Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo, al riguardo, gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale, nelle more della controversia.
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- 1. In tema di onorari per l’avvocato difensoreAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2011
- 2. In tema di onorari per l’avvocato difensoreMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2011
1. Nell'antichità l'assistenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remunerata a titolo di mera gratitudine (honorarium)[1]. Salva diversa pattuizione scritta, oggi i compensi degli avvocati - d'ufficio o di fiducia, non vi è differenza alcuna - per i diritti e gli onorari sono regolati per legge dalla Tariffa Professionale Forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127; altri metodi di remunerazione sono previsti dalla legge 248/2006 attuativa del cd. decreto Bersani. Quest'ultima regolamentazione prevede che si possa concordare tra legale e cliente un importo fisso onnicomprensivo (a forfait), o variabile a seconda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ CO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO IRENATO, che lo difende unitamente all'avvocato FLORINO LUCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI FR, RICLAPA DI IC NO & C SAS, quest'ultima incorporante la Imm.re BOGLIASCO di RI FR & C S.A.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che li difende unitamente all'avvocato FOPPIANO UBALDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 695/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.12.1990 NC LD in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. MO BO proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Genova aveva il decreto n. 3430/1990 con il quale il Presidente del suddetto Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento in favore dell'avvocato AD ZA della somma di lire 35.455.845 oltre spese a titolo di compenso per prestazioni professionali.
Gli opponenti contestavano l'ammontare degli onorari e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del ZA al risarcimento dei danni da quest'ultimo prodotti nella esecuzione del suo mandato difensivo, previa compensazione giudiziale con l'importo oggetto del provvedimento monitorio, ed al pagamento in proprio favore della somma di lire 22.800.000 per diversi titoli;
in subordine chiedevano dichiararsi che nulla era dovuto.
Con altro atto di citazione notificato il 7.12.1990 il LD in proprio e quale legale rappresentante della sopra menzionata società proponeva opposizione dinanzi al medesimo ufficio giudiziario avverso il decreto n. 3431/1990 con il quale il Presidente del Tribunale di Genova aveva ingiunto loro il pagamento di lire 5.037.730 oltre spese sempre in favore dell'avvocato ZA a titolo di compenso per prestazioni professionali.
Gli opponenti contestavano l'ammontare degli onorari ed anche l'effettuazione di varie attività asseritamente svolte e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del ZA al risarcimento dei danni prodotti nella esecuzione del suo mandato difensivo. Si costituiva in entrambi i giudizi il ZA che chiedeva la conferma dei due decreti opposti e, in via riconvenzionale, la condanna degli opponenti alla rivalutazione ed agli interessi relativamente alle somme oggetto dei provvedimenti monitori. Precedutasi alla riunione delle cause, il Tribunale adito con sentenza del 18.4.1994 revocava i due decreti ingiuntivi opposti e dichiarava il LD tenuto a pagare al ZA la somma di lire 2.048.761 oltre interessi dal 3.7.1990.
Proposta impugnazione da parte del ZA, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 23.9.1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava il LD e la s.a.s. RI.CLA.PA di RI NO e C. (che aveva incorporato la s.a.s. MO BO di LD NC) tenuti in solido a pagare in favore dell'appellante la somma di lire 15.341.921.
La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, esaminando, in relazione al secondo motivo di gravame, l'attività svolta dall'avvocato ZA quale difensore del LD e della MO BO in una controversia promessa nei loro confronti dai signori RI, OS e SA concernente un procedimento per sequestro giudiziario ed il successivo procedimento per dissequestro, condivideva il convincimento del Tribunale, che aveva ridotto a lire 950.000 gli onorari spettanti al suddetto professionista per la redazione delle due comparse di risposta (l'una nell'interesse del LD, l'altra nell'interesse della MO BO), in quanto ritenuti atti riguardanti parti aventi la medesima posizione processuale;
in proposito la Corte rilevava che l'elemento differenziatore tra le due comparse di risposta evidenziato dall'appellante per sostenere la distinta corresponsione degli onorari - costituito dall'esame di aspetti fiscali connessi alle modalità del pattuito trasferimento di azioni presente nella memoria per il LD e non in quella per l'MO BO - data la sua marginalità, non escludeva la sostanziale sovrapponibilità dei due atti, cosicché era giustificata la liquidazione unitaria degli onorari per identità di posizione delle parti;
con riferimento poi a prestazioni stragiudiziali espletate dal ZA in favore del LD e della MO BO in relazione ad una transazione avente ad oggetto il trasferimento di 175.000.000 azioni valutate lire 4444.44 ciascuna, il giudice di appello riteneva che ai fini dell'applicazione della tariffa forense si doveva tener conto dell'importo concordato in sede transattiva e non di quello inizialmente preteso da una delle parti, considerato che occorreva applicare l'art. 5 primo comma della tariffa stragiudiziale di cui al D.M. 31.10.1985 che stabiliva che "il valore della pratica o dello affare si determina a norma del codice di procedura civile", cosicché il criterio era analogo a quello previsto per la tariffa giudiziale, per la quale si deve avere riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Avverso tale sentenza il ZA ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resistono con controricorso il LD e la RI.CLA.PA. di RI NO e C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma quarto e quinto delle disposizioni generali della tariffa professionale giudiziale approvata con D.M. 31.10.1985, nonché omessa, carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
L'avvocato ZA censura in proposito la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato in lire 950.000 gli onorari dovuti all'esponente per la redazione di due comparse di risposta nella causa tra RI-OS-SA da un lato e l'MO BO ed il LD dall'altro ritenendo che questi ultimi avessero la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 5 quarto comma della tariffa forense sopra richiamata;
il ricorrente sostiene che l'MO BO ed il LD, entrambi convenuti in una controversia avente ad oggetto la convalida del sequestro giudiziario di azioni da essi rispettivamente vendute, non avevano una medesima posizione processuale in quanto la loro difesa presupponeva la trattazione di questioni diverse;
in ogni caso, pur volendo ritenere l'identità della posizione processuale delle suddette parti, nondimeno, considerata la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 5 quinto comma della tariffa forense citata, ovvero l'esame di situazioni particolari in fatto ed in diritto relativamente al LD ed all'MO BO, avrebbe dovuto essere riconosciuto un onorario distinto per ciascuna delle due comparse di risposta sia pure ridotte del 30 per cento. La censura è infondata.
Invero il giudice di appello ha esaurientemente espresso le ragioni per le quali, pur avendo riconosciuto un elemento di diversità nella due comparse di risposta redatte dall'avvocato ZA, ha rilevato che tale differenziazione, per la sua marginalità, non escludeva la sostanziale unicità delle posizioni processuali delle due parti, cosicché in proposito si giustificava la liquidazione di un unico onorario, così negando, sia pur implicitamente, la ricorrenza dell'ipotesi dello esame di situazioni particolari per l'uno e per l'altro cliente;
la Corte territoriale ha quindi evidenziato le considerazioni per le quali ha escluso che il suddetto avvocato avesse svolto una attività professionale in qualche misura apprezzabilmente maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti.
Orbene deve osservarsi a tal punto che la valutazione del giudice di merito che, in caso di assistenza e difesa di più parti, neghi al professionista il diritto a distinti onorari, neppure nella misura ridotta del 30 per cento, si risolve nell'esercizio di un suo potere discrezionale che si sottrae al sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come appunto nella fattispecie. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5 e 6 delle disposizioni generali della tariffa professionale in materia giudiziale e 5 delle disposizioni generali della tariffa professionale in materia stragiudiziale approvata con D.M. 31.10.1985, nonché omessa, carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello, nell'esaminare la questione relativa al compenso delle prestazioni professionali espletate dell'esponente in favore del LD e della MO BO in relazione ad una transazione avente ad oggetto 11 trasferimento di 175.000.000 azioni, aveva ritenuto di determinare il valore dell'affare in lire 777.777.000 invece che in lire 1.111.000.000, come richiesto;
invero, pur essendo corretta l'affermazione del giudice di appello che al riguardo doveva essere applicato l'art. 5 primo comma delle disposizioni generali in materia stragiudiziale secondo il quale "il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile", il ricorrente sostiene peraltro l'erroneità del richiamo analogico all'art. 6 primo comma della tariffa in quanto prevista in materia giudiziale per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente e non del cliente, mentre per la determinazione del valore della transazione avrebbe dovuto farsi riferimento all'oggetto del contendere tra le parti e non a quanto in concreto riconosciuto ad una di esse a seguito delle reciproche concessioni.
La censura è infondata.
Il ricorrente invero richiama criteri condivisibili relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato a carico del proprio cliente in materia di prestazioni giudiziali peraltro non applicabili nella fattispecie.
È infatti corretto ritenere che, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del proprio cliente in materia di prestazioni giudiziali, il valore della causa si determina, in base alle norme del codice di procedura, avuto riguardo soltanto all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza (vedi in tal senso Cass. 22.10.1975 n. 3496; Cass. 27.4.1981 n. 2518; Cass. 27.2.1998 n. 2172). Nondimeno l'applicazione analogica di tale criterio nella fattispecie presuppone l'accertamento sicuro ed incontestabile, eventualmente desumibile dall'esame della transazione sottoscritta dai clienti assistiti dall'avvocato ZA, in ordine al fatto che le parti che stipularono il negozio transattivo avessero intrapreso le trattative sulla base di un valore delle azioni oggetto del trasferimento superiore a quello di lire 4444, 44 ciascuna, corrispondente all'importo effettivamente concordato, e che quindi la pretesa iniziale di una delle parti fosse ancorata ad una specifica e diversa valutazione dei suddetti titoli tale da giustificare la determinazione del valore dell'affare in lire 1.111.000.000 così come richiesto dal ZA;
ed invece nella sentenza impugnata non sussiste alcun riferimento certo ed oggettivo in tal senso, ne' d'altra parte il ricorrente deduce alcunché al riguardo, cosicché l'unico dato utilizzabile, ai fini della determinazione del valore dell'affare, resta appunto quello del valore delle azioni come determinato nella transazione.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo un radicale difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, assume che il giudice di appello, nel determinare la somma dovuta al ZA per le sue prestazioni professionali in lire 15.341.921 invece che in lire 2.048.716, ha espressamente confermato nel resto la sentenza di primo grado, cosicché dovrebbe ritenersi ferma la statuizione del Tribunale di Genova relativa alla decorrenza degli interessi legali dal 3.7.1990; peraltro, poiché nei conteggi trasmessi dal legale delle controparti i suddetti interessi non sono stati calcolati, il ricorrente solleva il dubbio che il giudice di appello abbia rigettato la relativa domanda che pure era stata espressamente formulata.
Il motivo è inammissibile, atteso che con esso non viene proposta alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 173.000 per spese e di lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001