Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB LICA ITA-0 0455 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 2142/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Cron.752 Dott. Francesco MAIORANO - Rel. Consigliere- Rep. . Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud.20/09/02 Consigliere-Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OL LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIAL presso le Concencellerie Carte cessezione ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1550/99 del Tribunale di BARI, 3558 -1- depositata il 03/06/99 - R.G.N. 733/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso rinvio a Nuovo Ruolo per rinotifica dell'avviso d'udienza, alla parte personalmente, in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trani del 26/10/94 EV Nicola conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per la concessione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, ingiustamente negatagli in via amministrativa. Il Ministero contrastava la domanda ed il pretore la rigettava. Il Tribunale di Bari, investito in grado di appello ad istanza del EV, con sentenza del 27/5 - 3/6/99, confermava la decisionę, sul rilievo che dagli accertamenti sanitari espletati in primo grado era emerso che il richiedente era affetto da "epilessia con frequenza plurisettimanale delle crisi e da turbe del comportamento"; tale grave malattia comportava la riduzione della capacità di lavoro al 100%, ma non la necessità dell'accompagnamento, che presupponeva l'impossibilità della deambulazione e la costante e continua incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita;
il EV invece camminava, sia pure con andatura incerta, e poteva evitare le crisi epilettiche con l'assunzione dei farmaci di facile reperibilità, con la conseguenza che era nelle condizioni di badare a se stesso e compiere gli atti semplici della vita (mangiare, bere, vestirsi e spogliarsi, ecc.). Anche le turbe comportamentali potevano migliorare con specifica terapia farmacologica. La sentenza impugnata doveva quindi essere confermata senza che fosse necessario disporre nuova consulenza. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il EV, fondato su un solo motivo. Resiste il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 18 del 11/2/80, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e 5, CPC), deduce il ricorrente che, per la configurabilità del diritto all'indennità di accompagnamento, è sufficiente la presenza di un quadro patologico gravemente alterato, tale da rendere l'infermo incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
tale difetto di autosufficienza ricorre certamente anche quando si ravvisi a carico dell'invalido, in conseguenza dello stato morboso, "un disorientamento tempo spazio e turbe dell'affettività, della ---- relazionalità con associate note di irrequietezza psico – motoria”, come - riscontrato nel caso di specie presso la USL BA/2. Se l'incapacità di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana non è totale, come nella specie, il disorientamento spazio-temporale, associato alla irrequietezza psico-motoria, in un soggetto sofferente di emiparesi con marcata diminuzione della forza prensile della mano SX e di deambulazione instabile, si traduce di fatto nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, tanto da rendere necessario l'ausilio di un accompagnatore. La sentenza, quindi, deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Va innanzi tutto rilevato che il ricorso è procedibile, anche se l'avviso al difensore del ricorrente non è stato notificato per morte dello stesso, come risulta dalla relata di notifica. In proposito la Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, condivisi 2 dal Collegio: "nel giudizio di cassazione la mancata comunicazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., al procuratore del ricorrente, a seguito della morte del medesimo, non incide sulla regolarita' del contraddittorio, ne' e' motivo di interruzione del processo, configurabile solo nel caso eccezionale in cui sia venuta a 14 morte la parte difesa da se' medesima senza altro condifensore (Cass. n. 2507 del 1/3/93). Ed ancora "il giudizio di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non e' suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299,300, e 301 cod. proc. civ.. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, poiche' la prospettazione delle ragioni del ricorrente e' affidata, per intero, all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui e' preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare" (Cass. n. 5719 del 26/6/97). Nel merito, va rilevato che la Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: “nel giudizio in materia di invalidita' pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati } errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, e' necessario che siano riscontrabili carenze 0 deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' è l'incidenza del dato patologico e quella della parte». Ed ancora, sempre nella 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI A OGN' SPESA, TASSA ✪ DI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 medesima sentenza n. 3519 del 9/3/01, "quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione e' assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessita' di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese”. Gli stessi principi di diritto si applicano, per consolidata giurisprudenza della Corte, anche in tema di benefici assistenziali a carico del Ministero dell'Interno. Nella specie, il Tribunale, richiamando la relazione del proprio consulente, ha spiegato le ragioni per le quali il EV può considerarsi invalido al 100%, ma non abbisognevole di accompagnamento, perché poteva camminare ed era nelle condizioni di badare a se stesso e compiere gli atti semplici della vita (mangiare, bere, vestirsi ecc). L'iter logico della motivazione non viene minimamente censurato, in quanto il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione del Tribunale il proprio giudizio sulla entità ed incidenza del dato patologico;
ciò è inammissibile in sede di legittimità e quindi il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC..
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 20 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE хо yFrance 2D CANCELLERE inceuse Tressa IL Depositate in Cancellerer 4 A M PL E oggi,HAGEN DGEN R P U IL CANCELLIERE