Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della "res locata"; in particolare, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.
Commentario • 1
- 1. Casa in affitto con umidità e acqua: chi paga?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 ottobre 2023
Danni da infiltrazioni in condominio: è responsabile il locatore o il condominio? Quando si verificano infiltrazioni di acqua in condominio, una volta individuata la provenienza della perdita, il proprietario della tubatura rotta (sia esso un condomino o lo stesso condominio) deve risarcire il proprietario dell'appartamento danneggiato. Ma che succede se la casa è stata data in affitto? Può l'inquilino rivolgersi contro il responsabile e chiedere il risarcimento oppure deve attendere che lo faccia il locatore? E quali responsabilità ha quest'ultimo per aver dato in affitto una casa con umidità e acqua? Insomma, chi paga in questi casi? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Chi può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 4 TORINO, in persona dell'amministratore pro tempore Ing. Francesco Burrelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BAR NANDO SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra SO LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6241/99 del Tribunale di TORINO, Sezione 3^ Civile, emessa il 10/06/99 e depositata il 28/08/99 (R.G. 3669/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il bar AN s.a.s. ha convenuto innanzi al pretore di Torino il condominio di piazza Emanuele Filiberto, 4, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (lire 7.898.500) asseritamente causati al locale bar da esso gestito da infiltrazioni di acque luride provenienti da parti comuni del condominio.
Nella contumacia di quest'ultimo il pretore ha accolto la domanda, liquidando il danno in lire 5.500.000.
Il condominio si è gravato di appello, che il tribunale di Torino ha rigettato con sentenza resa il 10.6.1999. Quel giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva perché, a parte che la persona fisica che ha agito (SO LA) riveste la qualità di rappresentante della società e di comproprietaria dell'immobile, il conduttore è legittimato all'azione risarcitoria, ove il danno dipenda da molestie di fatto, come per l'appunto le infiltrazioni dalla colonna di scarico del condominio;
ha giudicato congruo il danno liquidato. Il condominio ha proposto ricorso per Cassazione sostenuto con memoria;
l'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione degli artt. 1585, 1621, 2043 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; il tribunale - si sostiene - ha ritenuto la legittimazione attiva del bar AN, conduttore dell'immobile che si assume danneggiato, mentre avrebbe dovuto escluderla, considerato che l'azione risarcitoria riguarda danni subiti dall'immobile locato e non dall'attività o da beni del conduttore e tenuto altresì conto che a nulla rileva che in rappresentanza del bar AN abbia agito la comproprietaria dell'immobile.
Osserva la Corte che, se una persona fisica agisce in giudizio quale rappresentante di una persona giuridica, non rileva la legittimazione della persona fisica, ma unicamente quella della persona giuridica.
Ne consegue che è fuori luogo il riferimento alla legittimazione personale della SO.
La giurisprudenza di questa Corte accorda al conduttore la tutela risarcitoria contro il terzo che con il proprio comportamento illecito gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della "res locata", pur riconoscendo il carattere relativo della posizione del conduttore (Cass. 26.1.1995, n. 939; Cass. 14.10.1987, n. 7609;
Cass. 8.11.1985, n. 5450). A tanto la giurisprudenza perviene o in base ai principi della responsabilità aquiliana o riconducendo la tutela all'art. 1585, comma 2, c.c., considerato espressione dell'ordinaria responsabilità per fatto illecito, come tale applicabile in via analogica.
Con riferimento alla fattispecie qui ricorrente questa Corte ha affermato il principio che l'infiltrazione di acque da immobile soprastante concreta molestia di fatto, per la quale il menzionato art. 1585, comma 2, c.c. conferisce al conduttore una legittimazione autonoma a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. 20.12.1990, n. 12089; Cass. 8.11.1985, n. 5450; Cass. 6.11.1982, n. 5859). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la pretesa della società attrice ha riguardato il rimborso di spese sostenute per riparazioni (sostituzione piastrelle;
eliminazioni efflorescenza alla parete ed altro) incidenti sull'uso e sul godimento della "res locata", ond'è che correttamente è stata ritenuta la legittimazione della detta società.
Con le precisazioni ed integrazioni di cui sopra la sentenza impugnata regge alle censure ed il motivo non può ricevere accoglimento.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione degli artt. 1117, 2043, 2051, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice;
si sostiene che il tribunale 1) ha disatteso senza alcuna motivazione la c.t.u.; 2) non ha deciso, come avrebbe dovuto, "iuxta alligata et probata", ma sulla base di fatti non provati;
3) non ha considerato che le tracce di umidità partono dal soffitto del bar e che sopra di esso vi è un servizio igienico;
4) non ha applicato la regola di comune esperienza, secondo la quale "l'acqua non sale verso l'alto", con il risultato di ritenere che le infiltrazioni siano provenute da locale sito allo stesso livello ancorché esse abbiano interessato il soffitto;
5) non è provato che la colonna di scarico riguardante la bruschetteria rosso ha formato oggetto di intervento. Neppure questo motivo può essere accolto.
Quanto alla c.t.u. si rileva che il tribunale ha indicato le ragioni, per le quali l'ha disattesa, ed esse sono più che plausibili (la c.t.u. si riferisce allo stato attuale, mentre il danno risale nel tempo).
Le rimanenti censure sono infondate o inammissibili: infondate perché il tribunale ha indicato le fonti probatorie utilizzate e le ha vagliate sia singolarmente che complessivamente, fornendo ampia, logica e corretta motivazione del convincimento espresso;
inammissibili perché implicano una valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003