Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 2
In tema di lavoro subordinato l'art. 8, comma primo, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 dispone che i fanciulli e gli adolescenti non possono essere ammessi al lavoro se non siano stati sottoposti a visita medica preventiva, richiesta per accertare l'esistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa cui saranno adibiti i soggetti tutelati. Il relativo esame medico deve precedere lo svolgimento dell'attività lavorativa poiché condiziona la stessa ammissione all'espletamento di tale attività; nessun rilievo può attribuirsi pertanto ai termini prescritti per la consegna al lavoratore del libretto di lavoro, che in proposito assolve funzione certificante di una attività necessariamente preventiva.
In tema di impugnazioni la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione fatta dall'imputato in calce all'atto di appello vale come impugnazione personale dell'imputato, in quanto con tale sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1998, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 3.6.1998
1. Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo RIZZO " N. 2033
3. " Guido DE MAIO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 41800/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI EN UL, n. a Mondragone il 20.2.1956,
avverso la sentenza 22.5.1997 del Pretore di S. Maria Capua Vetere, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.5.1997 il Pretore di S. Maria Capua Vetere affermava la penale responsabilità di Di LO UL in ordine al reato di cui agli artt. 8 e 26, lett. c), della legge 17.10.1967, n.977 (per avere, quale titolare di un'impresa artigianale di sartoria, adibito al lavoro l'adolescente IE EL senza averla fatta sottoporre a visita medica preventiva che la riconoscesse idonea all'attività lavorativa -in Mondragone, assunzione del 17.10.1994) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire tre-milioni di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto "appello" l'imputato, eccependo:
a) l'insussistenza del fatto, in quanto l'assunzione era avvenuta in data 17.10.1994 e la visita medica ben avrebbe potuto essere effettuata nei cinque giorni successivi, cioè entro il termine prescritto per la consegna del libretto di lavoro;
b) l'immotivato esame, da parte del Pretore, della richiesta di oblazione formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna;
c) l'applicazione di pena illegittima, poiché non commisurata al numero effettivo dei giorni di irregolare prestazione lavorativa. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 29.10.1997, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art.568, ultimo comma, c.p.p. Il P.G. aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame, essendo stato sottoscritto l'atto di impugnazione da un avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p., ma nella camera di consiglio del 19.2.1998 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve affermarsi anzitutto l'ammissibilità del gravame, valendo come impugnazione personale dell'imputato la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione fatta dall'imputato medesimo in calce all'atto di "appello", in quanto con tale sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto (vedi Cass., Sez. Unite, 4.11.1993, n. 9939). B. Tanto premesso, però, il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. L'art. 8, 1^ comma, della legge n.977/1967 dispone che i fanciulli (minori che non hanno compiuto i 15 anni) e gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti) non possono essere ammessi al lavoro se non siano stati sottoposti a visita medica preventiva, richiesta per accertare l'esistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa cui saranno adibiti i soggetti tutelati.
Il relativo esame medico (il cui esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 in oggetto e dell'art. 3 della legge 10.1.1935, n.112) deve precedere lo svolgimento dell'attività
lavorative poiché condiziona secondo l'espresso dettato legislativo, la stessa ammissione all'espletamento di tale attività: nessun rilievo può attribuirsi, pertanto, ai termini prescritti per la consegna al lavoratore del libretto di lavoro, che in proposito assolve funzione certificante di un'attività necessariamente preventiva.
2. L'art.26, 3^ comma, della legge n. 977/1967, come sostituito dall'art.1, 1^ comma del D.Lgs. 9.9.1994, n.566 punisce "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni" l'inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, sicché la pena inflitta in concreto è legittima, dovendosi considerare in proposito che la condotta omissiva antigiuridica ha avuto inizio il 17.10.1994, cioè nella piena vigenza del D. Lgs. n.566/1994, pubblicato nella G.U. n.232 del 4 ottobre 1994 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. In sede di opposizione al decreto penale di condanna era stata effettivamente formulata richiesta di oblazione.
Tenuto conto, però, del regime sanzionatorio dianzi evidenziato, la fattispecie deve ritenersi regolata dall'art. 162 bis cod. pen., sicché l'imputato, con la domanda di oblazione, avrebbe dovuto depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, mentre a tale adempimento non risulta che egli abbia provveduto.
C. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998