Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' DIRITTI DI DIRITTI DI REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 2 05 / 0 4 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 18072/98 Cron 2527 Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. D'AGOSTINO -Consigliere Dott. Giancarlo Ud.16/10/00 LA TERZA - Consigliere- Dott. Maura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta co OEFORE SENTENZA 6000dal Sig.. per dirittiGEN. 2001- sul ricorso proposto da: OC IU, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLÆRE PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato IA VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA EDILE CAPITANATA MUTUALITA' ASSISTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato MOSCARINI LUCIO V., che dal Sig. d'AMATI 2000 per diritti L. 6000 la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
U 101 4234 - controricorrente IL CANCELLIERE -1- avversO la sentenza n. 1649/97 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 03/11/97 R.G.N. 2192/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. NET udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco per diritti L. 11 5 2.0 Antonio MAIORANO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato VALLEBONA;
CANCELLER A udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il CG400430 rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IA Richiesta copia studio. こ MUGGIA dal Sig. IA per diritti L. 6000 -5 FEB. 2001. IL CANCELLIERE CC400495 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE al sig. MOSCARIMI UFFICIO COPIE per diritti L. ✓ Richiesta copia studio dal Sig. AMTOHUeeАптоннеет il 21:201 IL CANCELLIERE 6.000 per dinti L. || 15 MAR. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. VALLEBONA per diritti L. 27 FEB. 2001 -2- IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Foggia del 23/11/91 IN CO conveniva in giudizio la cassa Edile di Mutualità di CORTE SUPREMA DI CASSAZION Capitanata, per il riconoscimento della qualifica dirigenziale e UFFICIO COPIE la conseguente condanna al pagamento delle relative differenze Richiesta copia studi dal sig. and retributive e del TFR, oltre al risarcimento per danni alla salute, per diritti > 5 FEB. 2002 nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale. In IL CANCELLIER subordine chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di £ 23.961.925, per mancata sospensione del periodo di preavviso perché ammalatasi nelle more. Dichiarava, a fondamento della domanda principale, di avere lavorato alle dipendenze della Cassa dal 1/2/62 quale direttrice, senza però essere inquadrata come dirigente, con i relativi emolumenti ed inquadramento previdenziale. La Cassa Edile contestava la pretesa ed il Pretore rigettava la domanda principale ed accoglieva, con sentenza non definitiva, quella subordinata, disponendo il prosieguo del IA giudizio per la quantificazione delle somme dovute. en pincipale Il Tribunale di Foggia, investito in grado di appello ad e istanza della CO con appello incidentale della Cassa Edile, con sentenza del 9/10 - 3/11/97, dichiarava che l'istante IA aveva diritto a percepire l'indennità di preavviso fino al 15/7/91 e confermava nel resto la sentenza del Pretore. Precisava il giudice del riesame che infondate erano le argomentazioni difensive della ricorrente, proposte in primo grado e riproposte in appello, perché le mansioni in concreto svolte dalla stessa non potevano configurare quel “ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale" previsto per i dirigenti dall'art. 1 del loro CCNL. Per le funzioni direttive proprie degli impiegati di prima categoria, il CCNL dei dipendenti delle imprese edili prevedeva "specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di prima categoria super”. L'elemento fondamentale distintivo delle due categorie è costituito dal potere decisionale che è proprio del dirigente e manca invece nell'impiegato di prima;
potere di adottare decisioni che incidono direttamente sulla vita dell'Ente, vincolandolo nei rapporti con gli altri soggetti e che presuppone una delega di funzioni da parte degli organi statutari. La ricorrente non aveva dato prova di essere stata investita di tali poteri. Non avendo potuto la ricorrente richiamare atti con contenuto decisorio da lei firmati, l'istruttoria si era basata solo su prove testimoniali, dalle quali era emerso che firmava “solo l'ordinaria corrispondenza, atti certificativi é mandati di pagamento (attività esecutiva)". Non vi era prova, invece, dell'assunto contenuto nel ricorso 2 introduttivo, secondo cui "molte importanti decisioni venivano assunte dalla ricorrente di persona (ad es., per l'assunzione del personale straordinario;
per l'erogazione di anticipi ai lavoratori assistiti;
per l'individuazione del personale da inviare in trasferta o da far partecipare a corsi di formazione;
per i rapporti con le ditte appaltanti)". va, Esamina quindi, il Tribunale in dettaglio le dichiarazioni di vari testi e precisa che “si può quindi concordare con la sentenza pretorile che conclude che dalla escussione dei testi, anche se con qualche contraddizione tra gli stessi, risulta che tutta l'attività decisionale era di competenza del comitato di gestione". Irrilevante era il fatto che l'attuale direttore fosse stato assunto con qualifica dirigenziale, sia perché non si conoscevano le funzioni allo stesso attribuite, sia perché, ove fossero rimaste ferme le mansioni svolte dalla precedente direttrice, erano irrilevanti i trattamenti di favore per altri dipendenti e quindi di anche l'eventuale immotivata attribuzione quella qualifica dirigenziale al nuovo direttore. Irrilevante era anche la qualifica di "direttore” formalmente riconosciuta in favore della ricorrente, in mancanza di attribuzione di concrete mansioni direttive come sopra specificate. Fondato era il secondo motivo relativo alla sospensione del periodo di preavviso per sopravvenuta malattia;
lo stesso 3 però doveva calcolato fino a due mesi dopo la cessazione dello stato di malattia e quindi fino al 15/7/91. Il terzo motivo (relativo al risarcimento del danno alla salute ed alla vita di relazione) era invece infondato, in quanto non era possibile provare anche con l'ausilio di consulenza "il nesso causale tra le patologie di cui ai certificati medici allegati e la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative della CO": "le malattie arteriose e le sindromi depressive sono largamente frequenti nella nostra società e sono causate da una molteplicità di fattori (alimentazione, età,stress da lavoro, ecc.). Il CTU,pertanto, potrebbe formulare solo delle ipotesi che non sarebbero sufficienti a provare il nesso di causalità”. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la CO, fondato su due motivi. Resiste con controricorso la Cassa Edile. Entrambèhanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli artt. 2095, 1362 e ss. c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che il Tribunale, dopo avere esattamente individuato l'elemento caratterizzante la figura del dirigente, aveva poi negato che la detta qualifica potesse essere riconosciuta all'istante. L'insufficienza e contraddittorietà di tale asserzione erano palesi,non avendo il giudice compreso che le decisioni che 4 incidono direttamente sulla vita dell'Ente” sono quelle relative alla raccolta dei contributi> ed alla erogazione delle prestazioni >; trattandosi di un ente di mutualità ed assistenza, l'elevata attività decisionale dell'istante per ottenere ed accrescere la contribuzione e per l'erogazione delle prestazioni costituiva la vera ed essenziale attività della Cassa, rispetto alla quale doveva essere riconosciuta la natura dirigenziale delle sue mansioni. Il Giudice invece si era soffermato sulle scarne considerazioni circa l'assunzione e le trasferte dei dipendenti e la gestione del fondo di accantonamento, senza motivare sul detto punto decisivo della controversia. Le mansioni relative ai rapporti con le imprese per il versamento dei contributi, ai rapporti con i lavoratori richiedenti le prestazioni e con gli enti appaltanti per individuare le imprese tenute al versamento, nonché a quelli con gli organi di controllo, erano state bene evidenziate nel ricorso in appello, ma il giudice non aveva minimamente esaminate, incorrendo così nel lamentato vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. L'unica notazione della sentenza era la seguente: “la cura dei rapporti con gli enti appaltanti era attività avente sicuramente carattere esecutivo, in quanto non si estrinsecava in atti che impegnavano l'ente, ma unicamente in contatti tra uffici al fine di raccogliere i dati relativi agli adempimenti da parte delle imprese appaltatrici". 5 Da ciò emergeva che non erano stati presi in " considerazione i rapporti con le imprese per il pagamento dei : contributi, nonché l'errore di fondo del Tribunale per non avere compreso che per una Cassa Edile fosse di fondamentale importanza anche la cura dei rapporti con gli enti appaltanti, come quello tenuto con le Ferrovie dello Stato, e che si estrinsecava in attività decisionali, affidate all'istante. La sentenza, quindi, doveva essere cassata, perché superficiale, illogica e contraddittoria. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2087 2103 c.c., 115, 116, 61 e ss, 191 e ss. CPC, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC), duduce la ricorrente che la domanda di risarcimento del danno alla salute ed alla vita di relazione, derivante dalla "illegittima inutilizzazione" della sua prestazione era stata con erroneamente rigettata dal Tribunale sia per violazione di legge, cou sia pet insufficiente motivazione: la connessione fra le patologie denunciate e le vicende lavorative risultava dai certificati medici allegati, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare le prove offerte ed in ogni caso ammettere la chiesta consulenza. Il giudice, invece, aveva apoditticamente escluso il nesso di causalità, pur avendo contraddittoriamente incluso fra le possibili cause anche il "lavoro". L'errore più grave contenuto nella sentenza consisteva però nell'avere ignorato che anche la concausa era rilevante ai 6 fini della valutazione e liquidazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.. Anche sotto questo profilo la sentenza doveva essere cassata. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato, ma il secondo va accolto. La prima censura contraddice in parte le allegazioni difensive della stessa ricorrente che, in appello, per suffragare la sua tesi in ordine all'esercizio di fatto di mansioni direttive, aveva allegato, e tentato di provare, che "molte importanti decisioni venivano assunte dalla ricorrente di persona (ad es. per l'assunzione del personale straordinario;
per l'erogazione di anticipi ai lavoratori assistiti;
per la individuazione del personale da inviare in trasferta o da far partecipare a corsi di formazione;
per i rapporti con le ditte appaltanti)". Il Tribunale ha esaminato in dettaglio la prova fornita dalla parte, giungendo alla conclusione che la stessa era sostanzialmente fallita, perché quelle "importanti decisioni" venivano prese.non dalla CO, ma dal comitato di gestione della Cassa edile, sulla base della istruttoria predisposta dalla CO. Evidenti sono i limiti della censura mossa in questa sede dalla ricorrente, che svilisce a fatti secondari tutte le circostanze che non ha potuto dimostrare e propone alla Corte una nuova valutazione di fatto limitata ai soli rapporti con le ditte appaltanti ed alle altre attività da lei svolte e che erano state qualificate dal Tribunale come meramente esecutive. 7 Questo motivo di ricorso va disatteso, perché, nel suo 1 complesso, la censura si risolve in una valutazione di fatto, inammissibile in questa sede, senza critiche specifiche alla sentenza. Il secondo motivo, invece, deve essere accolto, per due considerazioni: innanzi tutto perché non sono condivisibili le argomentazioni della sentenza, che finiscono per negare in astratto la possibilità di accertare l'esistenza di un danno alla salute, sulla base di un giudizio prognostico sui possibili esiști di una consulenza;
in secondo luogo perché il ragionamento seguito dal giudice di merito è sostanzialmente contraddittorio: dopo avere individuato fra i molteplici fattori che possono provocare “le malattie arteriose e le sindromi depressive ..largamente frequenti nella nostra società" lo “stress da lavoro", e quindi dopo avere individuato il fattore "lavoro" (o "non" lavoro) come possibile concausa, il Tribunale rigetta poi la domanda, senza istruire la causa, ipotizzando un possibile esito negativo della chiesta consulenza, senza nemmeno esaminare in dettaglio la documentazione prodotta dalla parte. Sussiste pertanto il vizio lamentato e la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, e rimessa per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la 8 [accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la .a. sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Roma 16 ottobre 2000 IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST.GLIE Ѵйсенко Елевка aiorano II Presidente: IL COLLABORATORE DI IAStille II Cons. estensore;
Depositata in Cancelleria Oggi, 29 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI IA E N O C I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P L A S E T I 3 S D N -7 O I G 8 P S O - N M 1 I A E 1 S D A I E E D A , G E O T O G R T T E N IS IT E L S IR G E E A D R L L O E D 9