Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RL DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI RI, DA SE, ER BE, IO MO, ZZ BE, SC OR, ER ES, RI EL, AN ED, PA GU, PO SE, ER GI, SE ER, EI CO, TR LD, NC NN, ZO RI, IS ROMANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICCOLÒ PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASTONE DALL'ASEN, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/8045 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, SE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar RL FE RI di ROMA, del 13 marzo 2001 - Rep. N. 56424;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NI RI, DA SE, ER BE, IO MO, ZZ BE, SC OR, ER ES, RI EL, AN ED, PA GU, PO SE, ER GI, SE ER, EI CO, TR LD, NC NN, ZO RI, IS ROMANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICCOLÒ PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASTONE DALL'ASEN, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RL DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 496/00 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 20/11/00 - R.G.N. 857/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato RITA RASPANTI per delega SE DE FERRÀ;
udito l'Avvocato MARCO PAOLETTI per delega NICCOLÒ PAOLETTI;
udito l'Avvocato ES RICCIO per delega MICHELE DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20 novembre 2000, il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'appello principale dell'INPS e quello incidentale dell'INAIL avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto a CC CC e agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8^, della legge n. 257/92, per il periodo ultradecennale come specificato in ricorso per ciascuno dei lavoratori, in cui essi avevano espletato attività lavorativa, con esposizione al rischio amianto, alle dipendenze della società Enichem, in qualità di addetti alla centrale termoelettrica dello stabilimento della società in Ravenna. Il Tribunale ha innanzitutto disatteso il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, in base al rilievo che l'attività di accertamento svolta dal medesimo ente è condizione essenziale per l'acquisizione del diritto da parte dei lavoratori nei confronti dell'INPS. Ha quindi escluso che per l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, presupposto di legge dell'invocato beneficio previdenziale, sia necessario il superamento di una soglia minima, in quanto la norma di cui al citato art. 13, comma ottavo, non contiene alcun richiamo al decreto legislativo n. 277/91. Ha evidenziato la pericolosità dell'esposizione all'amianto indipendentemente dai livelli di concentrazione delle polveri riportati nella circolare del Ministero della sanità del 1986 e nella direttiva CEE 83/77. Ha infine osservato che, nella specie, per l'indagine di fatto espletata, resta superata la rilevazione Contarp, la quale aveva concluso per la carenza, nell' Enichem di Ravenna, di una esposizione al rischio amianto giuridicamente rilevante, essendo invece emersa una diffusa dispersione di polveri di amianto in tutto lo stabilimento, una situazione ambientale totalmente inquinata, tale da coinvolgere tutti gli operatori addetti alla centrale termoelettrica. La durata ultradecennale dell'esposizione era emersa dal curriculum lavorativo dei singoli istanti.
La Cassazione di questa sentenza è stata richiesta dall'INPS e, in via incidentale, dall'INAIL, ai quali i lavoratori hanno resistito con controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cod. proc. civ.. L'unico motivo del ricorso principale denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 257/92, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione i limiti di cui al citato decreto legislativo n. 277 del 1991, contro i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritenendo sufficiente la sussistenza del rischio ambientale, mentre, invece, l'unico rischio presupposto della rivalutazione contributiva richiesta è quello individuale, non considerato dal Tribunale. Censura l'estensione del beneficio in questione ai pensionati, affermata dal giudice del gravame, laddove ha ritenuto che "non può essere assunta a presupposto della rivalutazione contributiva l'attività di lavoro e tanto meno la sua attualità .." e che "la voluntas legis è stata dunque, inequivocabilmente, quella di far venir meno ogni distinzione (discriminante) fra personale in servizio e pensionati..". Critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della valutazione effettuata dal Contarp, organo tecnico dell'INAIL, che ha escluso la presenza di un rischio di esposizione tale da giustificare la richiesta del beneficio.
Anche il ricorso incidentale è articolato in un motivo, che denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 100,102, 112, 113 cod. proc. civ., degli artt. 74, 131, 132, 135 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, della legge 27 dicembre 1975 n. 780, e degli artt. 24 e 31 del d. lgs. n. 277 del 1991. L'INAIL deduce l'errore del giudice del merito per aver ritenuto anche esso ente legittimato passivo in ordine alla domanda dei lavoratori rivolta nei confronti dell'INPS per il riconoscimento di un beneficio pensionistico, per prestazioni cioè cui è tenuto soltanto l'INPS, e pur svolgendo l'INAIL, nel procedimento amministrativo diretto al riconoscimento del beneficio, un'attività, mediante il proprio organo tecnico (il Contarp), di accertamento del rischio di esposizione all'amianto, peraltro eventuale perché limitata ai lavoratori che ne avessero fatto richiesta. Poiché questo secondo ricorso pone una questione pregiudiziale, deve essere trattato prima del ricorso principale.
La questione sollevata dall'INAIL del difetto di legittimazione passiva è fondata alla stregua del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 19 giugno 2002 n. 8937, 25 febbraio 2002 n. 2677, 28 giugno 2001 n. 8859), secondo cui l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta giudiziale del lavoratore del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo con esposizione ultradecennale al rischio amianto, ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art., 1, primo comma, del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271) è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione, posto che la norma che da veste al diritto azionato finalizza il beneficio dell'accredito figurativo da essa previsto a una più rapida acquisizione dei requisiti di contribuzione utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria e non all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL.
Ed a nulla rileva l'attività devoluta a quest'ultimo ente, quale soggetto di specifica competenza tecnica, per l'attestazione ai lavoratori che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento amministrativo diretto ad ottenere la rivalutazione contributiva in questione, di accertamento del rischio di esposizione all'amianto e dell'attestazione dei relativi periodi, esaurendosi l'intervento dell'INAIL nell'assolvimento di tali incombenti, e senza che il parere espresso dall'ente, non vincolante in ordine alla rivalutazione contributiva invocata dai lavoratori, possa avere alcuna incidenza sulla individuazione del soggetto passivo interessato a contrastare la pretesa dei lavoratori, e nei confronti del quale può essere fatta valere la tutela giurisdizionale richiesta dai lavoratori, su cui si sostanzia la legittimazione passiva.
Pure fondata è la censura mossa dall'INPS con i due profili dedotti. Riguardo all'esposizione al rischio amianto, al quale è condizionata la rivalutazione contributiva in esame, questa Corte ha già chiarito in numerose decisioni (a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913, seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre non massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente, nel quale la stessa si svolgeva, presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art. 3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, deve dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, devono essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.
Riguardo alla individuazione dei beneficiari della rivalutazione contributiva, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante che qui va ribadito (cfr. fra le più recenti sentenze la n. 2932 del 26 febbraio 2003), ha evidenziato che la maggiorazione prevista dal richiamato art. 13, comma ottavo, non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ove ricorrano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.
Da tali principi si è invece discostato il Tribunale, avendo ritenuto da un lato che sia sufficiente ad integrare il presupposto del beneficio invocato dai lavoratori una esposizione ultradecennale al rischio amianto ambientale e non individuale, e senza alcun riferimento a livelli minimi di concentrazione delle polveri, e, dall'altro lato, che il beneficio spetti a tutti coloro che nel corso dell'attività lavorativa siano stati esposti a detto rischio, senza alcuna distinzione fra lavoratori in attività e lavoratori già pensionati.
La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio per quanto concerne l'INAIL, nulla disponendosi per le spese dell'intero processo in relazione ai rapporti processuali con i lavoratori e compensando quelle con l'INPS.
Per il resto deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale, nel procedere al riesame della controversia, dovrà attenersi ai principi innanzi esposti.
Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità fra lavoratori e INPS.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti dell'INAIL; nulla per le spese dell'intero processo relative al rapporto fra lavoratori e INAIL,;
compensa quelle fra INAIL e INPS;
cassa con rinvio in relazione al ricorso dell'INPS nei confronti dei lavoratori e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004