CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 9397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9397 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RB ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14 settembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti delle giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano nell'ambito del Penale Sent. Sez. 6 Num. 9397 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 20/12/2022 procedimento n. 2239/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, convenzionalmente denominato "Rinascita Scott", per tardività. L'istanza, presentata il 12 settembre 2022, era fondata sul fatto che le due giudici, nel valutare la posizione di IU NT RI, imputato nel procedimento avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia SO (c.d. processo Nennea), definito con sentenza del 7/10/2020, depositata il 5/3/2021, avevano già valutato il contesto associativo 'ndranghetistico, comune a tutti gli originari coimputati dell'art. 416-bis cod. pen. tra i quali RB. Ad avviso della Corte di appello detta istanza era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione doveva essere individuato nella data di deposito della sentenza e non nel momento di conoscenza del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato l'istanza di astensione delle due giudici. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso ES RB, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 38, 41 e 127 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento di inammissibilità della richiesta di ricusazione era stato erroneamente adottato senza la necessaria fissazione dell'udienza camerale al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. 2.2. Violazione degli artt. 34, comma 1, 36 lett. g), 37 lett. a), 38, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello di Catanzaro aveva erroneamente dichiarato tardiva la richiesta di ricusazione avanzata in nome e per conto di ES RB. Infatti, il dies a quo, utile per valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione, era stato erroneamente individuato nel giorno 5 marzo 2021, data di deposito della motivazione della sentenza dei processi riuniti (cd Rinascita RGNR 2239 e cd Nemea RGNR 849), anziché nel giorno 8 settembre 2022 data del deposito del provvedimento di diniego dell'astensione del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, da cui risultava la conoscenza della causa di astensione delle due giudici in cui avevano manifestato di avere già giudicato un fatto e indirettamente un assetto soggettivo. L'istanza era fondata sulla circostanza che nella sentenza cd Rinascita-Nemea, da pag. 256 in poi, era confermato l'inevitabile legame tra i fatti di cui al capo A) di Rinascita Scott ed il capo A2) di Rinascita -Nemea. 2 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Viene contestato il provvedimento impugnato per avere dichiarato de plano la tardività della richiesta di ricusazione, presentata da ES RB, nei confronti delle giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano. Sul tema della decorrenza di tre giorni per avanzare la menzionata richiesta, fissato dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., sono emersi due orientamenti: il primo, a cui pare avere aderito la Corte di appello di Catanzaro, stabilisce che il termine, in caso di avvenuta scadenza di quello ordinario, decorre dalla situazione di obiettiva pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma alla sua conoscibilità secondo le regole di ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627); il secondo, invece, afferma che quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari compiuti al di fuori dell'udienza e del processo, il termine decorre dal momento in cui il giudicabile ne ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv., 277105). Nel caso di specie, al di là dell'orientamento da adottare, l'istanza del ricorrente risulta comunque tardiva tanto da rendere corretta l'assunzione della decisione de plano assunta dalla Corte di appello. Infatti, anche a volere accedere alla tesi difensiva, che colloca il dies a quo non alla data di pubblicazione della sentenza, bensì nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022 in cui fu comunicato il provvedimento del Presidente del Tribunale, il ricorrente, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, Rv.280307). Invece, come indicato nello stesso ricorso, la dichiarazione è stata presentata il 12 settembre 2022, cioè oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. Del tutto inconferente è il richiamo alla sentenza numero 19136 emessa il 12 gennaio 2022 dalla Prima Sezione di questa Corte che ha accolto il ricorso di NT RI per mancata fissazione, da parte della Corte di appello di 3 Catanzaro, dell'udienza camerale, nel medesimo processo. Infatti, in detta pronuncia, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, l'istanza di ricusazione non recava motivi "manifestamente infondati" circa l'ipotizzata incompatibilità delle giudici ricusate, in quanto queste avevano rassegnato "valutazioni di merito piene". 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 La Consigliera estensora Il Pres dente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti delle giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano nell'ambito del Penale Sent. Sez. 6 Num. 9397 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 20/12/2022 procedimento n. 2239/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, convenzionalmente denominato "Rinascita Scott", per tardività. L'istanza, presentata il 12 settembre 2022, era fondata sul fatto che le due giudici, nel valutare la posizione di IU NT RI, imputato nel procedimento avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia SO (c.d. processo Nennea), definito con sentenza del 7/10/2020, depositata il 5/3/2021, avevano già valutato il contesto associativo 'ndranghetistico, comune a tutti gli originari coimputati dell'art. 416-bis cod. pen. tra i quali RB. Ad avviso della Corte di appello detta istanza era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione doveva essere individuato nella data di deposito della sentenza e non nel momento di conoscenza del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato l'istanza di astensione delle due giudici. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso ES RB, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 38, 41 e 127 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento di inammissibilità della richiesta di ricusazione era stato erroneamente adottato senza la necessaria fissazione dell'udienza camerale al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. 2.2. Violazione degli artt. 34, comma 1, 36 lett. g), 37 lett. a), 38, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello di Catanzaro aveva erroneamente dichiarato tardiva la richiesta di ricusazione avanzata in nome e per conto di ES RB. Infatti, il dies a quo, utile per valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione, era stato erroneamente individuato nel giorno 5 marzo 2021, data di deposito della motivazione della sentenza dei processi riuniti (cd Rinascita RGNR 2239 e cd Nemea RGNR 849), anziché nel giorno 8 settembre 2022 data del deposito del provvedimento di diniego dell'astensione del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, da cui risultava la conoscenza della causa di astensione delle due giudici in cui avevano manifestato di avere già giudicato un fatto e indirettamente un assetto soggettivo. L'istanza era fondata sulla circostanza che nella sentenza cd Rinascita-Nemea, da pag. 256 in poi, era confermato l'inevitabile legame tra i fatti di cui al capo A) di Rinascita Scott ed il capo A2) di Rinascita -Nemea. 2 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Viene contestato il provvedimento impugnato per avere dichiarato de plano la tardività della richiesta di ricusazione, presentata da ES RB, nei confronti delle giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano. Sul tema della decorrenza di tre giorni per avanzare la menzionata richiesta, fissato dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., sono emersi due orientamenti: il primo, a cui pare avere aderito la Corte di appello di Catanzaro, stabilisce che il termine, in caso di avvenuta scadenza di quello ordinario, decorre dalla situazione di obiettiva pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma alla sua conoscibilità secondo le regole di ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627); il secondo, invece, afferma che quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari compiuti al di fuori dell'udienza e del processo, il termine decorre dal momento in cui il giudicabile ne ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv., 277105). Nel caso di specie, al di là dell'orientamento da adottare, l'istanza del ricorrente risulta comunque tardiva tanto da rendere corretta l'assunzione della decisione de plano assunta dalla Corte di appello. Infatti, anche a volere accedere alla tesi difensiva, che colloca il dies a quo non alla data di pubblicazione della sentenza, bensì nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022 in cui fu comunicato il provvedimento del Presidente del Tribunale, il ricorrente, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, Rv.280307). Invece, come indicato nello stesso ricorso, la dichiarazione è stata presentata il 12 settembre 2022, cioè oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. Del tutto inconferente è il richiamo alla sentenza numero 19136 emessa il 12 gennaio 2022 dalla Prima Sezione di questa Corte che ha accolto il ricorso di NT RI per mancata fissazione, da parte della Corte di appello di 3 Catanzaro, dell'udienza camerale, nel medesimo processo. Infatti, in detta pronuncia, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, l'istanza di ricusazione non recava motivi "manifestamente infondati" circa l'ipotizzata incompatibilità delle giudici ricusate, in quanto queste avevano rassegnato "valutazioni di merito piene". 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 La Consigliera estensora Il Pres dente