Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4036
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Sentenza 19 marzo 2003

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In tema di condizioni generali di contratto, l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica. Ne consegue che la fissazione del termine per i pagamenti, inserita in un capitolato speciale relativo ad appalto di opere pubbliche, non rientra, ne' per contenuto, ne' per oggetto, tra le ipotesi normativamente previste come vessatorie.

In tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. In tale caso, l'applicabilità o meno al contratto di appalto di specifiche norme del capitolato generale è questione di interpretazione negoziale, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile una specifica disposizione del capitolato speciale relativa ai termini di pagamento della USL appaltante, derogatoria rispetto alla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, così come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4036
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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