Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7691
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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Massime1

Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo, al riguardo, gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale, nelle more della controversia.

Commentari2

  • 1In tema di onorari per l’avvocato difensoreAccesso limitato
    Mario Meucci · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2011

  • 2In tema di onorari per l’avvocato difensore
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2011

    1. Nell'antichità l'assistenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remunerata a titolo di mera gratitudine (honorarium)[1]. Salva diversa pattuizione scritta, oggi i compensi degli avvocati - d'ufficio o di fiducia, non vi è differenza alcuna - per i diritti e gli onorari sono regolati per legge dalla Tariffa Professionale Forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127; altri metodi di remunerazione sono previsti dalla legge 248/2006 attuativa del cd. decreto Bersani. Quest'ultima regolamentazione prevede che si possa concordare tra legale e cliente un importo fisso onnicomprensivo (a forfait), o variabile a seconda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7691
Data del deposito : 7 giugno 2001

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