Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) le espressioni di minaccia rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio ovvero quella di influire comunque su di esso, potendosi, piuttosto, configurare il reato di minaccia aggravata ex art. 612 e 61, n. 10, cod. pen.. (Nella specie, il reato di cui all'articolo 336 cod. pen. era stato ravvisato a carico degli imputati, detenuti in un carcere, i quali, come reazione alla condotta di un agente della polizia penitenziaria che, in precedenza, aveva redatto rapporto a carico di uno dei due e testimoniato nei confronti del medesimo in relazione ad un altro illecito ex articolo 336 cod.pen., lo avevano minacciato, profferendo, tra le altre, le seguenti espressioni: "prega solo Dio che non mi condannino e che tutto vada bene, se no poi vedrai"; la Corte, proprio sulla base delle argomentazioni di cui in massima, ha ritenuto che il fatto dovesse essere configurato come minaccia contro un pubblico ufficiale perseguibile a querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2006, n. 26819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26819 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario S. - Presidente - del 16/05/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 677
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 30649/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU EP, nato a [...] il [...];
2) RU RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 31/3/2005 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 31/3/2005, confermava quella in data 15/11/1996 del Pretore della stessa città, nella parte in cui aveva dichiarato RU EP e RU RM colpevoli dei reati, così come loro rispettivamente addebitati, di minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale (capo c) per RU EP, capo e) per RU RM, capo f) per entrambi), ma, per effetto della contestuale pronuncia assolutoria degli imputati da altri addebiti loro originariamente mossi, rideterminava la pena - per ciascuno di essi - in un anno e mesi sei di reclusione.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il loro difensore, gli imputati e hanno lamentato: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 336 c.p., nonché vizio di motivazione limitatamente all'imputazione sub f) loro congiuntamente ascritta, sottolineando che la condotta minacciosa, per integrare la citata fattispecie criminosa, deve essere finalizzata ad influire sull'attività discrezionale e futura del p.u., mentre, nella specie, la stessa ricostruzione in fatto operata dai giudici ed merito portava ad escludere l'ipotizzato reato, essendosi essi limitati a reagire, per rancore, ad una pregressa attività del p.u., che aveva reso testimonianza in un processo a carico di RU EP per altro episodio delittuoso ex art. 336 c.p., sicché si era di fronte ad una semplice minaccia, alla quale peraltro era rimasto assolutamente estraneo il RU RM;
b) mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Il capo d'imputazione oggetto di censura è relativo all'episodio, verificatosi il 6/1/1994, quando i due fratelli RU, detenuti presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, "in concorso tra loro, minacciarono l'agente di custodia DA LV, presente e nell'esercizio delle sue funzioni ed al fine di influire comunque sullo stesso, così dialogando tra loro: RU RM questo è quello che ti ha fatto il rapporto?; RU EP: si, è proprio lui;
e continuando con tono minaccioso, ti è entrato qualcosa in tasca? Prega solo Dio che non mi condannino e che tutto vada bene, se no poi vedrai".
I giudici di merito, con motivazione adeguata e logica, hanno ritenuto provato, sulla base delle risultanze dibattimentali (deposizioni testimoniali del DA e del BR), il fatto, la cui dinamica non legittima alcun dubbio sul coinvolgimento nell'episodio di entrambi gli imputati, che evidentemente, come si evince dal dialogo, avevano concordato l'iniziativa e comunque avevano agito in perfetta sincronia tra loro.
Non può, però, condividersi la qualificazione giuridica del fatto, considerato che, proprio in base a quanto accertato dagli stessi giudici di merito, le minacce rivolte all'indirizzo dell'agente di custodia furono dettate da motivi di rancore verso lo stesso, ne offesero l'onore ed il prestigio e rappresentarono una reazione alla pregressa attività del p.u., che aveva redatto rapporto e testimoniato a carico del RU EP in relazione ad altro illecito ex art. 336 c.p.. In tanto può ritenersi integrato il reato contestato, in quanto la minaccia preceda il compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma, nella specie, per quanto è dato evincere dalla ricostruzione in fatto operata in sede di merito, non si coglie la finalità di costringere il detto soggetto a compiere un atto contrario ai propri doveri, ad omettere un atto dell'ufficio, a compiere un atto del proprio ufficio ovvero di influire comunque su di esso. La condotta minacciosa degli imputati, come si è detto, rappresentò una reazione ad una attività d'ufficio già compiuta dal pubblico ufficiale e assunse, quindi, i connotati dell'oltraggio, figura criminosa questa che, com'è noto, è stata abrogata dalla L. n. 205 del 1999, art. 18, comma 1. Conseguentemente, il fatto va ricondotto nel paradigma della minaccia contro un pubblico ufficiale (art. 612 c.p. e art. 61 c.p., n. 10), illecito questo perseguibile a querela.
In difetto della relativa istanza di punizione, la sentenza impugnata deve essere, in relazione al punto esaminato, annullata senza rinvio con la formula corrispondente e, per ciascuno dei ricorrenti, va eliminata la parte di pena, pari a mesi sei di reclusione, a tale illecito riferibile.
La denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche è la risultante di una valutazione negativa della personalità degli imputati, valutazione che, in quanto sorretta da motivazione immune da vizi logici, deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito e resta sottratta a qualunque censura di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente al capo f) della rubrica, qualificato il fatto come minaccia, per difetto di querela ed elimina -per ciascuno- la relativa pena di mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2006