Sentenza 3 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento.
Commentario • 1
- 1. Arresti domicilairi, quali requisiti per uscire dal carcere? (Cass. 34822/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2025
Le modalità di commissione della condotta delittuosa, che evidenzino una "caratura criminale di rilievo", nonché la personalità dell'imputato recidivo e le connessioni nell'ambiente criminale bastano per negare la sostituzione della custodia cautelare in carcere cn gli arresti domiciliari. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 16 ottobre 2025 (dep. 27 ottobre 2025), n. 34822 Presidente Ariolli - Relatore Nicastro Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 01/07/2025, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da (OMISSIS) contro l'ordinanza del 09/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2020, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2020 |
Testo completo
00797-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n.1628 Matilde Cammino sez. Sergio Di Paola CC 3/12/2020 Luigi Agostinacchio Stefano Filippini R.G.N. 29486/2020 Massimo Perrotti -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IT SI, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza in data 15/9/2020 del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, dott. Luca Tampieri, che in data 18 novembre 2020 ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la nota informativa trasmessa dal difensore del ricorrente e qui pervenuta in data 27 novembre 2020; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 15 settembre 2020, depositata il 18 successivo, il Tribunale di lecce, adito -ex art. 310 cod. proc. pen. dal pubblico ministero presso la Corte di appello di Lecce, ha riformato, applicando al ricorrente la misura della custodia in carcere, l'ordinanza della Corte territoriale, che il 3 agosto precedente aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di rapina (condanna alla pena di anni 4 di reclusione, presofferto di anni tre). La misura della massima afflittività veniva disposta valorizzando anche il precedente aggravamento (art. 276 cod. proc. pen.) del 2017, che fondava sulla valutazione di inidoneità della misura domiciliare, in ragione della manifestata incapacità di auto disciplinare la propria coercizione.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza difensore il dell'imputato, deducendo vizio esiziale di motivazione sotto un duplice profilo:
2.1. Contesta al riguardo la difesa del ricorrente il fatto che il tribunale avrebbe del tutto pretermesso gli argomenti già valorizzati dalla Corte che procede, che aveva sostituito il presidio carcerario tenendo conto del tempo trascorso in costanza di coercizione (poco meno di tre anni), quali la attuale sproporzione tra presofferto e condanna (anni 4 di reclusione) e la intervenuta confessione anche per un fatto non pacificamente dimostrato nel giudizio di primo grado, oltre alla irrilevanza attuale della pregressa trasgressione, stimata di lievissima entità.
2.2. Omessa motivazione in ordine alla scelta della misura di massima afflittività, senza punto argomentare circa la inidoneità della restrizione domiciliare elettronicamente assistita, secondo le modalità descritte all'art. 275 bis cod. proc. pen.
2.3. Con nota in data 27 novembre u.s., il difensore segnala che la Corte di appello in data 28 novembre, nell'ambito del medesimo processo, rilevata la nuova evasione dagli arresti domiciliari, ha disposto il ripristino della custodia in carcere nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso formulati dalla difesa del ricorrente sono infondati.
1.1. Nella materia dedotta con i motivi di ricorso (grado delle esigenze cautelari stimato dal giudice del merito e adeguatezza della misura eletta) questa stessa sezione della Corte ha di recente affermato che "In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità e adeguatezza" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, 2 ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi;
pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione · di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento." (Sez. 2, n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475).
1.2. Orbene, proprio con riguardo al grado delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata (nel processo) dall'imputato, il tribunale del riesame ha prodotto una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, sottolineando come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondare sulla analisi dei fatti per i quali si procede e delle condotte già accertate nel passato, volgendo il risultato della analisi a prognosi futura. Il giudice del controllo cautelare di merito ha dato conto in motivazione della dedizione assolutamente non occasionale verso il crimine di settore e della registrata manifestazione di trasgressività (ripristino della custodia in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.), il che rende contezza della incapacità, non remota, dell'imputato di disciplinare la propria coercizione.
1.3. E' pur vero che la massima espressione di collegialità di questa Corte ha da tempo ribadito (Sez. U. n. 20769, del 28/4/2016, Rv. 266651) che la scelta di escludere la possibilità di applicare la misura domiciliare, elettronicamente assistita (art. 275 bis cod. proc. pen.), deve sempre essere esplicitamente argomentata. Tuttavia quella stessa pronuncia fa salva l'ipotesi della inaccessibilità della misura meno afflittiva in ragione delle presunzioni previste dal legislatore processuale. Orbene, una presunzione processuale (ancorché non assoluta) copre la valutazione di inadeguatezza della misura domiciliare una volta che il regime autorestrittivo sia stato già violato (art. 276, cod. proc. pen.). Sul punto si è anche recentemente affermato che la valutazione di complessiva inadeguatezza della misura domiciliare copre anche la impossibilità "implicita" di assistere quel presidio con modalità elettroniche (Sez. 2, n. 43402, del 25/9/2019, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572, del 8/6/2017, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 8/9/2016, Rv. 267933). Si è infatti precisato che l'apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, con controllo a distanza, può anche emergere dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate, correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario. Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e 3 pregiudiziale, costituisce infatti pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
1.3.1. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni il tribunale della cautela, come già poco sopra ricordato, ha ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva rilevato, dedotto dalle gravi modalità dei fatti per cui è processo, della omogeneità dei precedenti penali e della trasgressione alla misura autocustodiale imposta in quello stesso processo. Tale prognosi di inadeguatezza è rimasta peraltro confermata dai fatti successivi, indicati nel più recente provvedimento (allegato alla nota da ultimo trasmessa dal difensore del ricorrente) di aggravamento della misura adottato dalla Corte che procede.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
2.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Matilde Cammino co Suret nice ce i DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GEN. 2021 IL A DI C A IL CANCERERE M Claudia Piane E T E I O N Z A R O C 4