Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Sh REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jon frostic di magiebro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 6 1 1 Dott. Enrico1-1 6 Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 12755/99 25486 Rel. Consigliere Cron. Dott. Stefano BI LLI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO - Ud. 07/02/03 Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE ANGELO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "LE. DEL. SRL", elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso 10 studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, difeso CASTELLANO BENEDETTO, giusto mandato a dall'avvocato margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato - 2003 avversO la sentenza n. 96/98 della Commissione 364 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 19/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LAURO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso contro la sentenza n. 15 del 25.1.99 che ha respinto l'istanza di revocazione;
decisione sul merito di tale istanza ex art. 384 accoglimento di essa e cod. proc. civ. e conseguente del capo della sentenza principale n. 96 REVOCAZIONE del 19.5.98 che ha respinto l'eccezione di estensione del giudicato più favorevole ottenuto dal condebitore pe solidale ex articolo 1036 cod. civ.; RIGETTO del primo motivo del ricorso contro la sentenza principale n. 96 del 19 maggio 1998 con cui è stata respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione;
decisione sul merito ex art. estensione del 384 cod. proc. civ. sull'eccezione di giudicato più favorevole ottenuto dal condebitore solidale ex articolo 1036 cod. civ. e conseguente accoglimento di essa;
in subordine: rinvio per la decisione sull'eccezione stessa. -2- § 1. Svolgimento del processo Angelo Del Giudice, nella sua qualità di legale rappresentante della LE.DEL. s.r.l. proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania 11 - 19 maggio 1998, con la quale era stato rigettato l'appello contro la decisione della commissione tributaria di primo grado di Napoli, emessa sull'impugnazione dell'accertamento emesso, ai fini dell'imposta di registro, dall'ufficio del Registro di Napoli. Fondava il ricorso sull'ipotesi di errore di fatto (art.395, n.4, cod.proc.civ.) Con sentenza 18 25 gennaio 1999 la commissione regionale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l'errore denunciato non avesse i caratteri richiesti dall'art.395, n.4, cod.proc.civ., e in particolare la decisività, in quanto la decisione si basava su diverse argomentazioni, oltre che sull'avere ritenuto erroneamente non passata in giudicato la sentenza emessa dalla stessa commissione regionale sulla valutazione del medesimo cespite ai fini dell'in.v.im. Angelo Del Giudice ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza con cui è stato deciso sull'appello, nonché contro la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione. L'amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. § 2. I motivi di ricorso a) Il ricorso avverso la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione 2.1. Con un unico motivo, denunciando violazione degli articoli 395, 4 e 5, 158, 323, 324 cod.proc.civ.; 1306, secondo comma, cod.civ.; 55 d.P.R. n.634/1972, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce preliminarmente nullità della sentenza, emessa dagli stessi giudici che avevano pronunciato la sentenza di cui era stata chiesta la revocazione. Deduce, inoltre, che nel giudizio d'appello era stata chiesta l'estensione del giudicato formatosi nei confronti della venditrice, e che erroneamente, nonostante la specifica attestazione, la commissione regionale aveva ritenuto la sentenza non definitiva. Lamenta, ancora che, pur riconoscendo l'errore, il giudice della revocazione abbia considerato lo stesso non decisivo, limitandosi ad osservare che la decisione si basava su «...altre ben diverse argomentazioni », senza enunciarle e senza valutarne la decisività. Il giudice d'appello aveva, comunque, il dovere di valutare direttamente la correttezza dell'accertamento. La ricorrente deduce, infine, che, pur non avendo alcun onere di ricostruire le ragioni che giustificherebbero la decisione, una pronuncia sui valori difforme dalla sentenza resa nei confronti della venditrice era inibita dal giudicato formatosi su detta sentenza, del quale era stata chiesta l'estensione ai sensi dell'art. 1306 cod.civ. й па b) I motivi di ricorso avverso la sentenza che ha deciso sull'appello 2.2. La ricorrente premette che l'accertamento riguardava l'acquisto della LE.DEL. da CE CO e OR e AR ES RU di un terreno edificatorio in Vico Equense. Il prezzo dichiarato ( lire 190.000.000 ) era stato elevato a lire 1.260.000.000, con conferma del valore iniziale. L'accertamento era stato separatamente impugnato dall'acquirente e dalla venditrice AR ES RU. I giudizi avevano avuto esiti differenti: mentre quello introdotto dall'acquirente si era concluso ad essa sfavorevolmente, in quello introdotto dalla venditrice la commissione tributaria regionale aveva, in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio, determinato in lire 215.000.000 il valore iniziale e in lire 465.000.000 quello finale. Nel giudizio di appello proposto dalla società la commissione tributaria regionale non aveva, invece, rilevato che la sentenza resa nei confronti della venditrice era passata in giudicato ed aveva ritenuto congruo un valore diverso.
2.3. Col primo motivo, denunciando violazione degli articoli 48 e 49 d.P.R. n.634/72, 21 d.P.R. n.636/72, 13 d.P.R. n.735/81, 112 cod.proc.civ., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, n.3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce: che sulle censure rivolte alla motivazione dell'accertamento la commissione si sia limitata ad osservare che l'atto era «< più che sufficientemente motivato». L'avviso conteneva solo generiche indicazioni sul sito, sulla volumetria realizzabile in base alla concessione edilizia richiesta, senza indicare il concreto metodo seguito per la determinazione del valore;
la perizia U.T.E., depositata dall'ufficio in corso di causa, sulla quale la commissione ha fondato il suo giudizio ed integrato la motivazione dell'accertamento, non era conosciuta dal ricorrente. Per di più nella stessa veniva rilevato che non poteva accertarsi lo stato della costruzione al momento del trasferimento.
2.4. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 116, 323, 324 cod.proc.civ., 1306, comma secondo, cod.civ., 55 d.P.R. n.634/72, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione del giudicato formatosi sul valore iniziale e finale del bene, richiamando le censure svolte nel ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione. § 3. Motivi della decisione a) Ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione wars 3.1. Non può trovare accoglimento la censura di nullità della sentenza, per essere stata la stessa pronunciata dagli stessi giudici che avevano emesso la sentenza di cui veniva chiesta la revocazione. Come affermato da una consolidata giurisprudenza, L'incompatibilità del giudice non può costituire motivo di nullità, ove non dedotta nelle forme e nei termini della ricusazione, o ove il giudice non si sia astenuto. Merita, invece, accoglimento la seconda parte del motivo. Come il ricorrente ha esattamente rilevato, l'errore di percezione del giudice, che la stessa sentenza ha riconosciuto, aveva rilievo decisivo, costituendo il passaggio in giudicato della sentenza il presupposto dell'estensione della pronuncia nella stessa contenuta allo stesso ricorrente, condebitore solidale nei confronti del fisco ai sensi dell'art.55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.634, in forza del meccanismo previsto dall'art. 1306 cod. civ. Era stato lo stesso Del Giudice, infatti, a sollecitare tale estensione nel giudizio d'appello, in via subordinata rispetto alle censure svolte sulla nullità dell'avviso di accertamento. Premesso che sull'applicabilità dell'art. 1306 cod. civ. all'obbligazione tributaria esiste una consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che la sentenza, essendosi limitata ad affermare genericamente che l'errore non era stato decisivo, non consente una verifica della correttezza logico - giuridica del ragionamento che ha sostenuto la decisione. Non si comprende, infatti, se non ipotizzando un'errata interpretazione delle norme e dei principi in tema di solidarietà, perché il rigetto delle censure di nullità dell'accertamento comporti anche l'irrilevanza della censura - evidentemente subordinata - in punto di mancata estensione del giudicato. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio. b) Ricorso contro la sentenza che ha deciso sull'appello 3.2. Il primo motivo merita accoglimento. La sentenza, infatti, contiene soltanto generiche affermazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento, limitandosi ad osservare che esso indicava « in maniera più che sufficiente gli elementi del criterio di valutazione seguito dall'Ufficio in conformità alla previsione della legge di Registro tanto da consentire ai contribuenti interessati di esperire i necessari mezzi di difesa », e richiamando la perizia UTE prodotta in primo grado, senza, specificarne il contenuto. Si tratta di motivazione apparente, non contenendo la stessa alcun concreto riferimento alle valutazioni espresse nell'atto impugnato, né alle ragioni svolte dal contribuente, e che, quindi, non consente alla Corte di svolgere il controllo ad essa demandato dall'art.360, n.5, cod.proc.civ. Per di più essa contiene un macroscopico errore di diritto, là dove afferma che l'omessa motivazione dell'accertamento, ove non espressamente comminata dalla legge, non ne produce la nullità. In proposito basterà richiamare la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte. па й ---- 3.3. L'accoglimento della censura comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo. In relazione ad entrambe le sentenze annullate la Corte non può emettere una decisione nel merito, ai sensi dell'art.384, primo comma, cod.proc.civ., in quanto l'estensione del giudicato formatosi nei confronti della venditrice comporta la ricostruzione del dictum della sentenza e l'interpretazione della richiesta della parte nel giudizio di merito.
3.4. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, dovrà pertanto: a) decidere sulle questioni di nullità dell'accertamento dedotte col ricorso introduttivo e riproposte con l'appello, dando conto di tale esame con adeguata motivazione;
b) in caso di ritenuta infondatezza di tale censura, verificare la decisività del riconosciuto errore circa il passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della condebitrice solidale e, ad esito di tale verifica, esaminare le questioni dedotte col secondo motivo di ricorso avverso la sentenza di appello, accertando se ricorrano le condizioni per l'estensione al Del Giudice del giudicato formatosi nei confronti della venditrice AR ES RU. Anche di tale esame dovrà darsi conto con adeguata motivazione;
c) decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa le sentenze impugnate e rinvia per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 7 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Paolin Altieri поешь DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio