Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LINEE CONTEMPORANEE SAS, in persona del suo legale rappresentante Sig. LA DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONE, difeso dall'avvocato BERNARDO ALTIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNITAL SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore liquidatore ING. FRANCESCO IC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSSA, difeso dall'avvocato VINCENZO SIMONELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 1150/01 proposto da:
LINEE CONTEMPORANEE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONE, difeso dall'avvocato BERNARDO ALTIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNITAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 225/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Bernardo ALTIERI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo SIMONELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO BE TO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 1.4.98, la S.r.l. Tecnital proponeva gravame avverso la sentenza n. 2112/97 con la quale il tribunale di Salerno, accogliendo la domanda proposta nei confronti d'essa deducente dalla S.a.s. Linee Contemporanee, l'aveva condannata al pagamento della somma di L. 21.840.000 in favore della detta controparte ritenendola responsabile d'inadempimento, per vizi dell'opera, al contratto d'appalto inter partes 16.1.90, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera d'una pavimentazione in materiale sintetico. Resisteva la S.a.s. Linee Contemporanee.
Decidendo con sentenza 28.6.00, la corte d'appello di Salerno accoglieva il gravame sulla considerazione che il contratto dedotto in giudizio prevedesse soltanto l'abrasivatura delle superfici per eliminare il collante della preesistente moquette e per livellare il pavimento in marmittoni anch'esso preesistente, l'applicazione di "primer" aggrappante ed impregnante per eliminare le piccole cavità e preparare la superficie all'applicazione successiva, la stratificazione di resine epossidiche, non anche il rifacimento del massetto e l'esecuzione di opere di risanamento del sottopavimento tali da impedire le infiltrazioni accertate quale causa del dissesto dell'opera realizzata;
che la pretesa in tal senso della committente non trovava conforto ne' nel detto contenuto letterale del contratto, nè nel prezzo concordato, ne' nel comportamento della committente stessa, dalla quale non s'erano mai richieste in corso d'opera le prestazioni de quibus;
che il ritenuto senso letterale e contenuto sostanziale del contratto trovassero conferma nelle note 23.7.90 e 2.10.90 inviate dall'appaltatrice alla committente;
che, pur essendo onere dell'appaltatore informare il committente degli eventuali ostacoli all'idoneità dell'opera commissionata a conseguire il risultato perseguito e controllare la congruità e completezza dell'opera, non di meno tali obbligazioni, dovendo essere valutate nell'ambito del particolare lavoro contrattualmente commessogli, non potevano, nella specie, ritenersi inadempiute, stanti i limiti specifici dell'opera espressamente voluti dal committente con propria autonoma scelta e determinazione.
Avverso tale decisione la S.a.s. Linee Contemporanee proponeva ricorso per Cassazione basato su due motivi.
Resisteva la S.r.l. Tecnital con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'interpretazione della scrittura privata in data 16.1.90, delle note del 23.7.90 3 del 2.10.90, inviate da Tecnital a Linee Contemporanee, e della relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo non merita accoglimento.
Devesi, infatti, in primo luogo rilevare l'inconferenza della ripetuta doglianza imperniata sul fatto che il giudice di secondo grado abbia disatteso le tesi sulle quali quello di primo grado aveva basato l'impugnata decisione, in quanto finalità del giudizio di secondo grado è, per l'appunto, nei limiti del devoluto, una nuova va-lutazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, indipendentemente dalle argomentazioni e dalla decisione del giudice di primo grado, delle quali non costituisce un riesame alla luce delle censure mosse dall'appellante; riesame che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne rappresenta il presupposto ne' ne condiziona l'autonomia ed, infatti, nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere altro oggetto se non gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendone il rapporto con quella di primo grado.
In secondo luogo, devesi considerare che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all'annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi - di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione - che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/1^ nn.
1-5 CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/1^ n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena dell'inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d'una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia specificamente argomentata in relazione ad esso. Ond'è che, poiché l'intera difesa principale ruota attorno alla tesi della pretesa erronea interpretazione della convenzione inter partes del 16.1.90 e delle connesse successive note della Tecnital alla Linee Contemporanee, avrebbe dovuto la ricorrente prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione a censure d'erronea interpretazione od applicazione degli atti de quibus, non generiche ed in fatto ma specifiche ed in diritto, con puntuale riferimento agli artt. 1362 ss CC ed ai criteri legali d'ermeneutica contrattuale in essi stabiliti, e solo di seguito, una volta idoneamente dimostrato l'errore nel quale fosse eventualmente incorso il giudice del merito al riguardo, avrebbe potuto utilmente procedere alla prospettazione delle ulteriori questioni, tra l'altro neppure denunziate con specifico riferimento alle pertinenti norme, d'erronea od inesatta applicazione dei principi di diritto sostanziale in tema d'obbligazioni accessorie dell'appaltatore, dacché la disamina di tali questioni presuppone, nella specie, l'intervenuto accertamento dell'errore sull'interpretazione della volontà contrattuale e non può, pertanto, aver luogo ove manchi tale previo accertamento del vizio che inficerebbe, sul punto, ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto poi sulla base di essa.
L'opera dell'interprete, infatti, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, o di vizio di motivazione nell'applicazione degli stessi;
pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i cennati profili, il ricorrente per Cassazione deve non solo, come già visto, fare riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare con singole puntuali argomentazioni per ciascuna dedotta violazione in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali la cui applicazione s'assuma pretermessa.
Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata - prospettazione che, tra l'altro, nel caso di specie è anch'essa generica ed apodittica - trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Inoltre, nel motivo non è ritualmente riportato (se non per la marginale previsione degli oneri di predisposizione magazzini e fornitura utenze a carico della committente) il testo integrale della scrittura e delle note in discussione, o quanto meno delle pertinenti parti dell'una e delle altre, la correttezza o meno della cui interpretazione questa Corte avrebbe dovuto valutare, ciò che costituisce per altro verso una patente ragione d'inammissibilità del motivo stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, ne' nell'esposizione in fatto ne' nel testo del motivo si riportano proprio quegli elementi obiettivi in considerazione dei quali la valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata;
non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di rapportare le svolte censure in ordine al contenuto ravvisato dalla corte territoriale nella documentazione de qua all'esatto dato testuale della stessa, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo per inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Per il quale, infatti, ove applicato all'ipotesi di censura della pronunzia del giudice del merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo - nell'esposizione in fatto o nello svolgimento del motivo - l'oggetto della regolamentazione pattizia del rapporto nel testo integrale della sua originaria formulazione e degli altri eventuali documenti ritenuti utili al fine (come nella specie le richiamate note), o quanto meno della parte dell'una e degli altri in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). Considerazione, quest'ultima, operante anche in relazione al denunziato vizio di motivazione che, in difetto della possibilità di riscontro sul testo del documento posto dalla corte territoriale alla base dell'adottata decisione, determina, a sua volta, l'inammissibilità della censura;
censura che risulta, d'altra parte, parimenti inammissibile anche per essere intesa a far valere non carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, ma la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, id est aspetti del giudizio che, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma regolatrice del vizio di motivazione.
Conclusivamente, una notazione per quanto attiene alla consulenza tecnica, dalla quale la ricorrente ritiene dovesse la corte territoriale desumere vizi dell'opera appaltata consistenti nell'inadeguata quantità del materiale utilizzato o conseguenti ad ed essa: anzi tutto, nel motivo non è riportata la pertinente parte della consulenza, onde non è dato accertare ne' l'effettivo contenuto delle considerazioni del perito al riguardo ne' la decisività della questione che, di conseguenza, risulta inammissibile in questa sede per i noti principi d'autosufficienza e preclusione;
in secondo luogo, non risulta dall'impugnata sentenza, nè è dedotto in ricorso, che la questione, pur ove menzionata dal perito, avesse poi formato oggetto di contraddittorio tra le parti e di decisione da parte del giudice nei due gradi del giudizio di merito, onde ogni deduzione al riguardo si presenta come nuova eppertanto, anche sotto tale distinto profilo, inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa interpretazione di norme di diritto circa "l'eccepita decadenza dalle denunzie dei vizi di cui all'art. 1667 CC". Il motivo non merita accoglimento.
L'impugnata sentenza sotto nessun profilo fonda la reiezione dell'originaria domanda dell'odierna ricorrente sulla decadenza di quest'ultima dal diritto di far valere i pretesi vizi, pertanto la questione è inammissibile per difetto d'interesse. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004