CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40369 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IR SS nato a [...] il [...] VI IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per esser estinto il reato per intervenuta remissione della querela;
uditi gli Avv. Valentina Scuderoni, in sostituzione dell'Avv. Pasquale Pantano, nell'interesse di RE AS, e GI SO, nell'interesse di TI AN, che hanno concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di entrambi gli imputati alle pene di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40369 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/09/2023 febbraio 2022, nei confronti di RE AS e TI AN, in ordine al reato di appropriazione indebita di arredi e oggetti di valore loro affidati in custodia, mai restituiti alla costituita parte civile, commessi nell'anno 2018. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati con motivi in parte comuni e sovrapponibili. 3. La difesa dell'imputato RE ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. peri., e vizio della motivazione circa la tardività della querela. 3.1. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., per l'errata applicazione delle regole fissate dall'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della prova indiziaria. 3.2. Con il terzo motivo ha dedotto l'errato riconoscimerto della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, ex art. 61 n. 7 cod. pen., censurando altresì l'operato giudizio di bilanciamento. 3.3. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge riguardante la determinazione della pena da irrogare, avendo fatto riferimento nell'individuazione della pena base alla cornice edittale prevista dall'art. 646 cod. pen., nella versione scaturente dalle modifiche apportate dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, disciplina introdotta in momento successivo rispetto al verificarsi del reato oggetto di addebito. 3.4. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 539 e 540 cod. proc. pen., quanto alla condanna al pagamento della provvisionale. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato TI deducendo, con argomenti del tutto analoghi a quelli esposti con i corrispondenti motivi dal ricorrente RE, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. e vizio della motivazione, quanto al profilo della tempestività della querela;
con il secondo motivo, la violazione di legge quanto all'operato trattamento sanzionatorio;
con il terzo motivo la violazione di legge quanto alla condanna al pagamento della provvisionale. 5. Con note depositate il 14 ed il 26 luglio 2023 i difensori degli imputati hanno depositato copie autentiche del verbale di remissione della querela operata dal procuratore speciale della parte civile e dei verbali di accettazione della remissione sottoscritti dagli imputati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va immediatemente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod. pen., poiché «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); tempestività che risulta dal contenuto del fascicolo processuale, così come risulta dai documenti allegati alle note depositate la regolarità degli atti di remissione ed accettazione, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., i querelati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/9/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per esser estinto il reato per intervenuta remissione della querela;
uditi gli Avv. Valentina Scuderoni, in sostituzione dell'Avv. Pasquale Pantano, nell'interesse di RE AS, e GI SO, nell'interesse di TI AN, che hanno concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di entrambi gli imputati alle pene di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40369 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/09/2023 febbraio 2022, nei confronti di RE AS e TI AN, in ordine al reato di appropriazione indebita di arredi e oggetti di valore loro affidati in custodia, mai restituiti alla costituita parte civile, commessi nell'anno 2018. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati con motivi in parte comuni e sovrapponibili. 3. La difesa dell'imputato RE ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. peri., e vizio della motivazione circa la tardività della querela. 3.1. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., per l'errata applicazione delle regole fissate dall'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della prova indiziaria. 3.2. Con il terzo motivo ha dedotto l'errato riconoscimerto della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, ex art. 61 n. 7 cod. pen., censurando altresì l'operato giudizio di bilanciamento. 3.3. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge riguardante la determinazione della pena da irrogare, avendo fatto riferimento nell'individuazione della pena base alla cornice edittale prevista dall'art. 646 cod. pen., nella versione scaturente dalle modifiche apportate dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, disciplina introdotta in momento successivo rispetto al verificarsi del reato oggetto di addebito. 3.4. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 539 e 540 cod. proc. pen., quanto alla condanna al pagamento della provvisionale. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato TI deducendo, con argomenti del tutto analoghi a quelli esposti con i corrispondenti motivi dal ricorrente RE, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. e vizio della motivazione, quanto al profilo della tempestività della querela;
con il secondo motivo, la violazione di legge quanto all'operato trattamento sanzionatorio;
con il terzo motivo la violazione di legge quanto alla condanna al pagamento della provvisionale. 5. Con note depositate il 14 ed il 26 luglio 2023 i difensori degli imputati hanno depositato copie autentiche del verbale di remissione della querela operata dal procuratore speciale della parte civile e dei verbali di accettazione della remissione sottoscritti dagli imputati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va immediatemente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod. pen., poiché «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); tempestività che risulta dal contenuto del fascicolo processuale, così come risulta dai documenti allegati alle note depositate la regolarità degli atti di remissione ed accettazione, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., i querelati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/9/2023