Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione dell'art.221 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, il proprietario dell'immobile, quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, è equiparato al soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile e vi eserciti le facoltà corrispondenti.(Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto responsabile del reato in esame il dirigente comunale del settore patrimonio per avere reso possibile l'occupazione ad uso scolastico di alcuni immobili di proprietà comunale senza la prescritta licenza di abitabilità).
L'art. 555, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art.2 della legge 16 luglio 1997, n.234. in virtù del quale il decreto di citazione è nullo, se non preceduto dall'invito all'imputato a comparire ed a rendere l'interrogatorio, non si applica al procedimento pretorile nel quale sia richiesta l'emissione del decreto penale. Peraltro, qualora sia proposta opposizione al decreto, l'interrogatorio e più in generale l'esercizio del diritto di difesa è posticipato alla fase dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
DR. GIOVANNI PIOLETTI PRESIDENTE del 17.3.1999
DR. RAFFAELE RAIMONDI CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GUIDO DEL MAIO CONSIGLIERE N.900
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. CARLO GRILLO CONSIGLIERE N.36338/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO GI N. A ORIOLO L'11.6.39 RES. A GROSSETO VIA MARCHE 14 contro la sentenza del OR Circondariale di Grosseto 8.4.98 la quale lo condannava alla pena di L. 80.000 di ammenda, ritenuta la continuazione, per sette episodi di cui all'art. 221 del R.D. n.1265\34, per avere occupato o fatto occupare ad uso scolastico altrettanti immobili di proprietà comunale, senza la prescritta licenza di abitabilità. In Grosseto fino al 18.3.97. udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Ciampoli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
De MM GI - Roma -
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di opposizione a distinti decreti penali, venivano citati a giudizio dinanzi al OR di Grosseto il Sindaco della città, l'assessore al patrimonio ed il dirigente del settore funzionale patrimonio, per rispondere degli addebiti di cui in epigrafe.
2. All'esito del dibattimento, il OR assolveva i primi due imputati e condannava il terzo. Il giudice respingeva una eccezione di incostituzionalità dell'art. 565 CPP nella parte in cui non prevede il previo interrogatorio dell'opponente a decreto penale prima di procedere a dibattimento. Nel merito, rilevava che in base alle norme organizzative dell'ente locale non potevano ritenersi il sindaco o l'assessore come i soggetti i quali avevano la "materiale disponibilità" degli immobili: l'organo politico di governo locale è investito di funzioni di programmazione e di controllo, mentre il dirigente è l'effettivo gestore dei procedimenti amministrativi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Ciò posto, veniva condannato il solo MB, quale responsabile della gestione degli immobili, ed in particolare dei procedimenti relativi alla loro abitabilità. Il OR si basava sulle prove orali espletate e sulla documentazione acquisita.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione MB UI, deducendo quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, dell'artt. 555 CPP modificato dall'art. 2 della Legge 16.7.97 n. 234. Il decreto di citazione a giudizio è nullo perché non preceduto dall'invito a comparire ed a rendere interrogatorio. La Legge n. 234.97 citata è applicabile, perché il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dopo la sua entrata in vigore.
6. Il motivo è infondato. L'art. 555 CPP si applica ai procedimenti nei quali, dopo le indagini preliminari, viene emesso decreto di citazione per il giudizio. Quando, invece, ritenendosi applicabile la sola pena pecuniaria, viene richiesta l'emissione di decreto penale, in caso di opposizione si procede direttamente a giudizio e l'interrogatorio a difesa, come più in generale l'esercizio del diritto di difesa, è posticipato alla fase dibattimentale.
7. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce l'incostituzionalità dell'art. 565 comma 2 CPP per violazione degli artt. 2,3,24 della Costituzione. Risulta violato il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa da esercitarsi in ogni fase del procedimento.
8. La questione risulta manifestamente infondata. Nell'ipotesi di emissione di decreto penale, attinente a procedimenti che si ritengono definibili mediante irrogazione della sola pena pecuniaria, il diritto di difesa non è negato, ma solo posticipato alla fase dibattimentale.
9. Tale scelta legislativa appare razionale e funzionale alla speditezza dell'amministrazione della Giustizia, nel vasto settore dei reati "minori", punibili in concreto con pena pecuniaria. Nel procedimento per decreto, l'emissione di un atto suscettibile di divenire esecutivo avviene "inaudita altera parte" in ragione della certezza della prova e della natura solo pecuniaria della pena. L'esercizio del diritto di difesa non è negato, ma posticipato alla fase conseguente all'opposizione. La situazione di un soggetto esposto a rischio della condanna alla reclusione o all'arresto è differente da quella di un soggetto tenuto al pagamento di una somma di danaro e quindi razionale appare la scelta di regimi diversi in ordine alla difesa.
10. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, dell'art. 221 del TULS. Il OR ha parificato al "proprietario" dell'immobile il funzionario pubblico il quale abbia la disponibilità materiale e giuridica del medesimo: ma è incorso in un "macroscopico errore interpretativo", non potendosi considerare proprietario il dirigente del settore finanze. Il MB non aveva alcuna competenza in ordine al controllo ed alla vigilanza degli edifici comunali alle prescrizioni della vigente normativa sanitaria e non aveva disponibilità materiale degli edifici stessi. La competenza del settore finanze consisteva nella "gestione economica e finanziaria del patrimonio comunale, provvedendo alla gestione patrimoniale dei beni immobili di proprietà dell'ente o in uso allo stesso e delle procedure in materia di alienazione, espropriazione ed acquisizioni a qualunque titolo fino all'entrata in disponibilità da parte del Comune" (delibera 28.5.96 n. 1009). 11. L'estraneità del settore finanze rispetto alle attività di gestione del patrimonio immobiliare risulta anche dalla testimonianza di RI ZO, segretario comunale, il quale ha dichiarato che "per i locali utilizzati dal comune la gestione veniva affidata al settore che li utilizzava;
la manutenzione era affidata al settore manutenzione. Il settore patrimonio, credo, non si occupava più del bene se questo veniva utilizzato da altro settore."
12. Stante quanto precede, secondo il ricorrente l'effettiva responsabilità incombeva al dirigente del settore affari scolastici. 13. Il motivo è infondato. Il OR ha applicato correttamente la giurisprudenza univoca, la quale equipara al proprietario il soggetto il quale abbia la disponibilità dell'immobile, esercitando le facoltà corrispondenti. Nessun errore di diritto è ravvisabile in ciò. Ma la critica della difesa si appunta in realtà
sull'operazione di indagine, la quale ha condotto il OR a ravvisare nel dirigente del settore finanze e patrimonio il responsabile. Così posto, il motivo si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, il cui accertamento si sottrae al controllo di questa Corte in quanto congruamente motivato, senza lacune logiche o contraddizioni. Nella specie, il OR si è basato sulle prove documentali e testimoniali, per accertare che il dirigente del settore finanze e patrimonio era il responsabile dell'osservanza della norma citata in epigrafe, in quanto competente per i procedimenti di utilizzazione degli immobili di proprietà comunale.
14. Nella fattispecie, è stato accertato che ogni immobile passava in gestione al settore che lo utilizzava ed il settore patrimonio non si occupava più del bene se questo veniva utilizzato da altro settore. Il OR ha ritenuto che, fino alla messa a disposizione del bene del settore affari scolastici, la responsabilità permaneva in capo al settore patrimonio. Ma poiché l'acquisizione dell'abitabilità deve precedere l'utilizzo dell'immobile, esattamente in OR ha concluso che era obbligo del settore patrimonio mettere ogni singolo immobile a disposizione del settore affari scolastici dopo avere ottenuto il certificato di abitabilità. In altri termini, acquisito o fatto costruire un immobile per essere destinato a scuola, il settore finanze e patrimonio non può esimersi dal verificarne e farne verificare la conformità rispetto alle esigenze di sicurezza e di igiene, prima di metterlo a disposizione delle singole scuole e del settore affari scolastici. Sul punto, la sentenza di primo grado appare corretta in diritto ed esaurientemente motivata in fatto.
15. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e). La sentenza ha confuso tra gestione patrimoniale e disponibilità del bene, tra gestione finanziaria e gestione operativa. Dopo avere osservato esattamente che occorre individuare, nell'ambito dell'ente, il dirigente che in concreto si occupa di un determinato settore, il OR omette di verificare quale settore, in concreto, avesse la disponibilità materiale ed il possesso degli edifici.
16. Il motivo è infondato. Per esso valgono le considerazioni sopra svolte a proposito del terzo motivo. Anche questo motivo si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, il cui accertamento si sottrae al controllo di questa Corte in quanto congruamente motivato, senza lacune logiche o contraddizioni. Il giudice del merito ha motivato in modo adeguato in ordine all'accertamento ed alla valutazione dei fatti del procedimento. Ha chiarito di essersi basato soprattutto sulle prove documentali e, in minor misura, sulle prove testimoniali.
17. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999