Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, è possibile che con accordo sindacale anche aziendale, stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale e riferito ad una singola e determinata procedura - e non necessariamente e soltanto con contratto collettivo a carattere normativo - siano determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge ed aventi valenza residuale. Su tali criteri pattizi il sindacato di ragionevolezza, che il giudice, investito a seguito di impugnativa del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità, può effettuare, è limitato alla violazione sia del principio di non discriminazione tipizzato nelle fattispecie previste dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), sia, più in generale, del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Commentario • 1
- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI LE, CI NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO FARRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COATS CUCIRINI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO PELLEGRI,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1058/94 del Tribunale di LUCCA, depositata il 28/12/94 R.G.N. 3890/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FARRO;
udito l'Avvocato NICOLAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 24/11/1993 CC IC e TU EN - premesso di aver lavorato alle dipendenze della TS NI S.p.A. fino alla data del 30/10/1993, quali addetti al reparto tintoria e di aver ricevuto in data 4/10/1993 lettera con la quale l'azienda comunicava loro il licenziamento per la data del 31 ottobre 1993, con conseguente messa in mobilità - sostenevano che il licenziamento era da considerarsi illegittimo anche perché, tenendo conto della loro situazione familiare e professionale comparata con quella di altri dipendenti non licenziati, erano stati violati i criteri di scelta previsti dalla legge n.223 del 1991. Rilevavano in particolare che la dichiarazione in data 13 novembre 1992, con la quale essi si erano dichiarati disponibili all'assunzione da parte della Società UX e che aveva determinato il loro inserimento tra i dipendenti da collocare in mobilità, era stata sottoscritta quale alternativa al licenziamento prospettato e sul presupposto della prossima apertura, in realtà non ancora verificatasi all'epoca del ricorso, della nuova ditta. Tale dichiarazione doveva quindi ritenersi impugnata e comunque revocata, coerentemente alla lettera di impugnativa del licenziamento. Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta contestava la dedotta violazione dell'art. 4 della legge 223/1991 negando in particolare la pretesa violazione dei criteri di scelta in quanto questi erano stati precisati nell'accordo aziendale 10 ottobre 1993, richiamato nelle lettere di licenziamento, mentre i criteri legali operavano in via residuale.
Quanto alla dichiarazione di disponibilità all'inserimento nella società UX, la convenuta rilevava che questa era stata liberamente espressa dai ricorrenti e, per il principio dell'affidamento, non poteva essere revocata avendo contribuito a dar corso all'accordo sindacale suddetto con effetti sugli altri soggetti interessati alla vicenda.
Con sentenza del 2/5. - 16.5.1994 il Pretore di Lucca in funzione di giudice del lavoro respingeva la domanda proposta dal CC e dal TU.
Con ricorso dell'11/6/1994 il CC ed il TU proponevano appello avverso la sentenza pretorile sostenendo che aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere rispettate le procedure di cui alla legge n.223/91 per i motivi già indicati nel ricorso. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore del lavoro di Lucca le pattuizioni di cui all'accordo dell'1/10/1993 dovevano ritenersi illegittime e comunque essi appellanti non rientravano nella categoria dei lavoratori da collocare in mobilità. Chiedevano pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Costituitasi in giudizio la società convenuta contestava il fondamento dell'appello chiedendone la reiezione. Con sentenza del 28 dicembre 1994 il tribunale di Lucca rigettava l'appello compensando tra le parti le spese del giudizio. Rilevava in primo luogo il Tribunale come il CC ed il TU dovessero rientrare nella categoria dei 63 lavoratori destinati alla nuova attività industriale (UX) così. come previsto dall'accordo dell'1/10/1993, in quanto essi in data 13/11/1992 avevano sottoscritto una dichiarazione con la quale si dichiaravano disponibili all'inserimento nella società UX. Inoltre sottolineava come, a garanzia della serietà dell'operazione, era stato concordato l'impegno della TS cucirini, della PI e della UX a ricollocare i 63 lavoratori presso altre attività qualora non fosse avvenuta la loro assunzione presso la UX. Il tribunale poi osservava che non assumeva alcuna rilevanza la circostanza che i lavoratori che erano stati destinati al Ministero dei Beni Culturali fossero rientrati in azienda a seguito della loro mancata assunzione presso tale Ministero;
rientro assentito nonostante che alcuni di questi avessero avuto minore anzianità di servizio rispetto agli appellanti.
Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione il CC ed il TU con un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso la società TS NI s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 5 c.l. L. 223/1991) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La difesa dei ricorrenti premette che nell'accordo del 1/10/1993 furono individuati i lavoratori da porre in mobilità con riferimento alle seguenti tre categorie: 1) lavoratori che avrebbero maturato il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia durante il periodo di mobilità; 2) lavoratori che avrebbero trovato collocazione nella nuova attività industriale (UX); 3) lavoratori che, lontani ormai da tempo dall'attività lavorativa, presentavano difficoltà di inserimento anche in relazione alle ridotte o perdute capacità professionali.
In diritto osserva che il potere derogatorio assegnato alle parti collettive non può spingersi fino a ricomprendere la possibilità di scelte addirittura contrapposte a quelle legali. In particolare la selezione dei lavoratori deve avvenire in base a criteri aventi il carattere della oggettività e generalità, rispondenti cioè a valutazioni non arbitrarie, ma controllabili e verificabili ex Post, nonché conformi ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. D'altra parte - osserva ancora la difesa dei ricorrenti - la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n. 268 del 1994) ha affermato che la determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 della L. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori.
Nella specie, il criterio di cui all'accordo sindacale dell'1/10/93 relativo ai lavoratori che durante il periodo di mobilità avrebbero trovato collocazione nella nuova attività industriale, si appalesa privo del carattere della razionalità o ragionevolezza, in quanto basato su un evento - l'inizio della nuova attività industriale - futuro ed incerto, tale da rendere gravemente aleatoria l'operazione a danno dei lavoratori coinvolti.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. occorre premettere - come ha puntualizzato la Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994) - che l'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (che ha dettato norme in materia di cassa integrazione, mobilità, e trattamenti di disoccupazione) sostituisce alla determinazione unilaterale dei criteri di scelta, originariamente spettante all'imprenditore nell'esercizio del suo potere organizzativo, una determinazione pattizia concordata con i sindacati maggiormente rappresentativi. In tal caso - ha chiarito la Corte - la sussidiarietà della regola legale, intesa a favorire una gestione concordata della messa in mobilità dei lavoratori, risponde all'esigenza di adattamento dei criteri di individuazione del personale in soprannumero alle condizioni concrete dei processi di ristrutturazione aziendale. Conseguentemente gli accordi sindacali che possono prevedere i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi e la loro efficacia diretta - in termini di limiti e modalità di esercizio del potere di licenziamento finalizzato alla riorganizzazione del lavoro nell'impresa - si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (o del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale).
Quindi un accordo aziendale - come è in realtà pacifico tra le parti - può legittimamente fissare tali criteri di scelta venendo in tal modo a "schermare" quelli residuali di fonte legale. Va quindi così puntualizzato l'orientamento (Cass., sez. lav., 23 marzo 1998, n.3057) secondo cui l'accordo sindacale, stipulato a conclusione di una procedura di riduzione di personale ex art. 4 l.23 luglio 1991 n. 223, non sarebbe idoneo a disciplinare anche ì
criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed il successivo art. 5 della stessa legge - nel prevedere i criteri stabiliti daì contratti collettivi come prevalenti rispetto a quelli legali residualmente applicabili (carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive, in concorso tra di loro) - si riferisce esclusivamente a contratti collettivi a carattere normativo che fissino tali criteri in via generale ed astratta e non già con riguardo soltanto ad una singola e determinata procedura di riduzione del personale. Orientamento questo peraltro in realtà già superato da Cass., sez. lav., 24 marzo 1998, n.3133, che, proprio con riguardo alla disciplina posta dall'art. 5, l. n. 223/91, cit., in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, ha affermato che con accordo sindacale [evidentemente aziendale] possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerazione dei carichi di famiglia e dell'anzianità.
2.2. Quanto poi al controllo esercitabile dal giudice in ordine ai criteri contrattuali di scelta, la citata sentenza della Corte costituzionale ha affermato che la determinazione pattizia di tali criteri deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 della legge n.300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori.
Anche Cass., sez. lav., 24 marzo 1998, n.3133 ha ribadito la necessità dell'osservanza del principio di non discriminazione (in quel caso era stato previsto il collocamento in mobilità dei soli impiegati, già posti in cassa integrazione a zero ore, attesa l'assoluta impossibilità di un loro utile reimpiego in conseguenza dell'operata ristrutturazione aziendale).
Ed è proprio sulla portata di questo controllo di ragionevolezza che in particolare è centrato il ricorso;
portata che la difesa dei ricorrenti enfatizza, ma che va invece ricondotta in un ambito più limitato.
Infatti - osserva questa Corte - va in generale puntualizzato che il merito del regolamento contrattuale contenuto nell'accordo sindacale sfugge al sindacato del giudice, il quale è chiamato a verificarne l'efficacia, la validità, la legittimità, ma non già a riscontrarne la corrispondenza ad un canone di generica coerenza intrinseca (secondo un empirico metro di valutazione). Il giudice quindi non esercita alcuna vigilanza sul merito dell'accordo sindacale;
solo verifica che tale accordo sia efficace, valido, legittimo. E tra le condizioni di legittimità c'è innanzi tutto il rispetto del principio di non discriminazione quale sancito dall'art. 15 Stat. lav..
Ed allora, proprio per non sconfinare nell'area del merito contrattuale, il controllo di ragionevolezza, richiesto dalla citata sentenza della Corte costituzionale, non può significare altro che l'estensione del principio di non discriminazione tipizzato nelle fattispecie previste dall'art. 15 cit. al (più ampio) principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il quale altrimenti non opererebbe nei rapporti privatistici. Sicché il giudice è chiamato soltanto a verificare la giustificatezza del trattamento (inevitabilmente) differenziato, che l'accordo sindacale introduce nel fissare un criterio di scelta, destinato a prevalere su quelli legali, espressamente previsti come residuali. Solo in tal senso il controllo di ragionevolezza dell'accordo sindacale finisce anche per essere un controllo di coerenza del criterio selettivo con le ragioni poste a base della riduzione del personale;
le parti sindacali possono sì discostarsi dai criteri legali residuali, ma sempre considerando le ragioni sottese alla riduzione di personale. Sarebbe pertanto illegittimo - perché ingiustificatamente discriminatorio e contrastante con il principio di eguaglianza - soltanto un criterio pattizio di selezione che fosse del tutto disancorato da tali ragioni (come pure le parti non potrebbero limitarsi, nell'accordo sindacale, a prevedere nominatim i lavoratori da licenziare perché in tal caso mancherebbe del tutto il criterio selettivo).
Tale controllo di ragionevolezza dell'accordo sindacale - pur nella sua portata cosi limitata - radica comunque una valutazione di fatto che è demandata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione insufficiente o contraddittoria.
2.4. Nella specie il criterio della cui ragionevolezza - nel significato sopra precisato - si dubita è quello che (in concorrenza con altri criteri) individua i lavoratori da collocare in mobilità tra quelli che "avrebbero trovato collocazione nella nuova attività industriale (UX)" sulla base di un'opzione volontariamente esercitata dagli stessi lavoratori.
La sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla "serietà dell'operazione" rilevando tra l'altro - come già ricordato - che a garanzia dell'effettività della stessa, era stato concordato l'impegno della TS NI, della PI e della UX a ricollocare ì 63 lavoratori presso altre attività qualora non fosse avvenuta la loro assunzione presso la UX.
Questa valutazione di serietà della prospettiva della nuova occupazione implica anche la ritenuta giustificatezza del criterio di scelta nel senso che non era (ingiustificatamente) discriminatorio il trattamento differenziato per quei lavoratori che (volontariamente) aderivano all'impiego presso la società UX rispetto agli altri lavoratori che invece tale prospettiva rifiutavano. È invece evidentemente fuori da questo giudizio ogni conseguenziale pretesa dei lavoratori che tale adesione avevano manifestato per non essersi (fino alla data della proposizione dell'originario ricorso) concretizzata tale prospettiva di assunzione, potendo da ciò derivare una ragione di risarcimento del danno nei confronti della società firmataria dell'accordo sindacale. Analogamente la violazione della (ricordata) clausola di garanzia da parte della società resistente non incide sulla "ragionevolezza" del criterio pattizio di scelta, ma radica semmai un inadempimento di quest'ultima con conseguenze risarcitorie che sono parimenti fuori dal thema decidendum.
Non sussiste in conclusione alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta esclusione di ogni disparità di trattamento nei criteri di scelta previsti dal citato accordo sindacale e, conseguentemente, alla "ragionevolezza" degli stessi.
2.5. Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1999