CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18820 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
AR VA SENTENZA sul ricorso n. 23119/2022 R.G. proposto da: PA GI, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Arena;
-ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente- avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Benevento, depositata il 2-3-2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4- 2026 dal consigliere LI AV;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 1749/2019, depositata il 24-7-2020, ha rigettato l’opposizione proposta da OGGETTO: sanzioni amministrative – emissione di assegni senza autorizzazione RG. 23119/2022 P.U. 9-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18820 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 MP EN avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Benevento gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 1.032,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per due anni, per la violazione dell’art. 1 legge n. 386/1990, per avere emesso assegno bancario recante la data del 30-5-2012 dell’importo di € 5.500,00 senza autorizzazione del trattario. MP EN ha proposto appello, che il Tribunale di Benevento ha rigettato con sentenza n. 489/20221, depositata il 2-3- 2022. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, il Tribunale ha dato atto che l’opponente sosteneva che l’assegno in questione era stato da lui emesso in favore di Autovè s.r.l. ben prima della data del 31-5-2012 apposta sul titolo, allo scopo di garantire un credito che Autovè vantava nei confronti di Food Service s.r.l. e che avrebbe dovuto essere estinto per il 31-5-2012; ha dato atto che il ricorrente sosteneva altresì che, prima del 31-5-2012, il creditore aveva concesso a Food Service s.r.l. dilazione di pagamento e, per mera dimenticanza, l’assegno non era stato ritirato dal traente ma portato all’incasso dal prenditore, legale rappresentante di Autovè, il quale, resosi conto dell’errore, aveva invano chiesto alla banca il ritiro dell’assegno. Ha altresì dato atto che l’opponente deduceva che, a seguito di ricorso cautelare, aveva ottenuto con ordinanza del Tribunale di Avellino la cancellazione dell’iscrizione nell’archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia. Ha escluso di poter accogliere la tesi del ricorrente secondo la quale non era integrato l’illecito per il fatto che, nel momento in cui era stato emesso, vi era l’autorizzazione del trattario, richiamando l’indirizzo di Cass. n. 6198/2021. Ha considerato che era stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata minima di due anni, ex artt. 5 e 5-bis legge n. 386/1990; che l’iscrizione presso l’archivio 3 informatizzato ex art. 10-bis legge n. 386/1990 non era ancora avvenuta, in forza della previsione dell’art. 4 D.M. 458/2001, secondo cui il Prefetto provvede alla trasmissione dei dati all’archivio solo all’esito della definizione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che non poteva ritenersi decorso il periodo di iscrizione previsto dall’art. 10 dello stesso decreto ministeriale. 2. Avverso la sentenza MP EN ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno e per la Prefettura di Benevento ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione, alla quale non ha poi partecipato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione dell’art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2 co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, il ricorrente sostiene che l’iscrizione prevista dall’art. 10-bis citato non avrebbe mai potuto essere eseguita in quanto, prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, era stato ottenuto provvedimento in via di urgenza, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ordinato alla Banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi;
lamenta che la circostanza, più volte esposta, non sia stata esaminata né in primo né in secondo grado e sostiene che il provvedimento d’urgenza, seppure non seguito da giudizio di merito, era pur sempre efficace e quindi il Prefetto non solo non poteva irrogare la sanzione pecuniaria e 4 accessoria della segnalazione all’archivio della Banca d’Italia, ma non poteva neppure comunicarla alla Centrale dell’Archivio Informatizzato. 1.1. Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023 n. 5947; Cass. Sez. 1, 22-12-2016 n. 26774, per tutte). Al contrario il ricorrente, limitandosi a lamentare che le sue deduzioni non siano state esaminate né in primo né in secondo grado, presuppone l’inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni. Si esclude, altresì, che si ponga questione di vizio della motivazione tale da determinarne nullità, sia perché la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente aveva ottenuto con ordinanza la cancellazione della sua iscrizione nell’archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia (pag.7), sia perché ha esposto le ragioni (pag. 10) per le quali non era ancora avvenuta l’iscrizione all’archivio delle sanzioni previsto dall’art. 10 D.M. n. 458/2001. Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che le argomentazioni del ricorrente fossero state finalizzate a sostenere che l’ordinanza cautelare inibisse l’iscrizione ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 386/1990 e, sotto questo profilo, il motivo è anche inammissibile ex art. 366, co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché non contiene alcun riferimento al preciso contenuto dell’ordinanza cautelare utile a sostenere la tesi formulata. 5 Nei termini in cui il ricorrente fa riferimento all’ordinanza cautelare come contenente l’ordine alla Banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi già eseguita dopo la presentazione all’incasso dell’assegno da parte del prenditore, la sua tesi è, all’evidenza, infondata. L’art. 10-bis legge n. 386/1990 ha disposto l’istituzione presso la Banca d’Italia di archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti (lett. c) i dati relativi a sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e senza provvista;
perciò è l’applicazione della sanzione amministrativa che impone l’inserimento e, come evidenziato dalla sentenza impugnata, è il D.M. n. 458/2001 che disciplina l’inserimento nel caso in cui sia proposta opposizione all’ordinanza ingiunzione che applica la sanzione amministrativa. Non può il ricorrente validamente sostenere che il provvedimento già ottenuto in sede cautelare inibisse la segnalazione dopo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria, in quanto è l’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo che comporta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ed è il rigetto dell’opposizione all’ordinanza- ingiunzione a imporre la segnalazione ex art. 10-bis legge n. 386/1990. 2. Con il secondo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge n. 386/1990, il ricorrente sostiene che l’art. 1 è inequivocabile nell’indicare come momento rilevante al fine della configurabilità dell’illecito quello dell’emissione dell’assegno, cioè quello in cui l’assegno viene rilasciato al prenditore, perché è “allora che l’assegno si perfeziona”, indipendentemente dall’indicazione di una data simulata successiva;
richiama a sostegno della tesi il principio secondo il quale la postdatazione non comporta di per sé la nullità dell’assegno, ma solo la nullità del relativo patto, con la conseguenza che è consentito al 6 creditore di esigere immediatamente il pagamento e l’assegno deve ritenersi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento del passaggio dal traente al prenditore;
aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’emittente dell’assegno postdatato si assume il rischio della possibile circolazione del titolo, perché tale principio si pone in contrasto con il canone generale di stretta interpretazione delle disposizioni sanzionatorie. 2.1. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla sentenza impugnata. Già Cass. Sez. 2, 20-6-2007 n. 14322 ha evidenziato che colui che emetta assegno bancario privo di data di emissione - lo stesso vale per l’assegno postdatato - con l’intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell’assegno bancario;
quindi, risponde dell’illecito previsto dall’art. 1 legge n. 386/1990, come sostituito dall’art. 28 d.lgs. n. 507/1999, se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione a emetterlo. Nello stesso senso si registrano Cass. Sez. 2, 4-5-2011 n. 9788, che ha dichiarato anche come gravi su chi ha il potere di emettere assegni l’obbligo di vigilare sulla presenza di provvista e sulla persistenza di autorizzazione della banca trattaria, e Cass. Sez. 2, 22- 9-2020 n. 19797; Cass. Sez. 6-2, 19-2-2021 n. 4638, non massimata, da pag. 5, ha specificamente evidenziato come conforti la giurisprudenza penale, maturata allorquando il fatto costituiva reato e presupponeva la dimostrazione dell’effettivo ricorrere del dolo o della colpa, in quanto l’emittente dell’assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua 7 utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione (Cass. pen. n. 5333/1999 e n. 7988/1998); ugualmente, non massimata, Cass. Sez. 2, 2021 n. 6189, da pag. 2; Cass. Sez. 2, 22-11-2021 n. 35947, non massimata, pag. 10, ha rilevato come chi rilascia titoli senza data o con data successiva si espone consapevolmente al rischio che alla data poi inserita sia venuta meno l’autorizzazione e ciò, quindi, anche a prescindere dall’accordo in ordine all’utilizzazione o meno del titolo quale assegno;
ancora, nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 5-10-2022 n. 28909, da pag.6 e Cass. Sez. 2, 2-11-2023 n. 30374, da pag.3. 3. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato. Nulla si deve disporre sulle spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questo giudizio. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 9-4-2026 Consigliere estensore Presidente LI AV EN AS
-ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente- avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Benevento, depositata il 2-3-2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4- 2026 dal consigliere LI AV;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 1749/2019, depositata il 24-7-2020, ha rigettato l’opposizione proposta da OGGETTO: sanzioni amministrative – emissione di assegni senza autorizzazione RG. 23119/2022 P.U. 9-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18820 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 MP EN avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Benevento gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 1.032,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per due anni, per la violazione dell’art. 1 legge n. 386/1990, per avere emesso assegno bancario recante la data del 30-5-2012 dell’importo di € 5.500,00 senza autorizzazione del trattario. MP EN ha proposto appello, che il Tribunale di Benevento ha rigettato con sentenza n. 489/20221, depositata il 2-3- 2022. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, il Tribunale ha dato atto che l’opponente sosteneva che l’assegno in questione era stato da lui emesso in favore di Autovè s.r.l. ben prima della data del 31-5-2012 apposta sul titolo, allo scopo di garantire un credito che Autovè vantava nei confronti di Food Service s.r.l. e che avrebbe dovuto essere estinto per il 31-5-2012; ha dato atto che il ricorrente sosteneva altresì che, prima del 31-5-2012, il creditore aveva concesso a Food Service s.r.l. dilazione di pagamento e, per mera dimenticanza, l’assegno non era stato ritirato dal traente ma portato all’incasso dal prenditore, legale rappresentante di Autovè, il quale, resosi conto dell’errore, aveva invano chiesto alla banca il ritiro dell’assegno. Ha altresì dato atto che l’opponente deduceva che, a seguito di ricorso cautelare, aveva ottenuto con ordinanza del Tribunale di Avellino la cancellazione dell’iscrizione nell’archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia. Ha escluso di poter accogliere la tesi del ricorrente secondo la quale non era integrato l’illecito per il fatto che, nel momento in cui era stato emesso, vi era l’autorizzazione del trattario, richiamando l’indirizzo di Cass. n. 6198/2021. Ha considerato che era stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata minima di due anni, ex artt. 5 e 5-bis legge n. 386/1990; che l’iscrizione presso l’archivio 3 informatizzato ex art. 10-bis legge n. 386/1990 non era ancora avvenuta, in forza della previsione dell’art. 4 D.M. 458/2001, secondo cui il Prefetto provvede alla trasmissione dei dati all’archivio solo all’esito della definizione del giudizio di opposizione;
con la conseguenza che non poteva ritenersi decorso il periodo di iscrizione previsto dall’art. 10 dello stesso decreto ministeriale. 2. Avverso la sentenza MP EN ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno e per la Prefettura di Benevento ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione, alla quale non ha poi partecipato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione dell’art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2 co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, il ricorrente sostiene che l’iscrizione prevista dall’art. 10-bis citato non avrebbe mai potuto essere eseguita in quanto, prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, era stato ottenuto provvedimento in via di urgenza, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ordinato alla Banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi;
lamenta che la circostanza, più volte esposta, non sia stata esaminata né in primo né in secondo grado e sostiene che il provvedimento d’urgenza, seppure non seguito da giudizio di merito, era pur sempre efficace e quindi il Prefetto non solo non poteva irrogare la sanzione pecuniaria e 4 accessoria della segnalazione all’archivio della Banca d’Italia, ma non poteva neppure comunicarla alla Centrale dell’Archivio Informatizzato. 1.1. Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023 n. 5947; Cass. Sez. 1, 22-12-2016 n. 26774, per tutte). Al contrario il ricorrente, limitandosi a lamentare che le sue deduzioni non siano state esaminate né in primo né in secondo grado, presuppone l’inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni. Si esclude, altresì, che si ponga questione di vizio della motivazione tale da determinarne nullità, sia perché la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente aveva ottenuto con ordinanza la cancellazione della sua iscrizione nell’archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia (pag.7), sia perché ha esposto le ragioni (pag. 10) per le quali non era ancora avvenuta l’iscrizione all’archivio delle sanzioni previsto dall’art. 10 D.M. n. 458/2001. Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che le argomentazioni del ricorrente fossero state finalizzate a sostenere che l’ordinanza cautelare inibisse l’iscrizione ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 386/1990 e, sotto questo profilo, il motivo è anche inammissibile ex art. 366, co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché non contiene alcun riferimento al preciso contenuto dell’ordinanza cautelare utile a sostenere la tesi formulata. 5 Nei termini in cui il ricorrente fa riferimento all’ordinanza cautelare come contenente l’ordine alla Banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi già eseguita dopo la presentazione all’incasso dell’assegno da parte del prenditore, la sua tesi è, all’evidenza, infondata. L’art. 10-bis legge n. 386/1990 ha disposto l’istituzione presso la Banca d’Italia di archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti (lett. c) i dati relativi a sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e senza provvista;
perciò è l’applicazione della sanzione amministrativa che impone l’inserimento e, come evidenziato dalla sentenza impugnata, è il D.M. n. 458/2001 che disciplina l’inserimento nel caso in cui sia proposta opposizione all’ordinanza ingiunzione che applica la sanzione amministrativa. Non può il ricorrente validamente sostenere che il provvedimento già ottenuto in sede cautelare inibisse la segnalazione dopo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria, in quanto è l’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo che comporta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ed è il rigetto dell’opposizione all’ordinanza- ingiunzione a imporre la segnalazione ex art. 10-bis legge n. 386/1990. 2. Con il secondo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge n. 386/1990, il ricorrente sostiene che l’art. 1 è inequivocabile nell’indicare come momento rilevante al fine della configurabilità dell’illecito quello dell’emissione dell’assegno, cioè quello in cui l’assegno viene rilasciato al prenditore, perché è “allora che l’assegno si perfeziona”, indipendentemente dall’indicazione di una data simulata successiva;
richiama a sostegno della tesi il principio secondo il quale la postdatazione non comporta di per sé la nullità dell’assegno, ma solo la nullità del relativo patto, con la conseguenza che è consentito al 6 creditore di esigere immediatamente il pagamento e l’assegno deve ritenersi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento del passaggio dal traente al prenditore;
aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’emittente dell’assegno postdatato si assume il rischio della possibile circolazione del titolo, perché tale principio si pone in contrasto con il canone generale di stretta interpretazione delle disposizioni sanzionatorie. 2.1. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla sentenza impugnata. Già Cass. Sez. 2, 20-6-2007 n. 14322 ha evidenziato che colui che emetta assegno bancario privo di data di emissione - lo stesso vale per l’assegno postdatato - con l’intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell’assegno bancario;
quindi, risponde dell’illecito previsto dall’art. 1 legge n. 386/1990, come sostituito dall’art. 28 d.lgs. n. 507/1999, se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione a emetterlo. Nello stesso senso si registrano Cass. Sez. 2, 4-5-2011 n. 9788, che ha dichiarato anche come gravi su chi ha il potere di emettere assegni l’obbligo di vigilare sulla presenza di provvista e sulla persistenza di autorizzazione della banca trattaria, e Cass. Sez. 2, 22- 9-2020 n. 19797; Cass. Sez. 6-2, 19-2-2021 n. 4638, non massimata, da pag. 5, ha specificamente evidenziato come conforti la giurisprudenza penale, maturata allorquando il fatto costituiva reato e presupponeva la dimostrazione dell’effettivo ricorrere del dolo o della colpa, in quanto l’emittente dell’assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua 7 utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione (Cass. pen. n. 5333/1999 e n. 7988/1998); ugualmente, non massimata, Cass. Sez. 2, 2021 n. 6189, da pag. 2; Cass. Sez. 2, 22-11-2021 n. 35947, non massimata, pag. 10, ha rilevato come chi rilascia titoli senza data o con data successiva si espone consapevolmente al rischio che alla data poi inserita sia venuta meno l’autorizzazione e ciò, quindi, anche a prescindere dall’accordo in ordine all’utilizzazione o meno del titolo quale assegno;
ancora, nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 5-10-2022 n. 28909, da pag.6 e Cass. Sez. 2, 2-11-2023 n. 30374, da pag.3. 3. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato. Nulla si deve disporre sulle spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questo giudizio. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 9-4-2026 Consigliere estensore Presidente LI AV EN AS