Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 66163 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.R.PE.F.: redditi di lavoro dipendente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contributo canone di SE01 640 /03 locazione composta dai Magistrati: ´R.G. N. 19102/99 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI 20471/99 Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Cron. 3737 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Ud. 13.6.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19102 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, Direzione Generale delle Entrate per la Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
ET LO, rappresentato e difeso, con procura in calce E L I N V al controricorso, con ricorso incidentale, dagli avv.ti prof. Gianfranco O I I Z A C S S A E GAFFURI ed Enrico ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via C I N D O 3 A I della Cosseria 5; M P 6 E R P 1 M U S 6 A
- controricorrente -
E 6 C T R . O C 2662 N e sul ricorso iscritto al n. 20471 R.G. 1999, proposto da ET LO, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in giudizio come sopra;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 1° giugno 1998, depositata col n. 180/38/98 il 12 ottobre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Romanelli per il ricorrente incidentale;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale. Svolgimento del processo LO OL, funzionario del Credito Italiano S.p.a. fu, per disposizione aziendale, trasferito ad altra sede, percependo nel 1988, a mente dell'art. 51 del contratto collettivo 21 luglio 1980, la somma di lire 10.215.000 quale “contributo per maggior canone di locazione". La posta non fu assoggettata a ritenuta, perché di natura risarcitoria, ma l'ufficio delle imposte dirette di Milano, ritenendo imponibile in i.r.pe.f. l'erogazione, emise avviso di 2 3 accertamento ed irrogazione di sanzioni. Il ricorso del contribuente fu accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado, e quella Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il gravame dell'Ufficio, ribadendo la "natura di reintegrazione patrimoniale”, e, con essa, la non imponibilità della posta in esame. Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria;
resistendo con controricorso - illustrato da memoria -, it contribuente formula un mezzo di impugnazione incidentale condizionata. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 48, commi 1 e 4, del d.P.R. 917/1986, con conseguente vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata, sia in punto di diritto che sotto il profilo motivazionale in effetti, sprovvisto di autonomia -, ribadendo l'imponibilità - dell'erogazione, corrisposta pur sempre 'in dipendenza' del rapporto di lavoro, come già affermato da Cass. 948/1996. Il contribuente oppone, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso (principale), perché proposto dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, mentre vi era legittimato solo il primo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano;
e, nel merito, l'infondatezza della tesi difensiva di controparte. "In subordine, anche in via d'appello ('recte': ricorso) incidentale", formula un mezzo di censura, fondato sulla ribadita - "carenza diJap legittimazione passiva del sostituto nei riguardi dell'attività 3 amministrativa di accertamento": la sostituzione tributaria determina (art. 64 del d.P.R. 600/1973) un vero e proprio mutamento del soggetto passivo, giacché la legge surroga al contribuente naturale - nei suoi obblighi verso il fisco - colui che ha corrisposto la somma costituente reddito;
soluzione imposta, del resto, dalla inammissibilità di doppia imposizione (art. 67 d. P.R. cit.), insita invece nella pretesa di adempimento anche da parte del sostituito. | ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno previamente riuniti (art. 335 c.p.c., in relazione all'art. 49 del d.lgs. 546/1992). Il ricorso principale si rivela fondato, dovendosi disattendere per contro quello incidentale. Resta superata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso (principale). Sola legittimata al giudizio di cassazione, a mente degli artt. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., ed 11, commi 1 e 2, disposizioni non derogate in materia didel r.d. 1611/1933 - contenzioso tributario -. è l'amministrazione centrale, in persona del ministro 'pro tempore' (per per tutte, cfr. Cass. 15233/2001): e, mentre rimane così irrilevante ogni questione circa l'identificazione di un ufficio territoriale (Agenzia delle entrate per la Lombardia o Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano), si osserva che, in realtà, il riferimento al riguardo contenuto nel ricorso riveste carattere puramente descrittivo, non incidendo sulla imputabilità dell'atto al solo ministro in carica;
l'impugnazione risulta invero 4 letteralmente proposta “per il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, rappresentato e difeso ['scil.': il Ministro, e non la Direzione] dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12". Parimenti infondato è il ricorso incidentale, da esaminarsi per primo, pur se proposto in via condizionata, per attenere esso pure ad una questione pregiudiziale (Cass., Sez.un., 212/2001). Diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di ritenuta a titolo di imposta - in realtà sostitutiva, e rispetto alla quale la posizione del 'sostituito' ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata accertata l'omissione del 'sostituto' in ordine alla ritenuta ed al versamento nella ritenuta a titolo di acconto " diretta ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento nei confronti del percettore del reddito -, l'intervento del 'sostituto' lascia inalterata la posizione del 'sostituito', comunque obbligato a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta e concorrenti a formare la base imponibile, sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. In tale forma di sostituzione, cd. impropria, se la ritenuta non sia stata operata, il percettore dovrà ovviare calcolando, con la dichiarazione, l'imposta sul complessivo imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso: ed è sulla dichiarazione che l'Ufficio eserciterà i suoi poteri di controllo ed accertamento, 5 liquidando la maggiore imposta in dipendenza di proventi non dichiarati, sui quali il 'sostituto non abbia operato la ritenuta, omettendo il conseguente versamento (in tali esatti termini, Cass. 2212 e 2611/2000; v. anche Cass. 3330, 5782, 6292, 10057, 10613, 12814, 13182, 14995/2000). La soluzione mostra l'infondatezza del motivo, superando anche il profilo conclusivo, circa l'ipotizzabilità di una doppia imposizione. E comporta, al tempo stesso, il superamento della richiesta formulata in sede di discussione -di estensione del giudicato, favorevole al 'sostituto', frattando intervenuto. Difatti, non senza rilevare il carattere di novità della stessa, deve osservarsi come la fattispecie non sarebbe ad ogni modo sussumibile nella disciplina dell'art. 1306, comma 2, c.c., poiché non di solidarietà si tratta - come è significativamente confermato dalla coincidenza solo parziale degli imponibili da porre a raffronto -, sibbene di mera comunanza della problematica inerente i rapporti col fisco del 'sostituto' e del 'sostituito' (cfr., per tutte, Cass. 10057/2000 cit.). Deve, con riguardo al merito propriamente detto, accogliersi la censura di fondo, articolata col ricorso principale. E' ormai consolidato indirizzo di questa Corte - cui il collegio intende aderire, in assenza di nuovi e diversi argomenti a sostegno della tesi del contribuente - che il "contributo per maggior canone di locazione" è interamente assoggettabile ad i.r.pe.f., sia nel vigore degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 597/1973, sia sotto il regime 6 dei corrispondenti articoli del t.u.i.r (d.P.R. 917/1986). Si tratta, infatti, di erogazioni di natura reddituale per il loro indubbio collegamento col rapporto di lavoro -, anche se intese ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi con lo spostamento territoriale dell'attività lavorativa, senza che sia dato dubitare della rispondenza di tale interpretazione al principio della capacità contributiva fissato nell'art. 53 Cost. (si rinvia, per tutti, ai precedenti più sopra richiamati;
fra le più recenti, cfr. Cass. 13482/2001). Neppure è dato accedere richiesta, dal contribuente medesimo dedotta in via gradata, e limitata al profilo sanzionatorio. Essa è stata formulata infatti solo con la memoria depositata il 15 febbraio 2001, invocando l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, del d.P.R. 472/1997, art. 10, comma 3, della legge 212/2000), senza considerare peraltro che, mentre è arduo configurare un vero e proprio 'ius superveniens' rispetto alla normativa previgente (art. 8 d.lgs. 546/1992 e, prima, art. 39-bis del d.P.R. 636/1972), il contribuente non ha sollecitato il relativo trattamento nemmeno in sede di gravame. Ne deriva, previo rigetto del ricorso incidentale, l'accoglimento di quello principate, con la cassazione della sentenza impugnata, per non essersi attenuta al riportato principio di diritto. Ad essa consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la reiezione del ricorso introduttivo. La natura delia causa e le incertezze interpretative 7 pregresse giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo;
dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002. II Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa Bruno Saccucci бишорасчист Чейсо на IL CANCELLIERE CT Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 FER 2003 CANCELLIERE CI Oggi Arnaldo Casano