ai prossimi congiunti delle vittime di lesioni colpose spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argo- mento della causalità diretta ed immediata di cui al- l'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno trova la sua causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e consequenziale legittima il con- giunto iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo": così le sentenze 2 febbraio 2001, n. 1516 e 9 gennaio 2001, n. 239, tra le più recenti. La sentenza impugnata risulta essere in contrasto con questa regola interpretativa e deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Raggio Calabria, che, applicando il principio prima indicato, provvederà alla liquidazione del danno morale in favore dei coniugi AS IA.
5. L'ultimo motivo contiene censura del capo della sentenza con la quale sono state compensate in parte le 9 spese del giudizio di appello. L'esame della censura è assorbito dall'accoglimen- to, in parte, del quinto motivo del ricorso, nel senso che esse debbono essere nuovamente determinate dal giu- dice del rinvio.
6. Conclusivamente deve essere accolto il quinto motivo del ricorso e rigettati gli altri;
il ricorso proposto nell'interesse di BA IA deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in rela- zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di ap- pello di Catanzaro, che si atterrà al principio di di- ritto formulato in precedenza. Le spese di questo giudizio possono essere liquida- te dal giudice del rinvio.
P. q. m.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi del ricorso IA AS in proprio, cassa in relazione al motivo accolto la sen- tenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di que- sto giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro, di- chiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di BA IA. 2 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 10 27 aprile 2001. Luigi Francesco Di Nanni, by pins Loversрис 11 Est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì AGO 2000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista T R O C 109T 250.000 8067. 18.00 TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registra in 21.SEI 200erie 4 versale M AN EA (euro p. Dirigento Arpa Servial (Dritt.ssa Maria Grazia DEFILIPO) Responsabile Serviziotti AR (Dr. M. RACIOFINI) 0 4 8