Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8671 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 61150 DEF 8 6 7 1 /0 2 REPUBBLICA AL IN NOME DEL POPO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Imposta donazione impugnazione avviso SEZIONE TRIBUTARIA di liquidazione in pendenza giudizio su dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: accertamento di valore R.G.N. 14629/98 Bruno SACCUCCI - Presidente Rel. Consigliere Dott Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 23787 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 61150 SENTENZA The r sul ricorso proposto da: N. IE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato RIITANO BRUNO, difeso dall'avvocato IUCCI GIUSEPPE, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1076 avversO la sentenza n. 329/97 della Commissione : tributaria regionale di ROMA, depositata il 04/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo La commissione tributaria di primo grado di Cassino accoglieva parzialmente il ricorso di Annunziata Mau- riello contro l'avviso di pagamento emesso dall'ufficio del Registro per maggiore imposta di donazione, а se- guito della definizione del procedimento dinanzi alla и м commissione tributaria di secondo grado di Frosinone. La rettifica dell'ufficio era stata impugnata dalla contribuente dinanzi alla commissione di primo grado;
pure la decisione di secondo grado era stata impugnata dalla IE dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. L'ufficio aveva, quindi, richiesto il pagamento delle somme dovute e delle soprattasse. La contribuen- te impugnava l'avviso di pagamento dinanzi alla commis- sione di primo grado che, accogliendo parzialmente il ricorso, sospendeva, in attesa della decisione della Commissione Centrale, soltanto il pagamento delle SO- 2 prattasse. Con sentenza 15 maggio - 4 luglio 1997 la commis- sione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appel- lo della IE, la quale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Il Ministero delle Finanze resiste con controricor- So. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione dell'art.12 del d.l. n.70 / 88, convertito in legge 13 maggio 1988, n.154, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza, senza esporre alcun dovuta la sola vey iter argomentativo, abbia ritenuta non era applicabile la soprattassa, non considerando che definizione automatica, essendo il valore dichiarato superiore a quello determinato in base alla rendita ca- tastale e che, in ogni caso, era stata presentata di- chiarazione integrativa. § 3. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva nell'esercizio del potere di verifica della formazione del giudicato interno - che l'appello proposto dalla IE conte- neva soltanto un generico rinvio alle censure svolte nel ricorso introduttivo. Facendo, pertanto, difetto il requisito della specificità dei motivi, l'impugnazione 3 era da dichiararsi inammissibile. Pertanto, non potendo il processo essere prosegui- to, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ( art.382, ultimo comma, cod. proc. civ.), doven- dosi ritenere avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'ap- pello;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
com- pensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore En coEnrico Altieri Bruno Saccucci исч IL CANCELLIERE do Casano LERIA DEPOSITATO A 17 GIU. 2002 Oggi W A LL AC Ambido Gazarp 4