Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 13649
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 171 e 307 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 354 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la causa era stata iscritta a ruolo tardivamente dagli attori e che i convenuti non si erano costituiti. Ha affermato che, in conformità all'art. 171 c.p.c. e 307 c.p.c., il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dei convenuti e, successivamente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Ha inoltre specificato che la successiva iscrizione a ruolo da parte degli attori non poteva essere qualificata come atto di riassunzione. Di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, se l'estinzione del processo verificatasi nel primo grado non è stata dichiarata e il vizio è denunciato in cassazione, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio e cassare senza rinvio entrambe le sentenze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 13649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13649
    Data del deposito : 11 maggio 2026

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