Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 5448
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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Ai fini dell'applicazione dell'art.221 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, il proprietario dell'immobile, quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, è equiparato al soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile e vi eserciti le facoltà corrispondenti.(Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto responsabile del reato in esame il dirigente comunale del settore patrimonio per avere reso possibile l'occupazione ad uso scolastico di alcuni immobili di proprietà comunale senza la prescritta licenza di abitabilità).

L'art. 555, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art.2 della legge 16 luglio 1997, n.234. in virtù del quale il decreto di citazione è nullo, se non preceduto dall'invito all'imputato a comparire ed a rendere l'interrogatorio, non si applica al procedimento pretorile nel quale sia richiesta l'emissione del decreto penale. Peraltro, qualora sia proposta opposizione al decreto, l'interrogatorio e più in generale l'esercizio del diritto di difesa è posticipato alla fase dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 5448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5448
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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