Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 2
L'art. 43 del R.D. n.1736 del 1933, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto di diritto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall'art. 1189 cod. civ. - che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente -, con la conseguenza che la banca, nell'effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di quest'ultimo.
Nel quadro dei rapporti creati dall'emissione di un assegno circolare non trasferibile, nell'ambito dei quali l'emittente è l'obbligato diretto nei confronti del portatore (cui spettano, conseguentemente, le due azioni, diretta contro l'emittente, di regresso contro gli altri firmatari del titolo), la prescrizione dell'azione contro l'emittente di cui al secondo comma dell'art. 84 R.D. 1736/1933 (di durata triennale) ha riguardo, alla sola azione proposta contro l'emittente per l'esazione del credito rappresentato dal titolo, restando, a tale, più breve termine del tutto estranea la prescrizione dell'azione che il legittimo portatore proponga, per responsabilità extracontrattuale, sul fondamento dell'art.43 della stessa legge ass., allorché l'assegno non trasferibile sia pagato a persona diversa dal prenditore.
Commentari • 6
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ISSN 2385-1376 La banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell'obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art.43 r.d. 21 dicembre 1933. La responsabilità della banca per inosservanza del disposto dell'art.43 r.d. 21 dicembre 1933, n.1736, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AH UR ALIMENTARI RIUNITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 2/B, presso l'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMASO GALLETTO, giusta procura speciale per Notaio Rosa Voiello di Genova rep. 65992 del 27/04/00;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 3, presso l'avvocato VLADIMIRO BERTOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Davide Croff di Venezia rep. 120735 del 9 giugno 2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2873/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Martini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Bertozzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
È comparso l'Avvocato De Angelis, difensore della resistente Banca Nazionale del Lavoro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico atto di citazione, notificato il 22.11.1998, la S.p.a. Generale Ristorazioni (di seguito GR) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro e la Cassa Rurale ed Artigiana di Roma per sentirne affermare la responsabilità, con conseguente condanna alla corresponsione in suo favore dei relativi importi (come precisati), in ordine al pagamento, eseguito in favore di tale EP RI, presso la Cassa identificato con firma "per conoscenza e garanzia" da ZO AN, di un numero di assegni circolari "non trasferibili" - nove presso la BNL e tre presso la Cassa - emessi tutti dalla BNL e intestati ad essa società attrice, rispetto alla quale il RI era privo di ogni potere di rappresentanza.
Le banche convenute si costituirono in giudizio ed eccepirono entrambe, secondo una comune linea di difesa, a) la prescrizione dell'azione ex art. 84 l.a., b) l'infondatezza nel merito della domanda atteso che il RI all'atto del pagamento, aveva il possesso dei titoli e si mostrava legittimato ad incassarli nella qualità di rappresentante della società attrice viste la mansioni dirigenziali da lui svolte proprio in quel rapporto (esecuzione di lavori presso il Senato) che aveva impegnato la società G.R. e nel quale trovava causa l'emissione e la riscossione degli assegni. La Cassa provvide, dopo autorizzazione del g.i., alla chiamata in causa del fidefaciente AN il quale si costituì a sua volta sollevando eccezione di prescrizione dell'azione ed eccependo la sua estraneità alla negoziazione degli assegni. Lo stesso provvide a chiamare in causa il RI, volendo da questo essere tenuto indenne da ogni pretesa delle controparti.
Il RI restò contumace.
Con sentenza del 14.12.1993, il Tribunale così provvide:
1) rigettò la domanda nei confronti della Cassa e conseguentemente le domande di garanzia, ritenendo a) che il titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. era stato introdotto tardivamente, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale;
b) che rispetto all'azione che trovava titolo nella norme della legge assegni, la Cassa difettava di legittimazione passiva, dovendo ritenersi che tale responsabilità fosse da imputare soltanto alla banca emittente degli assegni, l'unica che in effetti ne eseguiva il pagamento, mentre la banca girataria per l'incasso non eseguiva tale pagamento ma si limitava a curarne la riscossione con la presentazione dei titoli in stanza di compensazione, ove il pagamento avveniva da parte della banca emittente.
2) accolse la domanda nei confronti della BNL limitatamente ad uno soltanto degli assegni da questa pagati - quello n. 196760785 emesso il 05.07.1984 in data posteriore al termine finale di prescrizione di cui all'art. 84 legge assegni;
ritenne che per gli altri otto assegni la prescrizione si fosse verificata, dovendo escludersi la ricorrenza della causa di sospensione invocata dall'attrice ex art. 2941 n. 8 c.c.. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 12.10.1999, confermò integralmente tale sentenza, così rigettando il gravame interposto dalla S.r.l. AH DU - Società Alimentari Riunite quale successore generale della originaria società attrice, a seguito di fusione per incorporazione.
La stessa Soc. AH DU ricorre ora per cassazione avverso la sentenza suddetta.
Resistono con controricorso sia la Banca Nazionale del lavoro sia la Banca di Credito Cooperativo, nuova denominazione della Cassa Rurale ed Artigiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha formulato sette motivi di ricorso svolgendo le seguenti censure:
1^ - Omesso esame di punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. 21.12.1933 n. 1736. Contraddittorietà della motivazione tra l'accertamento dei fatti, contenuto nella stessa sentenza relativamente alla intestazione degli assegni e alle modalità del pagamento, e l'espressione secondo la quale nella corretta esecuzione dell'attività di identificazione del portatore degli assegni.... non è del resto contestata".
2^ - Omesso esame di punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 - contraddittorietà della motivazione circa la contestata legittimità dell'uso della clausola "per conoscenza e garanzia" nell'attività di identificazione del presentatore degli assegni. 3^ - Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 84 e 86 del r.d. n. 1736/1933 - falsa applicazione degli artt. 43, 45 e 46 del r.d. n. 1669 del 1933 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. La
sentenza è censurata per la mancata o erronea applicazione al caso di specie della norma dell'art. 43 della legge assegni (come d'ora in avanti sarà indicato il r.d. n. 1736 del 1933), per l'esclusione della responsabilità della Cassa, che provvide al pagamento di alcuni assegni quale girataria per l'incasso, per la mancata individuazione della responsabilità di natura extracontrattuale estesa erga omnes nel caso di pagamento dell'assegno non trasferibile a persona non legittimata sulla base del tenore letterale dell'assegno, per l'erronea applicazione al caso di specie del termine di prescrizione previsto dall'art. 84 l.a. invece che del termine di cui all'art. 2947 c.c. in tema di risarcimento da responsabilità aquiliana.
4^ - violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 84 e 86 legge assegni - violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c.. Sono svolte censure del medesimo tenore di quelle di cui al motivo precedente, rimarcandosi l'erroneità della sentenza impugnata in punto di prescrizione dell'azione proposta nei confronti delle due banche.
5^ - violazione e falsa applicazione del principio giuridico "jura novit curia" - violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e delle regole e dei principi in tema di mutatio ed emendatio libelli motivazione insufficiente, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto come introduzione di una domanda nuova, e perciò inammissibile, la prospettazione, fatta da essa ricorrente sulla base dei medesimi fatti originariamente dedotti, della responsabilità extracontrattuale degli istituti bancari. 6^ - violazione e falsa applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. per avere la Corte romana erroneamente disatteso l'eccezione di sospensione della prescrizione.
7^ - Omesso esame di punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 ult. comma c.c. - omessa motivazione relativamente alle circostanze di fatto dedotte come eventi interruttivi della prescrizione.
I motivi suindicati consentono l'enucleazione delle seguenti specifiche censure:
erroneamente fu applicata all'azione proposta, in quei termini in cui la stessa risultava identificabile sulla base dei fatti dedotti, la prescrizione triennale di cui all'art. 84 della legge assegni (r.d. n. 1736 del 1933);
erroneamente era stata ritenuta sussistente una violazione del disposto degli artt. 183, 184 c.p.c. nella prospettazione di una responsabilità extracontrattuale della banca per il pagamento a non legittimato di assegni muniti di clausola di non trasferibilità;
ritenuta di tale natura la responsabilità che discende dalla violazione dell'art. 43 l.a., errò la Corte di merito nel ritenere che detta responsabilità non coinvolgesse, oltre che la banca emittente, anche la banca che aveva provveduto al pagamento quale girataria per l'incasso.
Dette censure investono i passaggi decisivi della sentenza impugnata la quale ha infatti deciso a) che la banca girataria per l'incasso, in quanto estranea all'operazione di pagamento dell'assegno, limitandosi essa "a curarne la riscossione", difetti di legittimazione passiva" sia con riferimento ad una sua responsabilità ai sensi della legge assegni, sia con riferimento ad una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; b) che l'allegazione di una responsabilità extracontrattuale costituiva oggetto... di una domanda nuova, "in quanto proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale", e dunque inammissibile, così confermando anche su tale punto la sentenza del tribunale;
c) che al caso di specie si applicava la prescrizione triennale prevista dall'art. 84 della legge assegni, confermando sul punto la decisione del primo giudice.
Le censure stesse, su tali punti, sono fondate.
1. I primi due commi dell'art. 84 della legge assegni dispongono che "il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione" e che "l'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione".
Nel quadro dei rapporti creati dall'emissione dell'assegno, nell'ambito dei quali l'emittente è l'obbligato diretto nei confronti del portatore (al quale spettano le due azioni: diretta contro l'emittente e di regresso contro gli altri firmatari dell'assegno), la prescrizione indicata dal comma secondo riguarda l'azione contro l'emittente per l'esazione del credito rappresentato dal titolo. A tale prescrizione è invece del tutto estranea l'azione che il legittimo portatore proponga sul fondamento dell'art. 43 della stessa l.a. allorché l'assegno non trasferibile sia pagato a persona diversa dal prenditore.
La sentenza ora impugnata ha, dunque, erroneamente applicato al caso di specie il suddetto termine di prescrizione triennale.
2. La società attrice aveva dedotto, con l'atto di citazione, "che assegni circolari ad essa intestati, emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro e muniti di clausola di non trasferibilità, erano stati pagati, nove dalla stessa BNL e tre dalla Cassa Rurale e Artigiana di Roma girataria per l'incasso, ad un terzo non legittimato, ossia a tale EP RI, il quale, benché del tutto sfornito di poteri di rappresentanza di essa società, al momento dell'incasso aveva apposto la sua sottoscrizione sotto un timbro recante la dicitura Generale Ristorazione S.p.a."; la stessa attrice aveva richiesto (v. le conclusioni dell'atto di citazione che, rimasti senza esito l'invito e la diffida di pagamento dell'importo degli assegni, che essa aveva inoltrato ai due istituti bancari, questi fossero "condannati a corrispondere le somme tutte portate dagli assegni circolari non trasferibili descritti in parte narrativa e dai medesimi indebitamente pagati a terzi.....".
Questo essendo il tenore della domanda giudiziale ed essendo nell'atto di citazione esposti e precisati in tutta evidenza i fatti e le ragioni giuridiche che sostenevano la domanda stessa, è evidente l'erroneità della decisione dei giudici di merito sul punto della novità della prospettazione, ad opera dell'attrice, di una responsabilità extracontrattuale delle banche convenute. Secondo i fatti dedotti, la domanda si lasciava immediatamente ricondurre alla norma dell'art. 43 l.a., essendo appunto dedotto il pagamento a terzi non legittimati degli indicati assegni circolari non trasferibili, spettando al giudice, peraltro, la qualificazione giuridica della domanda proposta e la concreta individuazione, secondo la norma di legge, ad ogni effetto, della natura della responsabilità degli istituti bancari convenuti.
Fondatamente dunque la ricorrente denuncia la violazione tanto del principio giuridico jura novit curia quanto degli artt. 183 e 184 c.p.c. atteso che a) le circostanze di fatto sulla base della quale il giudice di merito avrebbe configurare il titolo di responsabilità dei soggetti ai quali i fatti (il pagamento a terzi non legittimati degli assegni circolari non trasferibili) venivano addebitati, erano quelle stesse che già l'attrice aveva dedotto con la citazione introduttiva, b) nessun diverso petitum era stato formulato, c) non si configurava violazione delle norme suindicate per la prospettazione di una questione giuridica, quale la natura della responsabilità che dai fatti stessi discende secondo la norma di legge (onde appare addirittura superfluo, per il caso di specie, ricordare che "la mutatio libelli non consentita è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di alterare il regolare svolgimento del processo, e che sussiste, invece, soltanto una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incida sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio: in termini Cass. n. 9239 del 2000). Che la responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 43 l.a. sia di natura extracontrattuale e che la stessa coinvolga anche la banca girataria per l'incasso è principio giuridico costantemente affermato da questa Corte (v. le sentenze n. 4187 del 1987, n. 10111 del 1993, n. 1641 del 1996, n. 1023 del 1998, n. 1087, n. 11976 del 1999). La pronuncia n. 1098 del 1999 ha poi precisato che l'art. 43 l.a., applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a carico del solvens), sicché nella ipotesi anzidetta, "la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato.... a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore". Restano così accolti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso.
Fondato, e meritevole di accoglimento, è anche il primo motivo segnatamente con riferimento sia alla censura di "omesso esame su punto decisivo", atteso che alla questione che la società attrice aveva proposto con il primo motivo di gravame (riportato a pag. 12 della sentenza impugnata) la Corte di merito non ha dato risposta, per di più erroneamente identificando l'aspetto giuridico di decisivo rilievo, connesso a ciò che l'attrice aveva dedotto non già in relazione alla identificazione personale di colui (il RI) che gli assegni aveva presentato per l'incasso ed effettivamente incassato bensì alla carenza, in capo a costui, di ogni potere di rappresentanza di essa società attrice, intestataria degli assegni e la cui denominazione figurava apposta (a mezzo di un timbro) sugli assegni (v. Cass. n. 9607 del 1991 e n. 12177 del 1997 circa l'onere della banca di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 l.s., al controllo della coincidenza del presentatore con il prenditore e dunque di acquisire prova della rappresentanza allorché l'assegno non trasferibile sia presentato per l'incasso da persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di una rappresentanza negoziale). Il secondo motivo pone una questione non rilevante.
Atteso che, secondo la stessa sentenza della Corte di merito, non costituiva punto controverso che gli assegni fossero stati pagati, dall'una e dall'altra banca, al suddetto RI, avendo le stesse banche (v. pag. da 6 ad 8 della sentenza) dedotto di aver pagato a quest'ultimo "in quanto possessore degli assegni e apparente legittimato a rappresentare la società attrice in virtù "delle mansioni dirigenziali da lui svolte proprio nella esecuzione di quel lavoro dal quale derivava la riscossione degli importi degli assegni" (così la Cassa di Risparmio) e sulla base dei "precedenti rapporti di rappresentanza intercorsi con la società attrice" (così la B.N.L.), non è in questione l'uso - se legittimo o non nella circostanza del pagamento degli assegni - della formula "per conoscenza e garanzia". Secondo la prospettazione dell'attrice, recepita dunque dalle convenute, la quaestio juris riguardava, infatti, non l'identificazione personale del RI bensì, rispetto alla dedotta responsabilità ex art. 43 l.a., l'accertamento in capo allo stesso dei poteri di rappresentanza della società intestataria degli assegni.
Sulla base dei motivi accolti la sentenza va dunque cassata con rinvio.
Restano assorbiti i motivi sesto e settimo, atteso che la questione della sospensione della prescrizione è stata valutata dalla Corte di merito soltanto in relazione al termine triennale di cui all'art. 84 l.s., mentre nemmeno è dedotto che essa abbia rilevanza anche in ordine al diverso termine di cui all'art. 2947 c.c.. Il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto dinanzi riportati - sui punti a) della non applicabilità all'azione spiegata dall'attrice nel caso di specie della prescrizione ex art. 84 l.a., b) della insussistenza nello stesso caso di specie, di un'ipotesi di mutatio libelli non consentita, c) della responsabilità tanto del banchiere emittente dell'assegno circolare non trasferibile, quanto del banchiere giratario per l'incasso, in quei termini posti dalla sentenza di questa Corte n. 1098 del 1999 - sulla base dei quali sono stati accolti i motivi del ricorso. Lo stesso giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003