Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferibili, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta, quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria.
La mancata contestazione dell'addebito in conto corrente delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso l'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Bianchi di Roma, rep. n. 31644 dell'8/11/00;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, FULVIO DE GREGORIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3003/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato Del Bufalo per delega dell'Avvocato Tornabuoni depositata in udienza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Collina che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su incarico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo indicato come PS), il Credito Italiano s.p.a. emise alcuni assegni circolari non trasferibili in favore dei sigg.ri OL IN, LI RO ed ER EN, in pagamento di crediti previdenziali a costoro spettanti. Gli assegni, trasmessi mediante semplice lettera dal Credito Italiano ad un ufficio postale di Roma, entrarono però in possesso di terzi, i quali, con firme apocrife, li incassarono presso diverse filiali del medesimo istituto bancario.
L'PS, essendo stato citato in giudizio dai beneficiari di detti assegni e condannato a corrispondere loro la somma complessiva di L.37.763.180, evocò a propria volta in giudizio il Credito Italiano dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare alla rifusione, in proprio favore, dell'anzidetta somma, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi.
Con sentenza pronunciata il 6 dicembre 1995, il tribunale respinse la domanda, giacché ritenne che nessuna responsabilità fosse ascrivibile all'istituto di credito convenuto, ne' per quel che riguardava la fase di emissione e spedizione degli assegni bancari di cui s'è detto, ne' con riferimento alla successiva loro negoziazione.
La sentenza fu impugnata e la Corte d'appello di Roma, con decisione resa pubblica il 19 ottobre 1999, la riformò, condannando il Credito Italiano a pagare all'PS la somma di L. 38.383.985, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal 14 marzo 1983, nonché al rimborso delle spese processuali.
La corte d'appello condivise la valutazione del tribunale in ordine alla non sussistenza di una significativa responsabilità dell'istituto di credito nella fase di emissione e spedizione degli assegni circolari, poi incassati con falsa firma da soggetti che non ne avrebbero avuto titolo. Ritenne, però, che la responsabilità della banca derivasse proprio da quest'ultima circostanza, ossia dall'aver consentito l'incasso degli assegni a persone diverse dai prenditori, in violazione dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Per esimersi da tale responsabilità, la banca negoziatrice -
a giudizio della corte d'appello - avrebbe dovuto fornire la prova di aver pagato a chi, a seguito di diligente identificazione, si presentava come creditore apparente;
ma tale prova era invece mancata, ed anzi risultava che il pagamento di uno degli assegni fosse avvenuto in favore di un preteso pensionato, ignoto alla banca, unicamente sulla scorta di un documento d'identità molto recente che indicava una residenza assai lontana dal luogo di presentazione del titolo. Infondata fu poi ritenuta dalla corte - perché inconferente rispetto al mandato di pagamento dedotto in lite - l'eccezione di decadenza e prescrizione che il Credito Italiano aveva sollevato facendo leva sulla mancata contestazione, da parte dell'PS, dell'estratto conto inviatogli con indicazione dell'addebito degli importi recati dagli assegni circolari in discussione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Credito Italiano, formulando quattro motivi di doglianza, cui l'PS resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La responsabilità del Credito Italiano in ordine alla vicenda di cui si discute è stata ravvisata dalla corte d'appello, come s'è appena riferito, unicamente nella fase di negoziazione degli assegni circolari, a suo tempo emessi dal medesimo Credito Italiano e poi riscossi con false firme, presso diverse filiali dell'istituto di credito, ad opera di persone diverse dai veri beneficiari. La corte territoriale ha ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 43, comma 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. Questa norma non farebbe eccezione al principio generale per cui il pagamento eseguito senza colpa in favore del creditore apparente ha effetto liberatorio (art. 1992, comma 2, c.c.), ma tale effetto liberatorio non si sarebbe qui verificato: perché non è stata data la prova della mancanza di colpa della banca nell'identificazione dei presentatori dei titoli all'incasso, e perché, anzi, le modalità di pagamento di uno degli assegni incassati fraudolentemente denoterebbero una colpevole superficialità da parte dei funzionari dell'istituto di credito. Contro questi passaggi della sentenza impugnata si appuntano, in modo particolare, le critiche contenute nel primo motivo di ricorso, per violazione di legge e difetto di motivazione.
Sostiene infatti la banca ricorrente che la responsabilità attribuitale per la negoziazione degli assegni in discorso (a differenza di quella - peraltro ormai esclusa - che era stata ipotizzata in conseguenza dell'emissione e spedizione dei medesimi assegni) non può che avere natura extracontrattuale, giacché nessun rapporto cartolare si è mai intrecciato tra la banca stessa e l'PS. Ne deriverebbe che, secondo i principi generali da cui è disciplinata siffatta responsabilità, è a carico di chi pretende di essere risarcito l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, ivi compresa la asserita colpa del danneggiante. L'affermazione della corte d'appello, che ha invece collegato la responsabilità della banca alla mancata prova della diligente identificazione di chi ebbe a presentare gli assegni all'incasso, sarebbe perciò giuridicamente errata: poiché quel difetto di prova avrebbe dovuto risolversi in danno dell'istituto attore e non della banca convenuta.
Insufficiente ed incongrua sarebbe poi la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ravvisato estremi di negligenza nel pagamento eseguito in favore di persona identificata mediante un documento di data recente ed attestante una residenza lontana. Motivazione insufficiente, in quanto riferita all'incasso di uno solo dei diversi assegni di cui si tratta;
ed incongrua, non essendovi alcun criterio logico che consenta di attribuire minore attendibilità ad un documento d'identità rilasciato da pochi mesi in un luogo diverso da quello di presentazione del titolo.
2. Le censure cosi prospettate non colgono nel segno.
2.1. In primo luogo, occorre ricordare come la più recente giurisprudenza di questa corte abbia dato del menzionato art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario una lettura diversa da quella operata dalla corte d'appello e che, però, in concreto conduce alla medesima conclusione. Si è affermato, infatti, che detta norma, chiamando a rispondere chi abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c.. Non opera dunque, in casi siffatti, il principio in forza del quale è liberato il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, ed è perciò irrilevante ogni valutazione concernente l'elemento soggettivo della colpa del solvens, gravando comunque l'addebito di responsabilità sulla banca che abbia pagato a favore di persona non legittimata (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098; 6 luglio 2001, n. 9141;
12 marzo 2003, n. 3654).
Il collegio è consapevole del fatto che una parte della dottrina, nel commentare le decisioni da ultimo richiamate, ha messo in dubbio l'esattezza del principio ivi affermato ed ha manifestato la propria preferenza per il diverso orientamento cui erano ispirate molte precedenti pronunce di questa stessa corte (tra cui Cass. 11 ottobre 1997, n. 9888; 18 agosto 1997, n. 7658; 14 marzo 1997, n. 2303; e 6 dicembre 1994, n. 10460). La presente fattispecie non rende tuttavia necessario lo scioglimento di tali dubbi, perché, quando anche li si volesse in tutto o in parte condividere, si dovrebbe almeno convenire che la disposizione del citato art. 43 implica comunque - indipendentemente dai sottostanti rapporti tra le parti e dalla natura aquiliana o contrattuale della responsabilità implicata da tali rapporti - l'accollo al solvens dell'onere della prova di aver pagato l'assegno non trasferibile a persona che si presentava con i crismi del creditore apparente: tale, cioè, che la sua difettosa legittimazione non potesse essere riconosciuta nemmeno adoperando l'ordinaria diligenza. Qualsiasi diversa interpretazione renderebbe quella specifica previsione normativa priva di un effettivo significato e non saprebbe dar conto delle ragioni per le quali il legislatore, nell'evidente intento di rafforzare la sicurezza della circolazione degli assegni muniti di clausola di non trasferibilità, ha inserito nell'ordinamento la disposizione in esame.
2.2. Le considerazioni appena svolte, essendo stato accertato dal giudice di merito (nè essendo contestato) che il Credito Italiano non ha fornito in causa alcuna prova di una diligente identificazione delle persone cui gli assegni sono stati pagati, sono di per sè sole sufficienti a giustificare il rigetto del primo motivo di ricorso.
Converrà tuttavia ancora aggiungere un'ulteriore considerazione, per il rilievo che essa riveste anche in rapporto agli altri motivi di ricorso, di cui poi si dirà.
Non può trascurarsi che, nel caso di specie, la banca presso i cui sportelli sono stati posti all'incasso gli assegni circolari non trasferibili, che li ha pagati a persone diverse dai reali beneficiari, è anche la stessa banca che, per incarico dell'PS, quegli assegni ebbe ad emettere. La sua responsabilità nei confronti dell'istituto mandante, fornitore della provvista, non è cartolare, ma non per questo può essere considerata di natura aquiliana, giacché essa invece riposa pur sempre sulla convenzione in base alla quale gli assegni sono stati emessi: convenzione che implicava l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, e non di altri.
La corretta esecuzione del mandato conferito dall'PS al Credito Italiano non si esauriva, quindi, in questo caso, nella sola emissione dei titoli, ma ovviamente abbracciava anche la fase del relativo pagamento, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere cosi l'effetto liberatorio nei riguardi dei pensionati suoi creditori;
ed il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comportava, dunque, che la banca emittente non potesse esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'PS.
Ne risulta confermato che l'onere della prova liberatoria sarebbe stato comunque a carico della banca;
sicché perdono ogni rilievo le ulteriori considerazioni svolte dalla corte d'appello in ordine al raggiungimento della prova contraria, ed è perciò superfluo l'esame delle critiche rivolte dal ricorrente a tale (non decisivo) passaggio della motivazione dell'impugnata sentenza.
3. Il secondo motivo di doglianza, muovendo dal presupposto che la corte d'appello abbia implicitamente ravvisato una responsabilità aquiliana della banca negoziatrice dei più volte menzionati assegni circolari, mette capo a due diverse censure.
La banca ricorrente, anzitutto, lamenta errori di diritto e vizi di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso laddove, respingendo l'eccezione di decadenza per mancata contestazione dell'estratto conto inviato dalla banca all'istituto correntista, ha sbrigativamente affermato l'autonomia del rapporto di mandato rispetto a quello di conto corrente.
In secondo luogo, assume che, esclusa già in primo grado la responsabilità contrattuale della banca per negligenza nell'emissione e nella spedizione degli assegni di cui si discute, ogni possibile residuo nesso causale tra il comportamento successivo della stessa banca ed il danno subito dall'PS sarebbe stato reciso:
giacché comunque l'emissione di quegli assegni aveva comportato l'addebito in conto corrente del corrispondente importo, a prescindere dall'identità di chi li aveva poi effettivamente incassati.
4. Nemmeno tali censure colgono nel segno, anche se occorre correggere, o meglio precisare, la motivazione della sentenza impugnata.
Va anzitutto sottolineato che, contrariamente a quel che assume la banca ricorrente, la corte territoriale non ha affatto qualificato in termini extracontrattuali l'accertata responsabilità della banca medesima nei confronti dell'PS (nè ha rilievo, al riguardo, l'eventuale errore commesso dalla parte attrice nel definire il nomea, iuris della propria pretesa). Manca invero, nella sentenza, una precisa indicazione del titolo - aquiliano o contrattuale - della responsabilità; ma tanto l'espresso richiamo all'art. 1218 c.c., quanto i ripetuti riferimenti al mandato, inducono a ritenere che la fattispecie sia stata inquadrata dal giudice d'appello nell'ambito della responsabilità da contratto. E si è già visto che tale inquadramento è corretto.
Dunque, il rapporto in base al quale sono stati emessi gli assegni circolari di cui si discute, intercorso tra l'PS ed il Credito Italiano, ha avuto carattere contrattuale, ed è pacifico che le sue risultanze sono confluite nel conto corrente di cui l'istituto previdenziale era titolare presso detta banca. Non ne discende, tuttavia, che l'eccezione di decadenza prospettata dal Credito Italiano, con riferimento alla mancata contestazione dell'estratto conto a suo tempo inviato all'PS, fosse fondata e dovesse perciò essere accolta dalla corte d'appello.
È noto, infatti, che l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le poste del conto, giacché i titoli contrattuali che ne sono a base rimangono regolati dalle norme generali che ad essi si riferiscono (cfr., tra le tante, Cass. 25 luglio 2001, n. 10129). Tanto meno, dunque, è sostenibile che la mancata contestazione dell'addebito in conto delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca precluda al cliente di far valere poi, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.
Palese è, inoltre, l'infondatezza del rilievo concernente il difetto di nesso causale tra l'addebito mosso alla banca ed il danno sofferto dal correntista PS. Quel danno, infatti, non è ovviamente costituito dall'addebito in conto dell'importo degli assegni circolari emessi dal Credito Italiano, su incarico dell'PS medesimo, per assolvere obbligazioni verso terzi a quest'ultimo facenti capo. È costituito, invece, dal fatto che l'istituto previdenziale ha dovuto subire un doppio esborso, perché dopo aver sopportato tale previsto addebito, ha dovuto nuovamente far fronte alle proprie obbligazioni, non validamente estinte mediante l'emissione dei predetti assegni. E non è discutibile che, se il mandato conferito al Credito Italiano fosse stato diligentemente eseguito anche nella fase del pagamento degli assegni, impedendo così che di tali titoli potessero beneficiare persone diverse dai veri titolari dei diritti previdenziali, quel doppio esborso non si sarebbe reso necessario.
5. Col terzo e quarto motivo del ricorso l'attenzione si sposta sul quantum della condanna subita dalla banca ricorrente. Il quarto motivo afferisce al capitale, il terzo agli accessori:
interessi e rivalutazione. Ragioni di carattere logico suggeriscono dunque di esaminarli in ordine inverso.
5.1. Nel quarto motivo, denunciando una violazione del divieto di domande nuove in appello non rilevata dalla corte territoriale, la banca ricorrente osserva che l'originaria pretesa fatta valere dall'istituto attore ammontava a L. 37.763.180, e lamenta che, invece, l'importo della condanna chiesta nell'atto d'appello - e poi irrogata dall'impugnata sentenza - sia stato indebitamente maggiorato sino a L. 38.383.985.
5.1.1. Il vizio prospettato è di natura procedurale. Per prenderne cognizione si impone dunque l'esame diretto degli atti dei due gradi del processo di merito.
Da tale esame si deduce che l'istituto attore corresse sin dal primo grado l'importo erroneamente richiesto nell'atto di citazione, emendando la domanda all'udienza del 19 aprile 1988, senza obiezioni da parte della convenuta. A tale emendamento lo stesso attore fece poi espresso riferimento nell'atto d'appello, nuovamente senza reazioni di controparte.
Trattandosi della mera correzione di un errore materiale da cui era affetta l'indicazione della cifra menzionata in citazione, senza alcuna modifica dei fatti posti a base della domanda, ed essendovi stata altresì una tacita accettazione del contraddittorio sul punto sin dal primo grado, appare evidente che il denunciato vizio di ultrapetizione in appello non sussiste.
5.2. Con il terzo mezzo, il Credito Italiano prospetta profili di censura diversi.
Lamenta, anzitutto, che interessi e rivalutazione non avrebbero dovuto esser computati, a suo carico, a partire dalla data della sentenza del pretore che aveva condannato l'PS a corrispondere di nuovo, in favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme a suo tempo portate dagli assegni da altri abusivamente incassati. Aggiunge, poi, che vi sarebbe stata violazione dell'art. 1224 c.c., essendo stata disposta la rivalutazione del credito dell'PS senza che questi avesse dato la benché minima prova del maggior danno sofferto. Nè, infine, avrebbero potuto esser cumulati interessi moratori e rivalutazione.
5.2.1. La doglianza in tema di maggior danno ex art. 1224 non è però fondata, perché il credito azionato ha origine risarcitoria e, dunque, natura di credito di valore.
Il cumulo tra rivalutazione ed interessi, contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, nei crediti di valore è del tutto normale, fermo restando che gli interessi non possono essere calcolati sin dall'origine sulla somma rivalutata, ma vanno determinati in relazione ai singoli periodi di tempo nei quali la soma si incrementa nominalmente per effetto degli indici di rivalutazione, o in base ad un indice medio (cfr., tra le altre, Cass. 1 luglio 2002, n. 9517).
5.2.2. Appare invece fondato il rilievo critico concernente la data da cui la corte d'appello ha fatto decorrere interessi e rivalutazione, erroneamente identificata con quella della sentenza del pretore che ha condannato l'PS al nuovo pagamento degli importi recati dagli assegni malamente incassati.
Il credito risarcitorio fatto valere in questo giudizio, come già ripetutamente sottolineato, si riferisce al danno subito dall'PS per aver dovuto sopportare di nuovo un esborso che non sarebbe occorso se il Credito Italiano avesse diligentemente adempiuto il mandato conferitogli. Il danno consiste, quindi, in tale nuovo esborso, ed il conseguente credito risarcitorio non può essere sorto in un momento precedente a quello in cui il medesimo danno si è prodotto, ossia prima di quell'esborso. Pertanto, avendo l'PS eseguito il pagamento in favore degli aventi diritto dopo che è stata emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna del pretore, immediatamente esecutiva, il danno non può essersi verificato - ed il relativo ereditò risarcitorio non può essere sorto - al momento dell'emissione di quella sentenza, ma solo in un momento successivo. Peraltro, trattandosi di un'obbligazione derivante da responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, gli interessi legali (e la connessa rivalutazione monetaria) - sulla somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono non dall'evento dannoso, bensì dal primo atto successivo di costituzione in mora del debitore o, in difetto, dalla data della domanda giudiziale (cfr., ex multis, Cass. 25 settembre 1997, n. 9415). Ma, poiché l'esame del ricorso e della sentenza impugnata non consentono d'identificare ne' il momento in cui il danno si è verificato (cioè quello in cui l'PS ha effettuato l'esborso dovuto in base alla condanna inflittagli dal pretore), ne' se e quando vi sia stato un successivo atto di messa in mora del Credito Italiano, anteriore alla citazione che ha dato origine al presente giudizio, è giocoforza annullare sul punto la decisione della corte d'appello e rinviare la causa ad altra sezione della stessa corte che opererà tali accertamenti e si pronuncerà in conformità al principio di diritto sopra richiamato.
6. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso;
rigetta le rimanenti censure prospettate da parte ricorrente;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003