Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1998, n. 7855
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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In tema di lavoro subordinato l'art. 8, comma primo, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 dispone che i fanciulli e gli adolescenti non possono essere ammessi al lavoro se non siano stati sottoposti a visita medica preventiva, richiesta per accertare l'esistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa cui saranno adibiti i soggetti tutelati. Il relativo esame medico deve precedere lo svolgimento dell'attività lavorativa poiché condiziona la stessa ammissione all'espletamento di tale attività; nessun rilievo può attribuirsi pertanto ai termini prescritti per la consegna al lavoratore del libretto di lavoro, che in proposito assolve funzione certificante di una attività necessariamente preventiva.

In tema di impugnazioni la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione fatta dall'imputato in calce all'atto di appello vale come impugnazione personale dell'imputato, in quanto con tale sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1998, n. 7855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7855
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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