Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Di TO RT, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Nurra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Carlo Mirabello n. 17;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.104/3/99 del 20-9-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/10/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di TO RT, in sede di conciliazione sindacale di una controversia di lavoro con la RAI in data 21-4-94, aveva accettato la somma di L. 96.420.560, sulla quale era stata operata la ritenuta IRPEF di L. 23.420.552.
Con istanza del 15-7-97, diretta all'Intendenza di Finanza, il contribuente chiedeva il rimborso di detta somma ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 602/73. Formatosi il silenzio-rifiuto, il Di TO proponeva ricorso in data 24-10-97. L'Ufficio si costituiva;
eccepiva la tardività dell'istanza ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602/73; nel merito, contestava il carattere risarcitorio della somma liquidata. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 524/46/98 del 17-9/9-11-98, accoglieva il ricorso, ritenendo tempestiva l'istanza e considerando la liquidazione quale risarcimento non assoggettabile ad imposizione fiscale. L'Ufficio proponeva gravame, insistendo sia sulla decadenza della domanda di rimborso, sia sulla imponibilità del compenso. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello. Veniva così motivato: il contribuente, anziché effettuare il versamento diretto" (art. 38), era stato "assoggettato a ritenuta" (art. 37), per cui si rendeva applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 2946 e,e, richiamato dall'art. 37 D.P.R. n. 602/73; la liquidazione corrisposta dalla RAI, secondo le motivazioni indicate nell'atto transattivo sindacale, andava considerata quale compenso risarcitorio, non reddituale, quindi non assoggettabile ad imposizione fiscale.
Avverso questa decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 6-11-2000, con l'articolazione di due motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso, notificato il 14-12- 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 8 e la falsa applicazione dell'art. 7 D.P.R. n. 02/73, nonché la omessa e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 60 co. 1^ n. 3 e 5 c.p.c.. Specificamente, viene lamentato che: la sentenza impugnata motivava in modo del tutto inadeguato la tesi della configurabilità dell'ipotesi dell'art. 37; questa era applicabile solo alle ritenute dirette operate dallo Stato, sicché si era verificata la decadenza eccepita dall'Ufficio; il versamento diretto da parte del sostituto d'imposta era soggetto alla disciplina dell'art. 38.
La doglianza è fondata.
Sussiste, innanzitutto, la censura attinente al dedotto vizio motivazionale, in quanto resta meramente apodittica l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato assoggettamento a ritenuta, modalità che rendeva applicabili gli artt. 37 D.P.R. n. 602/73 e 2946 c.c. (termine decennale di prescrizione).
In realtà, essendo la ritenuta pervenuta direttamente all'erario, ricorreva un'ipotesi di versamento diretto da parte del sostituto d'imposta all'esattoria, per cui si rendeva operante la disciplina dettata dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73. - 2 Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6, 16 e 48 D.P.R. n. 917/86, dell'art. 2697 c.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, in relazione all'art. 360 co. 10^ n. 3 e 5 c.p.c.. In particolare, si rileva che: la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato la natura risarcitoria solo perché la somma era stata erogata a seguito di transazione, ove era qualificata come incentivo;
dall'assenza di elementi da cui desumere la lesione di un diritto del lavoratore conseguiva un altro motivo di illegittimità della decisione impugnata sia sotto il profilo della violazione delle norme sull'onere della prova incombente al contribuente, sia sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
La doglianza è, nel complesso, fondata. Sussiste la censura concernente il dedotto vizio motivazionale, dal momento che anche l'affermazione circa la natura risarcitoria e non reddituale del compenso si presenta meramente apodittica. Tuttavia, a parte l'evoluzione normativa, il rilievo che più specificamente concerne la natura dell'erogazione - così come le rilevate carenze probatorie - introduce, in buona sostanza, una censura di fatto, come tale inammissibile.
Infine, quanto al tema di fondo, afferente alla natura dell'erogazione ed alla sua tassabilità, va richiamato l'orientamento, anche più recente, di questa Corte, in materia di imposta sui redditi, l'indennità risarcitoria percepita dal lavoratore dipendente, anche in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro, che sia sostitutiva del reddito, è oggetto di imposizione ai sensi dell'art. 6 co. 2^ D.P.R. 22-12-86, n. 917, non avendo su tale regime, recato alcuna innovazione l'art. 32 co. 10^ D.L. 23-2-95, n. 41, convertito nella L. 22-3-95, n. 85, che si è
limitato ad adeguare il regime della tassazione separata alle modificazioni già introdotte in tema di transazioni e di somme risarcitorie il regime della tassazione separata;
ciò non ha comportato alcun carattere innovativo sull'imponibilità delle indennità per ingiustificato licenziamento risarcitorie di un danno da lucro cessante, sia perché esse non investono l'an della prestazione patrimoniale coattiva, ma solo la quantità del contenuto dell'imposta cioè l'aliquota specifica prevista per l'imposizione separata, sia perché indicano, in seno alla lettera a) dell'art. 16 del T.U.I.R., come oggetto della tassazione separata, fenomeni di specie del genere di proventi, indicati anch'essi come oggetto di tassazione separata alla lettera i) dello stesso articolo (Cass. Sez. Trib. 14-11-2002, n. 15991 e 24-7-2003, n. 11501). In maniera ancora più calzante per la specie in esame, è stato affermato che la somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore come incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce reddito di lavoro imponibile, in quanto non ha natura liberale, ma integra una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (Cass. Sez. Trib. 22-1-2001, n. 864, conforme a Cass. 28-7-200, n. 9948 in tema di somme erogate in occasione di licenziamento).
- 3 Alla luce delle considerazioni svolte l'esaminato ricorso deve essere accolto. Pertanto, va cassata l'impugnata decisione. Poiché il gravame è stato accolto per la ritenuta fondatezza delle delineate violazioni di legge e dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il definitivo rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Sussistono giustificati motivi, ex art. 92 c.p.c., per pervenire ad un'equa compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004