Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9002 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 9002/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tto SEZIONE LAVOR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri - Presidente R.G. N. 1415/99 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere- Cron. 20533 - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Ud. 02/03/01 Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LA DR ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DOLCINI PIER GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NESTLE' ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e2001 1016 difende unitamente all'avvocato VALDINA RODOLFO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 227/98 del Tribunale di AREZZO depositata il 13/05/98 R.G.N. 1492/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DOLCINI;
udito l'avvocato VALDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.2.1992 al Pretore di Forli Domenico EL AL, già "capo distretto" della s.p.a. LÈ Italiana, promosso, nell' ottobre 1980 al rango di "capo rete", con competenza su vaste aree dell'Italia settentrionale, e, quindi, nel 1982 alla funzione di responsabile della nuova struttura “canale ingrosso", esponeva che, cessata quest'ultima funzione, e soppressa la qualifica di "capo rete", era stato riassegnato, nel luglio 1983, al ruolo di “capo distretto” nel quale, nonostante molte promesse, era stato trattenuto sino al marzo 1990, quando, non potendo più sopportare tale demansionamento, rassegnava le dimissioni "in tronco". Ciò premesso, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nella misura di £ 730 milioni, oltre all'equivalente di due mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Si costituiva in giudizio la LÈ contestando l'esistenza del declassamento e, in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con sentenza del 18.4.1997 il Pretore di Arezzo davanti al quale nel frattempo la causa era stata riassunta, state la dichiarata incompetenza territoriale del Pretore di Forlì – accoglieva parzialmente il ricorso condannando la società - convenuta a risarcire il danno sofferto dall'attore nella misura di £ 150 milioni, nonché a corrispondergli l'importo di due mensilità dell'ultima retribuzione. Su appello principale della società e appello incidentale del lavoratore, il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 13.5.1998 riformava la decisione pretorile, condannando l'appellato a restituire alla controparte la somma di £ 248.427.518, più interessi legali, e compensava per intero le spese del grado. Osservava il Giudice del gravame che si ha declassamento professionale, vietato dall'art. 2103 c.c., allorchè le mansioni affidate al lavoratore sono tali da 3 depauperare le sue acquisite capacità, lasciando inoperose le facoltà che egli ha acquisito nel corso della sua esperienza professionale. Secondo il Tribunale di Arezzo, l'appellato non aveva speso una parola per dimostrare in che cosa le mansioni di “capo rete" possedute prima del 1982 si differenziassero da quelle di "capo distretto", tranne che sotto il profilo della minore estensione territoriale, che però non aveva influenza nè sul livello nè sul contenuto della prestazione, sempre consistita nel sorvegliare e dirigere l'attività dei venditori e degli agenti. Vero è che secondo l'espletata istruttoria l'appellato, quale "capo area" - - avrebbe avuto il potere di sostituire agenti e venditori, mentre come “capo distretto" poteva solo esercitare poteri di proposta, senonchè a giudizio del Tribunale anche questa differenza non era significativa di un declassamento - professionale, poiché non valgono a qualificare le mansioni né il contenuto di potere, né la posizione gerarchica: diversamente i compiti di studio e progettazione sarebbero sempre inferiori rispetto a quelli operativi, ancorchè i primi avessero un contenuto professionale elevatissimo e i secondi fossero esercitati anche ad un livello intermedio della scala gerarchica. Le mansioni poste a confronto dal EL AL erano tutte comprese nella medesima qualifica contrattuale (prima impiegatizia) e non avevano comunque comportato riduzioni retributive. In sostanza - secondo il Tribunale - l' appellato lamentava di non aver ricevuto incarichi che l'avvicinassero al livello dirigenziale, ma ciò non rientrava nella tutela di cui all'art. 2103 c.c. il quale non riconosce affatto un "diritto alla carriera". Avverso detta sentenza, il EL AL ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replica la società LÈ con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. 4 MOTIVI LA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione degi artt. 437 e 429 c.p.c. - il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in quanto il suo dispositivo non è stato letto all'udienza di discussione (3.4.1998), risultando depositato in data successiva (il 4.4.1998). Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato (cfr. sentenze n. 1729 del 1998; n. 7815 del 1996; n. 979 del 1986; e n. 4323 del 1981) che nel rito del lavoro non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza immediatamente successiva a quella di discussione - ancorché l'art. 429, primo comma, c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 437, primo comma, per il giudizio d'appello dispongano che il giudice dia lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione e ciò sia perché tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156, ultimo comma, c.p.c.), restando comunque garantita la immediata conoscibilità del provvedimento giudiziale, secondo la ratio delle norme sopra indicate;
sia in relazione al generale principio di conservazione degli atti, applicabile anche al processo del lavoro, atteso che le esigenze di rapidità, peculiari a tale speciale processo, inducono a restringere le ipotesi di invalidità ai casi in cui la violazione delle norme processuali comporti una insanabile violazione dei diritti di difesa, come nel diverso caso (che per ammissione dello stesso ricorrente qui non ricorre) di omessa lettura del dispositivo, che determina invece la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. n. 4267 del 1999 e Cass., n. 4620 del 1999). Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2103 c.c., avendo la sentenza erroneamente affermato che né il livello retributivo, né il contenuto del 5 potere o la posizione gerarchica rilevano ai fini del declassamento. Il Tribunale avrebbe poi violato la norma citata, la quale tutela sia la professionalità "statica" sia la professionalità “dinamica”: le mansioni di capo distretto si collocavano oggettivamente in posizione professionale inferiore a quella precedentemente ricoperta dal ricorrente, mentre le mansioni di capo area e, ancor di più, quelle connesse all'incarico di responsabile del “canale ingrosso", comportavano una posizione gerarchica, un'autonomia decisionale e un potere di controllo prossimi ai contenuti tipici della dirigenza. Col terzo e quarto motivo si censura l'omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla pretesa insussistenza del demansionamento: l'istruttoria, ivi compreso l'accertamento peritale, ha consentito di ricostruire tutta la storia professionale del ricorrente (pp. 13/21 del ricorso). L'attribuzione di mansioni inferiori è dimostrata anche dalla modestia degli aumenti retributivi riconosciutigli dal 1981 al 1990 (v, ctu p.8) e dal fatto che il ricorrente ha percepito un "assegno ad personam" dell'ottobre 1990, proprio per integrare la minore retribuzione base. il Tribunale ha anche ignorato il mansionario della BU acquisito già nel giudizio di primo grado, da cui risultano le differenze tra il capo area e il capo distretto. (ricorso p.27) . Tutti e tre i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi tra loro, sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono. Va premesso, in punto di diritto, che, parallelamente al diritto alla qualifica, l'art. 2103 c.c. riconosce al lavoratore subordinato anche il diritto alle mansioni ovvero il diritto a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione 0 a quella superiore successivamente acquisita nel corso del rapporto, intendendosi per essa qualsiasi livello classificatorio, anche meramente contrattuale. Più in generale risulta riconosciuto - in attuazione dell'art. 4 Cost. 6 il diritto al lavoro nel senso che il datore di lavoro, salvo alcune eccezioni, non può legittimamente esonerare il dipendente dall'espletamento della prestazione lavorativa -Gli interessi protetti dall'art. 2103 c.c. che della norma costituzionale appena citata costituisce una specificazione significativa - attengono non solo alla tutela della professionalità maturata dal lavoratore, intesa quale corredo di nozioni e patrimonio di esperienze acquisite, che non può essere dispersa a seguito del mutamento di mansioni (Cass., 1 settembre 2000, n. 11457; Cass., 2 giugno 2000, n. 7395; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1615; Cass., 10 aprile 1996, n. 3340), ma anche alla salvaguardia delle possibilità di progressione di carriera sussistenti al momento del mutamento di mansioni o ragionevolmente prevedibili. In proposito, questa Corte ha avuto occasione di sottolineare (Cass., 17 luglio 1998, n. 7040) che,ai fini della valutazione della sussistenza di un corretto esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale, in cui è inquadrato il 2 dipendente, essendo necessario verificare, altresì, l'equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza assegnate, alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse, atteso che la suddetta equivalenza presuppone che le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti, nell'ambito del settore. o socialmente, e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto: di guisa che sussiste la violazione dell'art. 2103 c.c. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello (o nella categoria contrattuale) già attribuito al dipendente, compromettano il suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturata, ovvero 7 pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore (in tal senso, conf. Cass., 21 luglio 2000, n. 9623). A tali principi la sentenza impugnata non si è compiutamente attenuta, avendo essa escluso ogni declassamento o demansionamento lamentato dal lavoratore appellato senza essersi dapprima preoccupata di valutare i suddetti profili di professionalità "dinamica" rilevanti ai sensi dell'art. 2103 c.c. (utilizzando-ove conferente come parametro di raffronto il mansionario della BU acquisito nel giudizio di primo grado), e senza aver fornito adeguata motivazione in ordine ad una serie di ulteriori elementi altrettanto significativi ai fini del decidere, quali: a) l'estensione territoriale delle competenze attribuite prima e dopo al lavoratore;
b) l'ambito dei suoi poteri (di sostituzione degli agenti e dei venditori, prima, rispetto ai poteri di mera proposta, poi); c) la contiguità gerarchica rispetto al livello dirigenziale ovvero rispetto ai vertici della società (tutti elementi, sui quali si era espressa anche una apposita consulenza tecnica disposta d'ufficio nel primo grado del giudizio). Per i motivi che precedono, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, per emendare le carenze sopra evidenziate, alla Corte di appello di Firenze la quale, oltre a riesaminare la controversia alla luce dei principi già enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001 0 3 A I 1 S 3 D S . 5 , T A Vincenzo Tresses . Il Consigliere estensore Il Presidente T O R , L M A شلستان ' L A A L S O T 3 E Riff the态 L S B 7 P E O - S D 8 P I - I M N 1 S I 1 G N O A E S D E A I G E D A T G E IK CANCELLIERE E N , O E Depositato in Caneetteria L O T S R T E I T A S R 3 LUG. 2001 I L I A EMA L G D CA E E R R P O D U IL CANCELLIERE T R 8 O C