Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
IN6760/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto di rilascio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 14845/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 15262 Rep. 2477 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 16/02/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richieste copia_studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per diritt! L. 17 MAG. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA D'ANNA ROBERTO, IL CANCELLIERE GG BELLI 271 presso lo studio dell'avvocato MARCO ANTONELLI, che lo difende unitamente all'avvocato SIMONETTA D'ANNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CU VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLE F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 632/99 della Corte d'Appello di 333 ROMA, Sezione Seconda Civile emessa il 10/12/1998, 1 depositata il 02/03/99; RG.2742/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
uditi gli Avvocati SIMONETTA D'ANNA e MARCO ANTONELLI;
udito l'Avvocato PAOLO NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammmissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. I coniugi ER D'NN e SI CU, nel verbale di separazione personale tra di essi intercorsa ed omologato dal tribunale di Roma il 23 agosto 1990, stabilirono, tra l'altro, che il marito avrebbe dato in comodato alla moglie un appartamento in Roma di pro- prietà di suo padre SQ D'NN, fino al terzo anno della separazione e, comunque, non oltre il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessa- zione degli effetti civili del matrimonio.
2. ER D'NN, con atto di precetto del 3 gen-- naio 1994, ha intimato alla CU il rilascio del- l'appartamento, dichiarando che era decorso il termine convenuto e che non vi era altro titolo per la deten-- zione.
3. SI CU, con atto di citazione del 7 2 gennaio 1994, ha proposto opposizione al precetto da- vanti al tribunale di Roma ed ha eccepito la nullità e l'inefficacia dell'intimazione, perché non era decorso il termine fissato per il rilascio. ER D'NN si è costituito nel giudizio ed ha resistito all'opposizione.
4. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale e la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 2 marzo 1999. La Corte di appello, per quanto interessa in questa sede, ha richiamato l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo il quale, per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tri- bunale, ed ha condiviso la tesi dell'appellante, secon- do il quale il patto intercorso tra i coniugi doveva essere interpretato nel senso che in esso era stato convenuto un termine ultimo e definitivo del comodato, coincidente con la sentenza di divorzio, "non essendo ipotizzabile che la sentenza prevista nell'accordo pos-- sa intervenire prima che intercorrano tre anni dalla separazione". La Corte territoriale, quindi, ha dichia-- rato l'illegittimità del precetto di rilascio, che non 3 poteva essere intimato prima del 3 gennaio 1994. 4. ER D'NN ha proposto ricorso con il quale ha chiesto la cassazione di questa sentenza. Resiste con controricorso SI CU, che ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione è rivolto contro il punto della decisione, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto che non è possibile ottenere una pronuncia di divorzio prima che siano decorsi tre anni dalla com- parizione delle parti innanzi al presidente del tribu- nale per la separazione. ER D'NN richiama il testo dell'accordo nella parte contestata, il quale è del seguente tenore: "il comodato avrà durata fino al terzo anno di separazione e, comunque, non oltre il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matri- monio". Egli dichiara che la Corte di appello ha errato nell'interpretazione della legge ed ha male interpreta- to la convenzione intervenuta tra i coniugi ed il suo spirito e sostiene: a) che nella legge sono previste "varie ipotesi in cui uno dei coniugi può presentare domanda di divorzio prima dei tre anni"%; b) che la con- venzione era intervenuta per consentire alla moglie di 4 disporre dell'immobile per il tempo ritenuto necessario (tre anni) per cercare altra sistemazione abitativa e ciò anche nell'eventualità di una pronuncia di divorzio passata in giudicato prima dello spirare del termine di tre anni dalla separazione: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 398, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e difetto di motivazione. Le censure contenute nel motivo non sono ammissibi- li ed il ricorso sarà rigettato.
2. La censura di errata interpretazione della legge si riferisce, com'è evidente all'art. 3 della citata legge n. 398 del 1970. Il ricorrente, tuttavia, non si avvede che la Corte di Roma non ha posto a fondamento della propria deci- sione la norma ora citata, ma si è limitata a dichiara- re convincente il ragionamento dell'appellante circa la durata massima del comodato, che era stata fatta coin- cidere con il termine entro il quale si sarebbe potuta conseguire la sentenza di divorzio. Il richiamo al termine di tre anni, cioè, è stato compiuto ai fini interpretativi della convezione inter- corsa tra i coniugi e non per trarre dalla legge un elemento finale del godimento. Ne discende che nella sentenza non vi è errore nel- 5 l'interpretazione della legge.
3. Quanto all'errore nell'interpretazione della convenzione in sé, il Collegio rileva che nella giuri- sprudenza di questa Corte è consolidato il principio che l'interpretazione dei contratti è riservata al giu- dice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, al rispetto delle regole di erme- una moti- neutica ed al controllo della sussistenza di vazione coerente e logica.
3.1. Con riferimento al profilo ermeneutico, le censure basate sulla violazione dei criteri ermeneutici legali (ricavabili dagli articoli da 1362 а 1371 del codice civile) non si possono risolvere in un astratto e generico richiamo degli articoli di legge che si as- sumono violati, ma la parte, per assolvere all'onere di specificazione dei motivi del ricorso per cassazione, com'è richiesto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., de- ve indicare precise ragioni della violazione denuncia- ta, specificando, oltre al contenuto dei singoli canoni che si assumono violati, il modo, i punti ed il profilo in cui il ragionamento del giudice abbia deviato dalle regole legali. Con riferimento al vizio di motivazione, la critica deve poi investire l'obbiettiva insufficienza o la con- traddizione del ragionamento su cui si fonda l'inter- 6 pretazione accolta, perché il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentata. Ne discende che non è idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risul- tato interpretativo raggiunto dal giudice del merito che si risolva nella contrapposizione, all'interpreta- zione da lui enunciata, di una diversa interpretazione, che sarebbe corretta per il solo fatto di essere con- forme agli interessi di chi la propone.
3.2. Le censure svolte nel ricorso oggetto di que- sto giudizio, con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 398, sono inficiate dai difetti e dalle manchevolez- ze prima indicate. Infatti, esse non precisano le specifiche ragioni per cui la decisione adottata si ponga in contrasto con alcuno dei canoni ermeneutici legali prima indicati e si risolvono nell'affermazione dell'erroneità dell'in- terpretazione esposta nella sentenza impugnata e nella contestuale affermazione dell'esattezza di quella SO- stenuta dal ricorrente, facendo, per di più, riferimen to all'esistenza di situazioni nelle quali il divorzio può essere chiesto prima del decorso dei tre anni, sen- 7 za indicarne l'applicabilità al caso concreto o la con- templazione di esse nel verbale di separazione. Il che è ulteriore motivo per escludere l'ammissibilità della censura di violazione di legge. Alle stesse considerazioni di deve giungere per quanto riguarda il vizio di difetto di motivazione, ri- spetto al quale il ricorrente non indica i punti della controversia che sarebbero stati interpretati in manie- ra non coerente o logica.
4. Nel ricorso per cassazione vi è anche censura riguardante il regolamento delle spese da parte della Corte di appello, che ha condannato il D'NN a rimbor- sare alla CU le spese dei due gradi del giudizio. Anche questa censura non è fondata.
4.1. Il ricorrente richiama la circostanza che il tribunale aveva dichiarato compensate le spese del giu- dizio e sostiene che la Corte di appello "ha inopinata- mente disposto la condanna integrale dell'appellato al- le spese processuali". Sostanzialmente, il ricorrente si duole del fatto che le spese del giudizio di appello non siano state compensate tra le parti.
4.2. Il Collegio deve rilevare che la valutazione compensazione, totale о parziale, delle spese della processuali rientra nei poteri decisionali del giudice 8 del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
5. Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giustificate ragioni.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 16 febbraio 2001. 60060 Luigi Francesco Di Nanni, Est. 310000 by of w Il Presidente Шабо ✓ CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, It 17 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista ३८४०० N E Z I O UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrat inge 7.1 NOV 2001 4 51515 E D I T versato B. 310.000 al n. trecentodiscimila (lire 吧 P. Dirigento A (Dott.ssa Maria to Il Responsabile Servi ziari (Dr. MACCHINI 9