Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 33896
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Massime1

Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.L.G. 29 dicembre 1992 n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000 n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella della espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.L.G. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171 bis).

Commentario1

  • 1Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [46]
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 33896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33896
Data del deposito : 28 giugno 2001

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