Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima del compimento dell'atto da parte del giudice e, comunque, non può essere proposta dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia asseritamente verificata la causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume pregiudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2011, n. 45052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45052 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 08/11/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1877
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 22069/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta, sezione civile, in data 10/3/2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10/3/2010, la Corte di appello di Caltanissetta, dichiarava inammissibile l'istanza di MA NO, rivolta alla ricusazione dei tre componenti del collegio della 2^ Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta che, in data 17 febbraio 2010, aveva pronunziato sentenza di condanna nei confronti del medesimo, osservando che non è ammissibile la ricusazione del collegio giudicante dopo che sia stata emessa la pronunzia.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'interessato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 38 e ss. cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. È ben vero che, secondo l'insegnamento di questa Corte non è tardiva la ricusazione proposta solo dopo il deposito della sentenza nel giudizio pregiudicante (Sez. 1, Sentenza n. 12302 del 26/32/2002 Cc. (dep. 28/33/2002) RV. 221543), tuttavia ciò non toglie che la funzione della ricusazione resta circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio. Pertanto essa non può operare dopo la chiusura del grado del giudizio cui la detta causa di incompatibilità viene riferita e dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume "pregiudicato". Non può essere revocato in dubbio che la dichiarazione di ricusazione debba essere formulata prima del compimento dell'atto da parte del giudice, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 38 cod. proc. pen., comma 1 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38938 del 27/05/2003 Cc.
(dep. 14/10/2003) Rv. 228222).
Diversamente opinando la ricusazione si trasformerebbe in un anomalo strumento di impugnazione non previsto dall'ordinamento. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011