Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura, mentre l'intenzione di favorire il neonato mediante l'attribuzione di un genitore diverso da quello naturale può essere valutata solo per l'eventuale concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51662 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1619
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19137/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO di MILANO;
avverso la sentenza n. 550/2013 Corte d'Appello di Milano del 25/01/2013 in procedimento n. 14669/08 RGNR a carico di:
P.K.T. ;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore della resistente, avv. Asta Pietro, che ha chiesto la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 09/07/2009 ha assolto P.K.T. dal delitto di alterazione di stato
(art. 567 c.p.) commesso coll'avere dichiarato all'ufficiale di stato civile, alla formazione dell'atto di nascita del figlio P. .N.D.A. , che il neonato era figlio naturale di
M.S. .
La Corte ha rilevato che la stessa imputata aveva ammesso in corso di dibattimento che il neonato era in realtà figlio naturale del suo precedente compagno Ma.Em. , il quale, spaventato dalla paternità, aveva interrotto la relazione affettiva;
in seguito l'imputata aveva iniziato una nuova relazione con M.S. , dichiaratosi disponibile a riconoscere il piccolo quale figlio naturale.
Ciò nondimeno, ha ritenuto di dover assolvere l'imputata per insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, osservando che in base alle risultanze probatorie non poteva comunque escludersi che il M. fosse il padre biologico del neonato, laddove le dichiarazioni auto accusatorie rese in dibattimento sembravano piuttosto frutto di un convincimento interno dell'imputata, ancorché prive di riscontri obiettivi.
La Corte ha, infine, osservato che il delitto di cui all'art. 567 c.p. prevede un dolo generico consistente nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, nella volontà di effettuarla e nella previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello spettantegli secondo natura, mentre nel caso di specie l'imputata aveva agito in quanto mossa dal desiderio di assicurare un padre effettivo al minore sulla spinta di una situazione contingente di grave disagio economico, ma in assenza di un reale convincimento su chi potesse realmente esserne il genitore biologico.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, il quale deduce vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale sostenuto che l'imputata non verteva in uno stato di reale convincimento su chi potesse essere il vero padre del neonato, attesa l'esistenza di un'obiettiva situazione di molteplicità di potenziali padri biologici.
Il ricorrente evidenzia, infatti, la palese contraddittorietà di tale affermazione, contrastante da un lato con la convinzione, espressa dalla stessa imputata, che il padre del neonato fosse il Ma. e dall'altro con la circostanza che la relazione affettiva con il M. fosse iniziata solo dopo essere venuta a conoscenza del proprio stato interessante.
Ad avviso del PM ricorrente, le emergenze probatorie denotavano, dunque, la piena sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, risultando a tal fine irrilevante il movente positivo che avrebbe spinto l'imputata, valutabile invece solo nell'ottica del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 1, consentito da una mutata coscienza sociale ed una distinta considerazione della funzione sociale della paternità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Sono, invero, corretti i rilievi del ricorrente che ravvisa una palese contraddizione nella motivazione della decisione impugnata, là dove introduce il dubbio sulla paternità del minore all'origine di una asserita insussistenza del dolo del reato in addebito, pur costituendo dato probatorio incontroverso ed acquisito alla cognizione del giudice la circostanza che l'imputata avesse iniziato una nuova relazione con M.S. , autore del riconoscimento del piccolo come proprio figlio naturale, proprio e soltanto in seguito alla scoperta da parte del precedente compagno Ma. .Em. del suo stato di gravidanza.
Appare parimenti corretto il rilievo del PG ricorrente circa l'irrilevanza del movente positivo che avrebbe spinto l'imputata - nella specie costituito dal desiderio di assicurare al neonato un genitore sociale in luogo di quello naturale - valutabile, invece, nell'ottica del riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 1.
In un lontanissimo precedente, infatti, questa Corte di legittimità aveva addirittura affermato il principio dell'irrilevanza del movente anche ai fini della citata attenuante (Cass. Sez. 2, sent. n. 1945 dell'08/10/1968, Moscato, Rv. 110889), ma conformemente alle valutazioni dello stesso pubblico ministero ricorrente, la mutata coscienza collettiva e la specifica considerazione della funzione sociale della paternità inducono certamente ad un diverso apprezzamento delle concrete finalità della condotta, ove in tal senso orientata.
Nondimeno, siffatte valutazioni non possono giungere al punto di stravolgere la struttura stessa del delitto di cui all'art. 367 c.p. nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, il quale postula - come del resto puntualmente ricordato dalla stessa Corte territoriale - il dolo generico consistente nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dello evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura (Sez. 6, sent. n. 17627 del 12/02/2003, Ratano ed altro, Rv. 225559; Sez. 6, sent. n. 5225 del 12/03/1993, Sicurella ed altro, Rv. 194027; Sez. 6, sent. n. 8243 del 16/06/1992, Levacovich, Rv. 191426; Sez. 6, sent. n. 15039 del 03/07/1989, Bernini, Rv. 182433; Sez. 6, sent. n. 1504 del 02/12/1970, Palma, Rv. 116289).
2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014