Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18820
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Sentenza 9 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione o falsa applicazione art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2 co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza

    Il motivo è inammissibile per 'doppia conforme' ai sensi dell'art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. Non sussiste vizio della motivazione, avendo la sentenza dato atto dell'ottenimento dell'ordinanza cautelare e spiegato le ragioni per cui l'iscrizione all'archivio non era ancora avvenuta. Il motivo è altresì inammissibile per mancata indicazione del contenuto dell'ordinanza cautelare. La tesi del ricorrente è infondata in quanto l'applicazione della sanzione amministrativa impone l'inserimento nell'archivio, e il D.M. n. 458/2001 disciplina l'inserimento in caso di opposizione. Il provvedimento cautelare non inibisce la segnalazione dopo l'irrogazione della sanzione.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge n. 386/1990

    Il motivo è infondato. Chi emette un assegno postdatato si assume la responsabilità, almeno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario. Pertanto, risponde dell'illecito se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione a emetterlo. L'emittente si assume il rischio che alla data poi inserita sia venuta meno l'autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18820
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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