Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4666
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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Massime1

In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, è possibile che con accordo sindacale anche aziendale, stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale e riferito ad una singola e determinata procedura - e non necessariamente e soltanto con contratto collettivo a carattere normativo - siano determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge ed aventi valenza residuale. Su tali criteri pattizi il sindacato di ragionevolezza, che il giudice, investito a seguito di impugnativa del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità, può effettuare, è limitato alla violazione sia del principio di non discriminazione tipizzato nelle fattispecie previste dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), sia, più in generale, del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Commentario1

  • 1Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4666
Data del deposito : 11 maggio 1999

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