Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 663.28 E 6 N 8 9 A O 1 I / Z SU0 7 2 69/02 4 A / C 6 R 2 T ITALIANA . S B I R . I . B P G E i L Y V W L I V R . E L D IN NOME DEL POPOLO ITALIAN B R A U L L . E T B A R D O A D Y T S E N 1 T E 3 S 1 N N SEZIONE QUINTA CIVILE I E . A S N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N.18711/1999 Dott. Francesco Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Cron. 20331 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 13/02/2002 Rel. Dott. Antonino DI BLASI -Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREME CASSAZIONE Oggetto: Tributi Procedimento SENTE NAMPION CIVILE Notifica ricorso a mezzo posta 66228 sul ricorso proposto da: Mancar.za avviso ricevimento AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Conseguenze. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente for
contro
ET GI, residente a [...]del Garda (TN), non costituito in giudizio, intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 7-04-1999, II°Grado di Trento Sez.2 n. 91/99 del 1 9 7 depositata il 28-05-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 26-06-1992 OR AN presentava dichiarazioni integrative IVA al competente Ufficio di Trento per la definizione automatica, ex art.49 della Legge 30-12-1991 n.413, degli anni d'imposta dal 1987 al 1990, con riferimento ai quali aveva in precedenza ricevuto avvisi di rettifica. Successivamente, essendogli state notificate, per i medesimi anni, altrettante cartelle esattoriali, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento, deducendo di avere definito ogni pendenza fiscale relativamente ai citati periodi d'imposta, avendo provveduto a presentare dichiarazione integrativa ex Legge n.413/91 ed a versare l'importo dovuto. La Commissione adita, con decisione n.21-05-97, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'impugnazione. La C.T.R., in particolare, ha ritenuto che, per effetto della presentazione della dichiarazione integrativa e del versamento dell'imposta corrispondente;
si era verificata l'estinzione della controversia e gli atti impositivi erano divenuti inefficaci. Con ricorso spedito a notifica а mezzo posta il 5-10- 1999, ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione dell'impugnataFinanziaria ha chiesto la cassazione decisione. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale va rilevata la mancata notifica del ricorso all'intimato. In effetti, l'atto risulta inviato a OR AN, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.149 C.p.C., tramite l'Ufficio Postale di Trento, in data 5- 10-1999. сне Non consta, però, che il plico sia stato recapitato al destinatario, stante la mancanza in atti del relativo avviso di ricevimento. Ciò posto, in base al principio giurisprudenziale, cui si ritiene di dover prestare adesione (Cass. n.8403 del 3-08-1999, n.965 del 4-02-1999; n.338 del 13-01-1995; n.2419 del 2-3-1995), secondo il quale, in difetto dell'avviso di ricevimento, la notifica deve ritenersi inesistente, il ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 Febbraio 2002. Il Presidente Dott. Cristarella Orestano Francesco Il Consigliere Re ore Estensore IL CANCELLIERE C1, Dott. Antonino Di Arnaldo a A DEPOSITATO CANT ERIA 7 MAG. 2002 Оде CANCELLIERE 01 Quolete Grey E A 6 N I 8 5 9 O R . 1 I / Z A N 4 T A / - 6 R U B 2 T B . S I I L R . L R G P . A E T D R M L E A A T A D I D I 1 S R 3 E N 1 E T E S T . N I E N A A S E M