Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 4
Ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., prova fino a querela di falso la provenienza di esso, gli atti compiuti dal pubblico ufficiale e i fatti che attesti essere avvenuti alla sua presenza, ma non prova la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese a lui dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che, all'uopo, occorra, o possa proporsi, querela di falso.
Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata la risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore.
Il giudice, anche d'appello, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo tenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Commentari • 4
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Nessuna revoca della donazione in caso la pensione percepita dal donante a soddisfare le sue necessità quotidiane, vi siano altre altre fonti di reddito (connesse alla titolarità del diritto di usufrutto su alcuni immobili e alla percezione di canoni locativi) e dell'ulteriore utilità derivante dal diritto di abitazione su altri immobili. Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 novembre 2013, n. 25248 Svolgimento del processo Con atto di citazione del giugno 1997 F.F. conveniva in giudizio il figlio F.M. , per sentir revocare per ingratitudine la donazione indiretta della proprietà degli immobili siti in (omissis) int. 16 e 16 bis, intestati al convenuto (e alla sorella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10569 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI SI GA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato MARZANO ARTURO, che la difende unitamente all'avvocato D'AMICO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IV ved. TO, TO AN NA, elettivamente domiciliate in ROMA L.RE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato GHIA GIORGIO, che le difende unitamente all'avvocato BERNARDINI CLAUDIO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 356/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 28/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Arturo MARZANO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il riqetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1981 IA VI e sua IA NA IN RC affermarono che il 7 luglio 1980 avevano sottoscritto insieme con i coniugi GI NA e EL UT una scrittura privata con cui avevano venduto a questi ultimi un immobile sito in Marentino, pattuendo il prezzo di 50 milioni di lire;
che il 4 agosto 1980 la vendita era stata perfezionata con la stipulazione di un atto pubblico in cui il prezzo era stato indicato in lire 38 milioni, del cui pagamento avevano dato quietanza;
che contemporaneamente era stata aggiunta, in calce alla detta scrittura privata, una postilla con la quale esse avevano dato quietanza del pagamento di 40 milioni, e gli acquirenti si erano impegnati a versare altri 10 milioni entro il 30 novembre 1980. Tanto esposto, IA VI e sua IA convennero GI NA e EL UT innanzi al Tribunale di Torino e chiesero che fossero condannati al pagamento dei 10 milioni di cui appena si è detto, e degli interessi, e al risarcimento dei maggior danno subito, quanto meno in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria.
Si costituì soltanto EL UT, che chiese il rigetto della domanda, ed in riconvenzionale il ripristino di un filare di alberi di alto fusto, a suo dire tagliati da IA VI dopo la vendita, ed il risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
Il Tribunale accolse sia la domanda principale delle venditrici, sia quella riconvenzionale della convenuta costituita. In particolare accolse la domanda proposta da IA VI e da sua IA, perché ritenne che la stipulazione dell'atto pubblico non aveva avuto "altro scopo che quello, certamente deplorevole sotto l'aspetto della correttezza dei rapporti con il fisco,.... di rendere meno gravose per le alienanti le imposte relative al trasferimento della proprietà", e che la reale volontà contrattuale, relativa al prezzo, era stata all'evidenza dalle parti espressa con la scrittura privata e con la successiva postilla, perché diversamente l'apposizione di quest'ultima non avrebbe avuto spiegazione alcuna. Per il Tribunale quest'ultima argomentazione fu tanto determinante, da indurlo a non prendere neppure in considerazione le osservazioni proposte dalla convenuta costituita, a dire della quale l'apposizione della detta postilla alla scrittura privata, anche se di data pari alla stipulazione dell'atto pubblico, aveva preceduto quest'ultimo, e da quest'ultimo era stata conseguentemente superata. Quanto poi agli accessori, il Tribunale condannò i convenuti a pagare gli interessi moratori al tasso del 10%, pari a quello degli interessi bancari, osservando che il tempestivo pagamento dei 10 milioni di lire avrebbe dato a parte attrice la possibilità di ottenere questi ultimi, depositando tale somma presso un istituto di credito.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale liquidò i danni subiti da EL UT nella misura nel dettaglio specificato, facendo proprie le conclusioni di uno dei due consulenti tecnici all'uopo nominati.
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da EL UT, anche nella qualità di erede del marito GI NA, nel frattempo deceduto.
Per quel che in questa sede rileva, la Corte torinese ha dichiarato inammissibile, perché non adeguatamente specificata, una censura formulata dall'appellante con il "richiamo in blocco" di alcuni suoi scritti difensivi del giudizio di primo grado;
ha poi condiviso le ragioni per cui il Tribunale aveva affermato che la reale volontà delle parti, per ciò che attiene al prezzo della vendita di cui innanzi si è detto, era stata espressa con la scrittura privata (e relativa postilla), e non con l'atto pubblico;
ha inoltre ritenuto che il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda delle alienanti di risarcimento del maggior danno per la mora di controparte (sulla base delle presunzioni e fatti notori nel dettaglio specificati); ed ha infine affermato che il Tribunale aveva dato adeguato conto delle ragioni per cui aveva liquidato nella somma al cui pagamento aveva condannato le venditrici il danno subito dagli acquirenti per l'abbattimento degli alberi di cui innanzi si è detto, e che aveva a ragione escluso la configurabilità dell'asserito danno non patrimoniale degli acquirenti, non essendo stata adeguatamente provato che, con il detto taglio degli alberi, le venditrici aveva commesso un reato.
EL UT ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
IA VI e NA IN RC hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso EL UT censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile, perché generica, la sua richiesta (così formulata in appello) di "dichiarare fondate e recepire le eccezioni da lei sollevate nelle conclusionali 16 settembre 1983, 2 giugno 1989, 16 marzo 1990 e nelle note di replica 20 settembre 1983 e 7 giugno 1989 con ogni conseguenziale corollario".
La censura è infondata.
I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte dell'art. 342 cod. proc. civ., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (vedi da ultimo Cassazione civile sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). Nel caso di specie la ricorrente si era limitata a riproporre in appello eccezioni formulate in primo grado, senza prendere in esame le statuizioni adottate al riguardo dal giudice di primo grado, ovvero senza denunziare l'omessa pronunzia su di esse;
e correttamente il giudice d'appello ha dunque affermato che la censura, formulata che con tale riproposizione, non era specifica. Il secondo motivo del ricorso di EL UT ha ad oggetto il capo della sentenza impugnata con cui è stata confermata la sua condanna al pagamento della somma di 10 milioni di lire, residuo prezzo della vendita da lei non corrisposto. La ricorrente sostiene, in primo luogo che la quietanza a saldo rilasciata da IA VI con l'atto pubblico del 4 agosto 1980 poteva essere contestata solo con la querela di falso di quest'ultimo; e che essa costituisce comunque una confessione stragiudiziale dell'integrale pagamento, da parte sua, del prezzo convenuto. Denunzia quindi violazione degli art. 2700 e 2735 cod. civ.. Le censure sono per un verso infondate, per altro verso inammissibili.
L'efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e i fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese a lui dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertare con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che all'uopo occorra, o possa proporsi, querela di falso (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 2^, 12 maggio 2000, n. 6090). Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha affermato che il notaio rogante l'atto pubblico ha dato atto in esso di una dichiarazione delle parti diversa da quella che queste ultime gli avevano reso, ma, per l'appunto, che le parti stipulanti avevano reso al notaio dichiarazioni non veritiere.
Quanto poi alla confessione, che la ricorrente ravvisa nella dichiarazione resa da controparte in occasione della stipulazione dell'atto pubblico, relativa all'integrale pagamento del prezzo, si osserva che tale tesi pone in risalto la quietanza a saldo, svincolandola dalla contestuale determinazione negoziale del prezzo, alla quale è invece intimamente connessa, dimenticando l'altra quietanza (non a saldo) e l'altra determinazione negoziale del prezzo che risultano dalla scrittura privata (postilla compresa); atti, questi ultimi, che, quanto ad efficacia probatoria, non sono da meno dell'atto pubblico (vedi da ultimo Cassazione civile, sez. 1^, 20 giugno 2000, n. 8362, e sez. lav., 7 agosto 2000, n. 10375). Le qualificazioni degli atti e delle convenzioni allegate dalle parti, che EL UT ha proposto con il suo ricorso non sono poi state prospettate (per quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata) ai giudici di merito;
ed a questa Corte, giudice di legittimità, non è consentito prenderle in considerazione, per la novità delle questioni che con esse vengono sollevate, che possono essere risolte solo con una ricostruzione dei fatti di causa ed una interpretazione degli atti negoziali diverse da quelle che degli uni e degli altri hanno dato i giudici di merito. La ricorrente sostiene poi che il contrasto tra le dichiarazioni contenute nell'atto pubblico e nella scrittura privata (postilla compresa) avrebbe dovuto essere risolta accertando quale dei due atti, pur essendo stati posti in essere stesso giorno, ha preceduto temporalmente l'altro; e la menta la mancata considerazione delle "precisazioni cronologiche" che aveva in proposito proposto al giudice di appello.
Il motivo di ricorso, in questa sua seconda articolazione, è inammissibile;
non solo perché la ricorrente non ha riferito nel suo atto di impugnazione, violando il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, quali sono state le "precisazioni cronologiche" che aveva allegato, e che a suo dire sono state a torto ritenute irrilevanti, impedendo a questa Corte di valutarne la astratta rilevanza;
ma anche perché la ricorrente con esso contesta la contemporaneità dei due atti negoziali posti in essere dalle parti, contemporaneità peraltro non contestata, e sulla quale ha invece posto l'accento il giudice del merito, ritenendo che il contrasto tra i due atti poteva essere risolto soltanto stabilendo in quale di essi gli stipulanti avevano manifestato le loro vere intenzioni negoziali, e che era dunque irrilevante stabilire quale dei due atti era stato posto in essere immediatamente prima o immediatamente dopo l'altro.
Il giudice del merito, poi, non essendo state allegate dalle parti prove dirette, ha risolto tale contrasto sul piano logico, ravvisando in sostanza nell'atto pubblico, per quanto attiene alla determinazione del prezzo della vendita e alla quietanza, una simulazione, posta in essere per frodare il fisco, smentita dalla controdichiarazione costituita dalla postilla apposta in calce alla precedente scrittura privata, ed osservando che non esiste altra spiegazione logica dei tre atti negoziali (scrittura privata, atto pubblico e postilla detta), o comunque che altra non è stata prospettata.
Tutto ciò concerne la ricostruzione dei fatti di causa, che compete al giudice del merito, che nel caso di specie quest'ultimo ha effettuato dandone adeguato conto in motivazione, senza commettere errori logici o giuridici.
Con il terzo motivo del suo ricorso EL UT censura la sentenza impugnata per averla condannata al risarcimento del maggior danno di cui al comma 2^ dell'art. 1224 cod. civ., e non soltanto al pagamento degli interessi moratori.
La Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto da EL UT richiamando e facendo propria la motivazione sul punto del Tribunale, il quale aveva osservato che in caso di tempestivo adempimento IA VI e sua IA avrebbero potuto lucrare quanto meno gli interessi bancari, notoriamente maggiori al tasso legale di interessi nel periodo.
La ricorrente sostiene, con la censura in esame, che controparte non aveva adeguatamente provato il maggior danno di cui aveva chiesto il risarcimento, e denunzia violazione della norma appena innanzi citata e vizi di motivazione.
La censura è infondata.
Questa Corte ha avuto modo recentemente di affermare il principio per cui il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, tale onere è soddisfatto quando quest'ultimo versi nella condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata la risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore (Cassazione civile sez. 1^, 2 febbraio 1998, n. 6467; e 22 febbraio 2000, n. 1997). La Corte d'appello di Torino ha puntualmente applicato tale principio al caso di specie.
Con il quarto motivo del suo ricorso EL UT afferma che la Corte d'appello di Torino "ha totalmente omesso di esaminare le argomentazioni e le censure specifiche ed analitiche" con cui il suo consulente tecnico di parte aveva contestato le valutazioni del consulente, tecnico di ufficio, che ha fatto proprie, relativa all'entità dei danni da lei sofferti a seguito del taglio degli alberi, e dei quali ha chiesto ed ottenuto il risarcimento. La censura è inammissibile.
L'accertamento dell'entità dei danni subiti da un soggetto è questione di fatto, come tale riservata al giudice del merito, le cui determinazioni al riguardo sono incensurabili dal giudice di legittimità se adeguatamente e sufficientemente motivate, ed immune da errori logici e giuridici.
La motivazione è poi adeguata se da essa emerge chiaro il percorso seguito dal giudice per giungere alle conclusioni cui è pervenuto, ed è sufficiente se dà atto delle ragioni in virtù delle quali ha formato il suo convincimento;
sotto quest'ultimo profilo va ricordato che il giudice del merito, anche d'appello, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti (siano esse dei loro difensori che dei consulenti tecnici di parte), ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 2^, 11 febbraio 1998, n. 1390). Nel caso di specie la ricorrente non ha denunziato specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata, che in ben cinque pagine, dense di apprezzamenti e di considerazioni, ha compiutamente indicato, in positivo, le ragioni del suo decidere.
Con il quinto motivo del suo ricorso EL UT censura il capo della sentenza impugnata con cui è stato confermato il rigetto, pronunziato dal Tribunale in prime cure, della sua domanda di risarcimento del danno morale da lei e da suo marito subito a seguito del ricordato taglio di alberi da parte delle venditrici.
La Corte d'appello di Torino ha affermato in proposito che dall'espletata istruttoria non era "emersa affatto la prova di tutti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati", ed in particolare della consapevolezza della venditrice dell'altrui proprietà delle piante tagliate al momento del fatto.
La ricorrente contesta tale accertamento, che anche in questo caso riguarda ha ad oggetto fatti, sostenendo che la Corte di merito ha omesso di valutare "i riconoscimenti confessori delle controparti"; ma non specifica il contenuto di tali asserite confessioni, e non indica gli atti processuali nei quali sarebbero contenute.
Quest'ultima censura è dunque inammissibile, perché non adeguatamente specificata.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna EL UT a rifondere a IA VI e sua IA NA IN RC le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 173.100, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2001