Sentenza 6 luglio 2001
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- 1. Le Sezioni Unite sulla responsabilità (per colpa) della Banca ex art. 43 Legge assegniDi Michael Lecci · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9141 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
- 9 141/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD CAS Oggetto RESP. BANCA PER PAGAMENTO ASSEGNO NON Composta dagli 11.mi Sigg.ri Magistrati: TRASF. R.G.N. 16197/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 21060 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 3212 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 07/03/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3, dali 6 LUG. 211 UNICREDITO ITALIANO Spa, denominazione assunta IL CANCELLIERE CREDITO ITALIANO Spa, a seguito di scissione parziale in persona di UNICREDITO Spa in CREDITO ITALIANO Spa, 3000 CANCELLERIAdel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso l'avvocato FRANCO LA GIOIA, che lo rappresenta e 00122995 difende unitamente all'avvocato GAETANO DE SIMONE, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 2001 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in 611 rappresentante pro tempore, persona del legale 1 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, FULVIO DE GREGORIO, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POSTE, NS DR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5356/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Panini con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 21.04.1992, il Pretore di Napoli, dopo aver accertato che un assegno circolare non trasferibile intestato al nome di ND AN, inviato dal Credito Italiano al destinatario a mezzo di posta raccomandata per incarico dell'Istituto della 2 Previdenza Sociale, non era pervenuto al AN ed era stato pagato presso gli sportelli del Credito a persona diversa qualificatasi per l'intestatario e identificata dal cassiere a mezzo di una carta di identità rivelata- si poi falsa, aveva condannato l'Inps al pagamento dell'importo dell'assegno in favore del AN e il Credito nei confronti dell'Inps per l'affermata respon- sabilità contrattuale della banca per inadempimento al mandato conferitole dall'Istituto. Il Credito Italiano propose appello avversO la sentenza. La Corte territoriale rigettò il gravame, confermando nel dispositivo la sentenza del Pretore, mutandone la ratio decidendi "in ordine alla natura della responsabilità della banca nell'identificazione del possessore del titolo". La Corte di merito, richiamandosi al disposto - secondo il quale "il dell'art. 1992 comma 2° C.C. debitore, che senza dolo o colpa grave, adempie la pre- stazione nei confronti del possessore, è liberato, an- che se questi non è il titolare del diritto ha, in- fatti, ricondotto la responsabilità del Credito Italia- no alla negligente identificazione del presentatore dell'assegno, avendo ritenuto che l'annotazione sul ti- tolo degli estremi del documento di identificazione (la carta di identità) esibito dal presentatore non costi- 3 tuisse operazione idonea a far escludere la colpa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione l'Unicredito Italiano S.p.a.. Previdenza Sociale, Co- Resiste l'Istituto della stituitosi con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "violazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c. nonché l'omessa motivazione su punto decisivo". Deduce che appunto con violazione delle norme suindicate la Corte di merito aveva mutato il titolo di responsabilità di essa banca, individuato dal Pretore nell' inadempimento del rapporto di mandato in relazio- ne all'obbligo di assicurare la consegna dell'assegno al destinatario ed in conseguenza della mancata rice- zione da parte di quest'ultimo onde si configurava l'eventuale colpa del cassiere per come irrilevante l'errata e negligente identificazione del presentatore, e, invece, dalla Corte proprio in quest'ultima cir- costanza, senza che l'Inps avesse richiamato nel giudi- zio di appello, come il disposto dell'art. 346 c.p.c. invece imponeva, la responsabilità di essa banca per il pagamento dell'assegno. Ne fa discendere la violazione dell'art. 112 c.p.c., nel giudizio di appello, per avere la Corte di merito "incentrato tutta la sua decisione su argomenta- zioni rispetto alle quali si erano verificate le pre- clusioni di cui all'art. 346 c.p.c."laddove essa avreb- be dovuto procedere unicamente al riesame della possi- bile responsabilità di essa banca nell'esecuzione del mandato, in relazione all'emissione e all'effettivo re- capito dell'assegno al destinatario. Il motivo è infondato. Il principio giuridico cui il ricorrente si ri- secondo il quale allorché in primo grado la chiama parte abbia ottenuto l'accoglimento della domanda sulla base di alcuni soltanto dei fatti dedotti e, in sede di appello proposto dall'altra parte, essa non abbia espressamente richiesto la valutazione anche degli al- tri fatti non considerati (ovvero ritenuti non provati o privi di rilevanza giuridica dal primo giudice, il giudice di appello non può, rigettando il gravame, ac- cogliere la domanda sulla base di questi ultimi fatti - non può trovare applicazione nel caso di specie, at- teso che, costituendosi in giudizio di appello, l'Istituto, ebbe a richiamare quei fatti che costitui- vano proprio la ragione giuridica posta dal giudice dell'appello a fondamento della sua decisione. Si leg- 5 ge, infatti, nella comparsa (pag. 4 e 5) che l'Istituto invocava i rapporti giuridici contrattuali esistenti tra esse parti" (id est: esso Istituto e il Banco) ar- "gomentando nel senso che in virtù degli stessi rappor- ti il Credito Italiano, effettuando pagamenti a persona diversa dal AN, era da considerare quale unico re- sponsabile non avendo adempiuto ai propri doveri con- trattuali con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1218 c.c.), senza dire degli altri aspetti di na- tura extracontrattuale, chiara espressione del compor- tamento colpevole da essa tenuto“. Dunque, il denunziato vizio di ultrapetizione, ex artt. 112 e 346 c.p.c., non sussiste. Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo a mezzo del quale è denunciata ancora la violazione de- gli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 1710 c.c. nonché l'omessa motivazione su punto decisivo in relazione al titolo di responsabilità connesso all'invio dell'assegno а mezzo posta, questione superata dalla diversa ragione giuridica che la Corte di Appello ha dato alla riconosciuta fondatezza della domanda propo- sta dall'Inps. Il terzo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 92 della legge assegni (r.d. n. 1736 del 1933), dell'art. 1992 C.C. e 6 dell'art. 420 del r.d. n. 827 del 1924, come modificato dal D.p.r. n. 904 del 1976 e dall'art.2 della legge n. 428 del 1985, nonché l'insufficiente, illogica e con- traddittoria motivazione sul punto riguardante la pre- sunta mancanza di diligenza di esso Credito Italiano nell'accertamento della falsificazione del documento di riconoscimento presentato dal portatore dell'assegno". La tesi della ricorrente, svolta anche attraverso richiami alla giurisprudenza di questa Corte (le sen- tenze n. 4087 del 1992, nn. 7307 e 146 del 1994, n. 13013 del 1996 n. 9249 e n. 9888 del 1997), è nel sen- so che l'art. 43 della legge assegni debba armonizzarsi con la norma dell'art. 1998 c.c. escludendosi di conse- guenza che si configuri la responsabilità della banca allorché non vi sia dolo o colpa nella identificazione del presentatore del titolo e che nessuna colpa si configuri per l'identificazione a mezzo di una carta di identità di colui che appaia legittimato a pretendere il pagamento. Anche tale motivo è infondato, seppur l'infondatezza delle censure emerge rispetto non al ti- tolo di responsabilità (la colpa nella identificazione del presentatore dell'assegno) fissato dalla Corte di merito bensì alla norma dell'art. 43 della legge as- segni e alla diversa interpretazione che questa Corte 7 ne ha dato con la sentenza n. 1098 del 1999, nel senso che non è liberatorio il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, anche quando il banchiere, senza colpa alcuna, sia incorso in errore nella identificazione del prenditore stesso, pa- gando a colui che soltanto appariva come legittimato. Tale sentenza, confermata da pronunce successive, spiega che la norma dell'art. 43 della legge assegni, nel disporre che colui che paga un assegno non trasfe- ribile a persona diversa dal prenditore (o dal banchie- re giratario per l'incasso) risponde del pagamento, re- gola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina gene- rale del pagamento dei titoli di credito con legittima- zione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni, di cui all'art. 1189 c.c. che libe- ra il debitore il quale esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca non è liberata dal pagamento eseguito in favore del non legittimato anche а prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore circa l'identificazione del prenditore. Ora la norma dell'art. 43 1.a. non può non es- sere assunta anche a regola della responsabilità del- la banca, 1'Unicredito s.p.a. nel caso di specie, nei 8 confronti di colui che ad essa abbia dato incarico (mandato) e dell'emissione dell'assegno non trasferibi- le in favore di un soggetto e del pagamento dello stes- SO a quest'ultimo e non ad altri, atteso che la norma 66000 dell'art. 43 si configura come regola giuridica di di- [FOT. 3110000 sciplina del fatto (il pagamento a persona diversa dal legittimato) nel quale si identifica l'inadempimento del mandato. E in tal senso resta corretta la motivazione del- sentenza ora impugnata che la responsabilità della la invece irrile- banca ha basato sull'accertata colpa vante - nella identificazione del presentatore. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese. Wheek.
P.Q.M.
fer to La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo. Condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione liquidate in lire 50.000 oltre lire 1.000.000 per onorario. Così deciso addì 7 marzo 2001 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presisfente Walter Celentano UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1-5 OTT. 2001 a 45742 10.000 (lire trecento p. Il Dirigente Area Serviat (Dott.ssa Maria Grazie UFPPO) Il Responsabile Servizie Atti Gadiziari (Dr. M. RACCICEINI 5 1 A M