Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 2
In tema di condizioni generali di contratto, l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica. Ne consegue che la fissazione del termine per i pagamenti, inserita in un capitolato speciale relativo ad appalto di opere pubbliche, non rientra, ne' per contenuto, ne' per oggetto, tra le ipotesi normativamente previste come vessatorie.
In tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. In tale caso, l'applicabilità o meno al contratto di appalto di specifiche norme del capitolato generale è questione di interpretazione negoziale, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile una specifica disposizione del capitolato speciale relativa ai termini di pagamento della USL appaltante, derogatoria rispetto alla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, così come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO & OM COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato VITTORIO RIPA DI MEANA, che la difende unitamente all'avvocato DOMENICO PIACENZA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
U.S.S.L. GESTIONE STRALCIO, AZIENDA USL/1 TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 575/98 della Corte d'Appello di TORINO depositata il 22/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GUADASCIAN, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1989 la società GA e OM convenne, innanzi al Tribunale di Torino, la U.S.S.L., Torino 9^ e la U.S.S.L. Torino 1/23 Ufficio Stralcio, chiedendone la condanna in solido al pagamento degli interessi di cui al Capitolato Generale per le OO.PP., dovuti a seguito del ritardo nel pagamento di fatture emesse per l'esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti a favore della predetta U.S.S.L. Torino 9^. Costituitasi, la U.S.S.L. Torino 1/23 Gestione Straordinaria contestò la domanda nel quantum e sostenne che all'attrice potevano essere riconosciuti i soli interessi legali, decorrenti dal 90^ giorno successivo alla data di emissione della fattura, siccome il rapporto era regolato non dal Capitolato Generale, bensì da quello speciale.
Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della U.S.S.L. Torino 9^, condannò l'altra convenuta a pagare all'attrice la somma di L. 6.222.665 (minore di quella richiesta), oltre gli interessi legali.
La sentenza di primo grado, impugnata dalla società, è stata confermata dalla Corte d'appello di Torino, la quale ha ritenuto che:
1) la norma contrattuale "speciale" relativa al termine per i pagamenti, contenuta nel capitolato speciale d'appalto, prevale sulla corrispondente norma del Capitolato Generale, in quanto all'appalto in oggetto, siccome non stipulato dallo Stato, il Capitolato Generale non si applica direttamente, ma solo in quanto e nei limiti in cui sia richiamato dal capitolato speciale e nel contratto particolare;
2) il Capitolato Generale, benché richiamato da quello speciale, non può essere integralmente applicato, posto che il richiamo al Generale (da parte di quello speciale) è formulato non in blocco, bensì con riguardo a speciali materie (all'interno di singole clausole) e senza alcun riferimento alla "contabilizzazione e pagamenti", disciplinata dettagliatamente nella clausola 13 del capitolato speciale;
3) pertanto, la specifica disposizione relativa ai termini di pagamento prevale su quella dettata dal Capitolato Generale, in quanto espressione della volontà delle parti di dare alla materia in questione una regolamentazione pattizia particolare e, quindi, di escludere al riguardo l'applicazione (anch'essa pattizia) della norma (diversa) del capitolato generale;
4) la contestazione mossa dalla società all'affermazione del Tribunale secondo cui è irrilevante il fatto che l'appalto in oggetto beneficiasse dei contributi statali, è inammissibile perché generica ed apodittica;
5) la clausola del capitolato speciale che prevede un termine di pagamento di 90 giorni non si pone in contrasto ne' con il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981 (che dispone la riduzione a 60 giorni solo con riguardo al termine di cui agli artt. 35 e 36 Capitolato Generale), ne' con il primo comma della norma medesima (che, con riferimento agli interessi dovuti in base a norme di capitolato speciale, si limita a stabilire che il relativo importo deve essere corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande e riserve); 6) la clausola in oggetto non entra nel novero di quelle vessatorie ex art. 1341 c.c., sicché per la sua validità non è prevista specifica approvazione e sottoscrizione delle parti.
Per la cassazione della sentenza della Corte torinese propone ricorso la società GA e OM, la quale svolge sei motivi. Non s'è difesa in questo giudizio l'intimata Azienda U.S.L. Torino 1 ne' la U.S.L. Gestione Stralcio, nei confronti della quale questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata in relazione alla sua eccezione che la legge n. 741 del 1981 si applica a tutte le opere pubbliche e non solo a quelle statali o con il contributo o su concorso dello Stato;
ritiene, quindi, superflua la dissertazione tra opere alle quali si applica in toto e per disposto normativo la disciplina del Capitolato Generale e quelle alle quali si può applicare solo per effetto di vincolo contrattuale.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per avere stravolto il nesso logico che deve tener conto del necessario collegamento e coordinamento tra distinte clausole che costituiscono, nel loro complesso, l'accordo negoziale;
leggendo, cosi, la clausola del capitolato speciale in maniera avulsa e contrastante con tutte le altre. Aggiunge che il giudice non ha neppure suffragato con la doverosa motivazione la sua interpretazione particellata del contratto;
che non ha colto il significato dell'art. 4 del capitolato speciale ("l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme di legge e specificatamente di quelle del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.") che, in una prima parte, aveva ad oggetto le modalità di esecuzione dell'appalto ed, in una seconda parte, le prescrizioni regolanti l'appalto in tutte i suoi aspetti;
che, altrettanto immotivata, contraddittoria ed illogica è la lettura dell'art. 11 dello stesso capitolato speciale ("osservanza di leggi e decreti"), dal quale, secondo il giudice, deriverebbe l'obbligo per il solo appaltatore (e non per l'appaltante) di osservare il Capitolato Generale. Con il terzo motivo si censura il punto in cui la Corte torinese ha affermato che la volontà delle parti ha dato caratteristica di specialità alla disposizione relativa ai termini di pagamento, con prevalenza su norma diversa e contrastante del Capitolato Generale;
si osserva che è carente qualsiasi giustificazione circa detta prevalenza e che è logicamente errato ammettere la vigenza, sia pur limitata del Capitolato Generale e poi dimenticare la vigenza della legge n. 741 del 1981, la quale sancisce in modo inderogabile qualsiasi patto contrario o in deroga.
Il quarto motivo riguarda il punto della decisione in cui si afferma essere generica ed apodittica la tesi della società secondo cui l'appalto in oggetto beneficiava di finanziamento statale. Vi si sostiene, invece, che, in base alla legge n. 833 del 1978 i lavori in oggetto, riguardando la straordinaria manutenzione degli immobili, erano a totale carico del bilancio statale, senza alcun intervento economico finanziario delle Regioni cui appartenevano le U.S.L. interessate. Era, quindi, inutile fornire la prova di un dato pacifico ed indiscusso, derivante dalla legge e conosciuto dal giudice d'appello.
Il quinto motivo censura il punto della sentenza nel quale è stata ritenuta di natura non vessatoria la clausola che fissava un termine di pagamento superiore a quello previsto dal Capitolato Generale. Vi si sostiene che, nella specie, si trattava di clausola predisposta da un solo contraente e sottoposta con formulario alla sottoscrizione della controparte;
che il giudice non ha spiegato la propria convinzione a riguardo, non essendo sufficiente il mero richiamo al contenuto ed all'oggetto della clausola. Con il sesto motivo, infine, si censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato gli interessi liquidati come somma capitale, con rivalutazione di quel credito, e non ha liquidato su quelle somme gli interessi dalle singole scadenze al saldo. Vi si aggiunge che la Corte piemontese non ha correttamente valutato le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981, ritenendo che fosse sufficiente, per liquidare il credito vantato, far riferimento agli interessi dovuti per la mora dei ritardati pagamenti sui vari stati di avanzamento lavori e, su tali somme, gli interessi dalla diffida al saldo.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono tutti infondati.
Giova sinteticamente ribadire che l'azione in oggetto concerne la modalità di calcolo degli interessi dovuti dall'ente appaltante alla società appaltatrice, in relazione ai tardivi pagamenti effettuati dal primo in favore della seconda. Laddove l'ente afferma la prevalenza della specifica disposizione del capitolato speciale (che, all'art. 13 prevede, per il pagamento, il termine di 90 gg. dalla data di emissione delle fatture), mentre la società pretende, a tal riguardo, l'applicazione integrale del Capitolato Generale (di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962), in particolare quanto alle integrazioni e modifiche provenienti dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. La Corte piemontese, accogliendo la prima tesi, ha determinato e liquidato gli interessi in conformità, appunto, della specifica disposizione del capitolato speciale. Così stando le cose, la prima questione posta dalla ricorrente consiste nello stabilire se, in una fattispecie ed in una materia come quella in oggetto (disciplinata da un capitolato speciale che contiene il richiamo al Capitolato Generale), vada comunque applicato in toto il secondo, oppure si possa ammettere che le discipline eventualmente differenti si integrino tra di loro e riverberino i rispettivi effetti sulle specifiche materie di volta in volta trattate. In altri termini, se basti il semplice richiamo al Capitolato generale perché questo eserciti un'efficacia assorbente ed abrogatrice rispetto a qualsiasi diversa, specifica pattuizione tra le parti.
A quest'ultima domanda bisogna dare sicuramente una risposta negativa. Neppure la ricorrente dubita circa il principio secondo cui il Capitolato Generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda, pertanto, gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, a meno che una specifica norma di legge disponga l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato (ad esempio i Comuni - cfr. tra le ultime Cass. 22 agosto 2001, n. 11177). Di qui, l'ulteriore conseguenza dell'automatica applicazione del Capitolato Generale alle opere eseguite su totale finanziamento dello Stato.
Ma che il finanziamento sia avvenuto a carico dello Stato è una circostanza di fatto e non meramente di diritto, sicché la parte che intenda avvalersi dell'integrale applicabilità del Capitolato Generale (con esclusioni di eventuali altre pattuizioni integrative o contrarie) ha l'onere di dimostrare che l'opera eseguita sia stata in concreto finanziata dallo Stato, non bastando che essa si limiti alla mera enunciazione (peraltro, in questo caso, avanzata solo nel giudizio di cassazione) di disposizioni normative dalle quali sarebbe derivato l'effetto evocato. Di qui, la correttezza della statuizione del giudice di merito, che ha dichiarato l'inammissibilità di una generica ed apodittica affermazione di avvenuto finanziamento da parte dello Stato, non argomentata, in quella sede, ne' in fatto, ne' in diritto.
Affermata, dunque, in questi limiti la possibilità che il Capitolato Generale eserciti forza esclusiva ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione delle parti, si può far conseguire la certa ipotizzabilità e legittimità di un capitolato speciale che, in per certi aspetti, rinvii a quello Generale, e, per altri aspetti, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. Ma a questo punto la problematica consiste nello stabilire, attraverso la lettura dell'atto in questione, quale sia stata la reale intenzione delle parti riguardo alle singole pattuizioni ed è necessario ricordare che l'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale dettati, soprattutto, dalla disposizione dell'art. 1362 c.c. (tra le tantissime, cfr., per ultima, Cass. 19 febbraio 2002, n. 2396). Nella specie, il giudice ha proceduto ad una interpretazione ineccepibile, quanto ai requisiti della congruità, della logicità e della conformità ai canoni dell'art. 1362 c.c. Esclusa, infatti l'automatica applicabilità del Capitolato Generale, la Corte torinese ha chiarito che il richiamo al Capitolato Generale è avvenuto solo rispetto a speciali materie ed all'interno di singole clausole (la n. 4, dove sono regolate le modalità di formulazione e di esecuzione degli ordini, e la n. 11, dove sono regolati gli obblighi dell'impresa). Il resto è regolato dalle specifiche previsioni del capitolato speciale, tra le quali la n. 13, dove è dettagliatamente disciplinata la materia della contabilizzazione e dei pagamenti e dove il Capitolato Generale non è affatto richiamato. Previsione che, per la sua specificità, prevarrebbe comunque, anche se si volesse attribuire alla summenzionata clausola n. 4 la capacità di attribuire al Capitolato Generale un'efficacia generale sull'intera pattuizione.
Come è agevole notare, i canoni ermeneutici sono stati rigidamente rispettati. La lettura delle singole disposizioni contrattuali non è affatto avvenuta in maniera avulsa (come contesta la ricorrente) ma in maniera armonica e contestualizzata, sì da far emergere quale fosse la reale intenzione dei contraenti. Una eventuale efficacia generale sul concreto contratto del richiamo (contenuto nella clausola n. 4) al Capitolato Generale è stata affermata come mera ipotesi tendente a provare, per assurdo, che, comunque, la disposizione speciale prevarrebbe su quella del Capitolato Generale in materia.
Ciò detto, discende di conseguenza l'infondatezza di ogni censura relativa alla violazione della disposizione dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981 ed alla motivazione riguardante quel punto. Tale
norma è intervenuta per sancire la necessaria computazione e corresponsione degli interessi per ritardato pagamento in occasione dei pagamenti immediatamente successivi, senza bisogno di domande e riserve;
per ridurre il termine di 90 gg. stabilito negli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale;
per comminare la nullità di ogni patto in deroga. Se questo è vero, non si vede quale sia la sua pertinenza rispetto alla vicenda della quale si discute. Una volta chiarito che il Capitolato Generale non disciplina la materia del computo e della decorrenza degli interessi (perché specificamente disciplinata dall'art. 13 del capitolato speciale), è chiarito anche che il citato art. 4 non riverbera alcun effetto (neppure, ovviamente, dove sanziona di nullità ogni patto contrario) sulla particolare pattuizione voluta dalle parti.
Tale inapplicabilità vale, ovviamente, anche quanto all'ultima censura mossa, per violazione proprio dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981, nel sesto motivo, con riguardo al calcolo degli interessi.
Nè, comunque, il richiamo appare avere alcuna attinenza con la vicenda, posto che il debito in oggetto ha natura di valuta e, nella specie, il giudice ha correttamente corrisposto gli interessi legali sulla somma capitalizzata.
Quanto, infine, alla pretesa natura vessatoria della più volte menzionata clausola n. 13, basti ricordare, per riconoscerne l'infondatezza, che l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. ha carattere tassativo, di guisa che in relazione ad essa è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica (tra le varie, Cass. 18 dicembre 1999, n. 14302). Correttamente, dunque, il giudice ha affermato che la fissazione del termine per i pagamenti non rientra, ne' per contenuto, ne' per oggetto tra le ipotesi normativamente previste come vessatorie. Peraltro, l'avanzata circostanza che la clausola sarebbe stata sottoposta con formulario alla firma della controparte ed il riferimento all'art. 1342 c.c. risultano questioni del tutto nuove mai argomentate nel giudizio di merito (nè il ricorrente sostiene e dimostra di averle argomentate) e, quindi, inammissibili in questa sede.
Il ricorso va, pertanto, respinto, restando la Corte esentata dal provvedere sulle spese, vista la mancata difesa in giudizio degli enti intimati.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003