Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 13649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13649 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 9789/2023 Numero sezionale 1437/2026 Numero di raccolta generale 13649/2026 Data pubblicazione 11/06/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott.ssa
CH OS
- Presidente -
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Dott.
ST LL
- Consigliere -
Dott.
MA ELUT
- Rel. Consigliere -
Udienza del 22/4/2026 - UP
R.G.N. 9789/2023
Dott.
AO CA
- Consigliere -
Dott.
ER IV
- Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9789/2023 proposto da: DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONDRAGONE TERZO e MINISTERO ELISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale ex lege
- ricorrenti -
contro
IO RI e CI OR, rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE SORICE, con domicilio digitale ex lege
- controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9911/2022 depositata l'8/11/2022; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22/4/2025
dal Consigliere MA ELUT;
Firmato Da: MA ELUT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5dbcbele0da69c7- Firmato Da: CH OS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 38049839235d9745b1210159ee23952
Oscuramento disposto
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udito il Procuratore Generale ANDREA POSTIGLIONE;
uditi i difensori delle parti comparsi in udienza:
FATTI DI CAUSA
1. MI LM e UC VE hanno convenuto il Ministero dell'Istruzione e la Direzione didattica statale 'Mondragone Terzo' dinanzi al Giudice di pace di Carinola al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal figlio minore, AN LM, a seguito di un infortunio scolastico verificatosi presso il menzionato istituto. Gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 29/1/2019, indicando come data di prima udienza quella del 23/4/2019. Il Ministero e la Direzione didattica statale 'Mondragone Terzo', in vista di tale udienza, avendo appreso che la causa non era stata iscritta a ruolo, hanno ritenuto di non costituirsi in giudizio. Si è di seguito accertato che la causa era stata iscritta a ruolo dagli attori dopo la prima udienza di comparizione, e in particolare in data 26/4/2019, sulla base dell'erronea assunzione che la prima udienza corrispondesse alla data del 29/4/2019 erroneamente inserita nella nota di iscrizione a ruolo. In seguito, il Giudice di pace ha dichiarato la contumacia dei convenuti e, decidendo la causa nel merito, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori. Il Ministero e la Direzione didattica statale 'Mondragone Terzo' hanno proposto appello davanti al Tribunale di Napoli, che - preso atto dell'errore commesso dal primo Giudice, e dunque del fatto che la causa era stata iscritta a ruolo tardivamente con la conseguente di violazione del diritto di difesa del Ministero e della Direzione didattica convenuti, che conseguenza non si erano costituiti nel giudizio di primo grado comunque deciso la causa nel merito, confermando l'accoglimento della domanda risarcitoria proposto dagli attori.
-
di ha
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2. Il Ministero e la Direzione didattica ricorrono per cassazione sulla base di unico motivo d'impugnazione.
3. MI LM e UC VE resistono con controricorso, sottolineando l'evidenza dell'errore contenuto nella sentenza impugnata (peraltro a loro non imputabile) e concludendo per la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 1617 del 24/1/2026, il Collegio riunito in camera di consiglio ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne fosse disposta la discussione in udienza pubblica.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto invocando il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione proposto, le amministrazioni ricorrenti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 171 e 307 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 354 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente omesso di dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della mancata iscrizione a ruolo della causa di primo grado e della conseguente tardiva costituzione di entrambe le parti. In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice d'appello, pur avendo rilevato che nessuna delle parti si era costituita nei termini e che ciò aveva costituito una lesione del diritto di difesa dei convenuti, anziché dichiarare l'estinzione del processo, aveva illegittimamente pronunciato nel merito. Al contrario, in conformità alle conclusioni formulate in via principale dagli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e alla conseguente estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo, senza procedere alla decisione della causa dopo aver rilevato l'impossibilità della rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.: soluzione, quella
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della rimessione ex art. 354 c.p.c., che gli appellanti avevano invocato unicamente come soluzione richiesta in via subordinata.
2. Il ricorso è fondato.
3. Risulta accertato dagli atti di causa (cfr. i verbali del giudizio di primo grado depositati in questa sede dai ricorrenti) che il giudice di primo grado, alla prima udienza dell'8/5/2019, dichiarò la contumacia dei convenuti - si veda in particolare il verbale di prima udienza dell'8/5/2019 dinanzi al Giudice di pace. Questo provvedimento di dichiarazione della contumacia dei convenuti fu errato poiché, a quell'udienza, il giudice, rilevata l'avvenuta tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte degli attori, avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Era infatti avvenuto (secondo quanto emerso in modo incontestato tra le parti e, peraltro, attestato dallo stesso giudice d'appello) che gli attori avevano provveduto a iscrivere la causa al ruolo del Giudice di pace in data 26/4/2019 (addirittura dopo la prima udienza di comparizione del 23/4/2019 indicata nell'atto di citazione: v. pagg.
3-4 della sentenza d'appello), e si erano, dunque, costituiti tardivamente, mentre i convenuti non si erano costituiti affatto. Statuisce l'art. 171 c.p.c. vigente ratione temporis: «Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma»; e ciò si correla all'art. 307 c.p.c.: <<Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione;
altrimenti il processo si estingue.
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«Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo». Si conferma, dunque, che alla prima udienza dell'8/5/2019 (cui si pervenne in forza di rinvio), il giudice di primo grado - rilevata l'avvenuta tardiva iscrizione a ruolo della causa, da parte degli attori, e la mancata costituzione dei convenuti avrebbe comunque dovuto provvedere (trovandosi in ogni caso di fronte a una causa iscritta a ruolo) alla cancellazione della causa dal ruolo.
4. Né varrà ipotizzare la qualificazione dell'avvenuta successiva (tardiva) iscrizione a ruolo della causa da parte degli attori alla stregua di un atto di riassunzione della causa a seguito della mancata tempestiva costituzione delle parti (ai sensi del primo comma dell'art. 307 c.p.c., richiamato dall'art. 171 c.p.c.), non potendo parificarsi tale atto di iscrizione a ruolo, neppure analogicamente, a un atto di riassunzione, non rappresentando quell'iscrizione, in alcun modo, la manifestazione di alcuna volontà della parte di 'tener vivo' un processo già introdotto e iscritto a ruolo, bensì solo quella di incardinare il processo per la prima volta dinanzi al giudice adito.
5. Da tali premesse discende, coerentemente, che, non essendo intervenuta una tempestiva costituzione in giudizio delle parti, né alcuna riassunzione della causa nel termine di tre mesi successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto;
la mancata dichiarazione dell'estinzione del processo ha dunque costituito un errore, tanto del giudice di primo grado, quanto del giudice d'appello.
6. Al caso di specie troverà, conseguentemente, applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, qualora l'estinzione del processo verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata e il conseguente vizio di
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nullità della sentenza, non sanzionato dal giudice di secondo grado, sia denunciato con il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso, deve dichiarare l'estinzione del giudizio e cassare senza rinvio sia la sentenza di appello, impugnata in sede di legittimità, sia quella di primo grado in quanto il processo non poteva essere proseguito (Sez. 1, Ordinanza n. 16858 del 19/6/2024; Sez. 1, Sentenza n. 10093 del 17/4/2008, Rv. 603468 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 4723 del 10/3/2016).
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la
7. Pertanto, rilevata la fondatezza del ricorso, va disposta cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, poiché il giudizio non poteva essere proseguito.
8. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla particolare natura delle questioni trattate e alle ragioni della decisione, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
9. Dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e del terzo interessato, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e conseguentemente cassa senza rinvio la sentenza d'appello e la sentenza di primo grado. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del terzo interessato, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 22/04/2026.
Il Consigliere Estensore Marco dell'Utri
Il Presidente Chiara Graziosi
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