Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
Nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato per un reato continuato e di successiva "abolitio criminis" del reato considerato più grave, il giudice dell'esecuzione, nel revocare ex art. 673 cod. proc. pen. la sentenza, deve rideterminare autonomamente la pena per i reati satellite che recuperano la propria autonomia sanzionatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2019, n. 8453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8453 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
08453-20 REPUBBLICA ITALIANA 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE In nome del Popolo Italiano dott.ssa Marfa Cristina D'Angelo QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLO ZAZA Presidente - Sent. n. sez. 1527/2019 CC 27/11/2019- EDUARDO DE GREGORIO - Relatore - R.G.N. 31268/2019 MICHELE ROMANO IRENE SCORDAMAGLIA ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2019 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO.
1.Col provvedimento in data 9.7.2019, oggi impugnato, il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in fase di rinvio da questa Corte, ha osservato che il precedente provvedimento di esecuzione annullato non aveva applicato nella massima estensione le attenuanti generiche come già fatto dal Giudice della cognizione ed, in accoglimento della richiesta della difesa, ha rideterminato la pena per il solo delitto ex art 646 cp in mesi sei di reclusione ed euro 266,66 di multa, convertendo la pena detentiva nella corrispondente multa.
1.1 Ha ritenuto coperte da giudicato e non più ammissibili le ulteriori questioni inerenti la determinazione della pena, poiché la sentenza di annullamento di questa Corte aveva ritenuto assorbita ogni altra censura proposta nel ricorso. Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa deducendo la violazione dell'art 23 cp in quanto il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato su ogni altra questione inerente la determinazione della pena, essendo, invece, il relativo punto ancora aperto.
2.1 Ha sostenuto, quindi, il ricorrente, citando una pronunzia di legittimità, che una volta sciolto il vincolo della continuazione la rideterminazione autonoma della sanzione per il reato satellite deve avvenire in ossequio del principio del favore rei, facendo riferimento al minimo della pena edittale, sicchè la pena avrebbe dovuto essere determinata in 15 giorni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte, ivi compresa la sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, che la precedente ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione di Monza per quanto ora di interesse aveva revocato la condanna emessa dal Tribunale locale - nei confronti dell'attuale ricorrente per delitto depenalizzato ex art 485 cp, rideterminando la pena per il solo reato ex art 646 cp in precedenza ritenuto satellite in relazione a quello ex art 485 cp, considerato più grave. A seguito di ricorso per cassazione il predetto provvedimento era stato annullato sul rilievo che il Giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, si era discostato dalla statuizione del Giudice della cognizione quanto alle riconosciute attenuatic generiche, da quest'ultimo applicate nella massima estensione, mentre in fase esecutiva la riduzione della pena operata a tale titolo era stata di minore entità. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione aveva violato il giudicato formatosi sullo specifico punto della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, che non era stato oggetto di impugnazione.
2.In seguito alla sentenza di annullamento e valutando in fase di rinvio il Giudice della fase esecutiva si era adeguato al dictum della Prima Sezione, determinando la pena per il residuo 1 delitto di appropriazione indebita in mesi sei di reclusione ed euro 266,66 di multa, partendo dalla pena base di mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa, ridotta per le attenuanti generiche applicate nella loro massima estensione.
3. La difesa ha censurato il provvedimento sostenendo che, una volta sciolto il vincolo della continuazione, la rideterminazione autonoma della sanzione per il reato satellite deve avvenire in ossequio al principio del favor rei, facendo riferimento al minimo edittale della pena ed a sostegno dell'affermazione punto citatosul ha Sez. 1, Sentenza n. 7857 del 09/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262465. 3.1Tale pronunzia, tuttavia, non appare perfettamente calzante rispetto alla fattispecie in esame in quanto pertinente come si evince chiaramente dalla massima e dalla motivazione della sentenza- ad un caso nel quale a seguito dell'abolitio criminis di uno dei reati considerati uniti dal vincolo della continuazione pena per il residuo reato in precedenza valutato meno grave, e, quindi, satellite, non corrispondeva per genere, per specie o per quantità alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, di conseguenza la pena irrogata dal Giudice dell'esecuzione era illegittima, e la relativa quantificazione era stata compiuta direttamente dalla Corte di cassazione.
4. Per dirimere la questione posta dal ricorrente occorre analizzare il tema dei poteri esercitabili dal Giudice dell'esecuzione nella procedura ex art 673 cpp - ora in rilievo che la norma non - contempla, limitandosi ad enunciare che in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna... ed adotta i provvedimenti conseguenti.
4.1 In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza 96 del 1996, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 673 cpp in relazione agli artt 3 e 25 Cost., ha chiarito tra l'altro che l'istituto riguarda anche il caso in cui uno o alcuno dei fatti rientranti - nell'abolitio criminis sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato;
in tale ipotesi - è stato puntualizzato - se viene meno il reato più grave per il quale è stata inflitta la pena base, il reato satellite recupera la propria autonomia sanzionatoria e rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione rideterminare per esso la pena, senza per questo violare il principio di legalità.
4.2 Nel solco del suindicato principio si è mossa anche questa Corte regolatrice, che ha affermato la regola interpretativa per cui nei casi in cui la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. cod. pen., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la norma fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale. ( Sez. 3, n. 7667 del 16/02/2002, dep. 27/02/2002, P.M. in c. Congedo, Rv. 221103). In senso conforme, con riferimento ad un caso analogo a quello richiamata dal ricorrente,della pronunzia 2 Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 29/03/2007 Cc. (dep. 16/05/2007) Rv. 237364, secondo la quale in tema di esecuzione, qualora, per effetto di abolitio criminis, sia revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad essere risolto, si rende necessaria la nuova determinazione, ad opera del giudice dell'esecuzione, della sanzione per il reato in precedenza ritenuto satellite.
4.3 In conclusione può dirsi che il giudice dell'esecuzione nel pronunziare, ex art 673 cpp, la revoca della sentenza emessa per un reato abolito quando questo sia stato considerato reato più grave ai sensi dell'art 81 cpv cp e, quindi, la relativa sanzione sia stata posta come pena base per il calcolo dei successivi incrementi di pena inerenti il reato o i reati satellite, debba rideterminare autonomamente la pena per questi ultimi, che a loro volta recuperano la propria autonomia sanzionatoria. Tale criterio, del resto, corrisponde ad una razionale logica di sistema, poiché l'aumento di pena per il reato satellite nel caso del ritenuto vincolo di continuazione è effettuato in rapporto alla pena per la violazione giudicata più grave, che nel caso di sopravvenuta abolizione del relativo reato svanisce come entità di riferimento.
5.Applicando i suindicati principi al caso in esame va osservato che il Giudice dell'esecuzione, nella fase di rinvio ex art 627 cpp, ha esercitato correttamente i propri poteri di quantificazione della pena per il residuo delitto di appropriazione indebita, irrogando la pena di nove mesi di reclusione e 400 euro di multa, che ha ridotto, in coerenza con quanto indicato nella sentenza rescindente, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 266,66 di multa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche considerate nella loro massima estensione.
5.1 Occorre tuttavia precisare che ha errato il Giudice di Monza nell'opinare che le ulteriori questioni inerenti la determinazione della pena base ai sensi dell'art 133 cp fossero coperte dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazione, poiché la pronunzia di annullamento emessa dalla Prima Sezione si è limitata ad affermare che le altre questioni restavano assorbite dalla determinazione adottata, non potendo assegnarsi a questa espressione il significato inteso dal Giudice a quo, che esse erano state esaminate e risolte, ma soltanto che era superfluo esaminarle per essere prioritario il motivo accolto, restando le eventuali altre ragioni di doglianza da analizzare da parte del Giudice del rinvio. Tale errore, tuttavia, per le ragioni già esposte, non inficia la correttezza del metodo seguito dal Giudice dell'esecuzione nella quantificazione della pena per il residuo reato di appropriazione indebita. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Deciso il 27.11.2019 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Carlo Zaza locus ماد ح 3