Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3654
CASS
Sentenza 12 marzo 2003

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L'art. 43 del R.D. n.1736 del 1933, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto di diritto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall'art. 1189 cod. civ. - che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente -, con la conseguenza che la banca, nell'effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di quest'ultimo.

Nel quadro dei rapporti creati dall'emissione di un assegno circolare non trasferibile, nell'ambito dei quali l'emittente è l'obbligato diretto nei confronti del portatore (cui spettano, conseguentemente, le due azioni, diretta contro l'emittente, di regresso contro gli altri firmatari del titolo), la prescrizione dell'azione contro l'emittente di cui al secondo comma dell'art. 84 R.D. 1736/1933 (di durata triennale) ha riguardo, alla sola azione proposta contro l'emittente per l'esazione del credito rappresentato dal titolo, restando, a tale, più breve termine del tutto estranea la prescrizione dell'azione che il legittimo portatore proponga, per responsabilità extracontrattuale, sul fondamento dell'art.43 della stessa legge ass., allorché l'assegno non trasferibile sia pagato a persona diversa dal prenditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3654
Data del deposito : 12 marzo 2003

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