Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
In tema di ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 10 legge n. 217 del 1990 riserva all'Intendente di Finanza (oggi Direzione Regionale delle Entrate) la facoltà di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento di ammissione, dovendosi pertanto escludere che una parte processuale sia legittimata a chiedere la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio della propria controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AS, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRADANO 4, presso l'avvocato ANTONIO MEMEO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZI RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2734/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata l'01/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Memeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e terzo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.7.1989 PA AR esponeva di avere contratto matrimonio con RI OT in data 1.7.1968 e che nel corso del matrimonio erano nati due figli NA e ZI. Precisava il ricorrente che nel tempo i rapporti con la moglie si erano deteriorati e che questa aveva assunto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, rendendo la vita coniugale pesante e piena di tensione, fino al punto di costringerlo ad abbandonare il domicilio coniugale per andare a vivere con l'anziana madre.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Roma declaratoria di separazione personale, con addebito alla moglie, e pronunzia dei provvedimenti conseguenziali in ordine all'assegnazione della casa ed all'affidamento dei figli.
Costituitasi in giudizio la convenuta assumeva che il fallimento del matrimonio andava causalmente collegata alla condotta del marito che l'aveva percossa ed umiliata anche davanti ai figli. Con sentenza in data 11.5.1994 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale delle parti senza addebito;
assegnava la casa coniugale al ricorrente;
poneva a carico del AR l'onere di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di £ 750.000 da rivalutarsi sulla base degli indici Istat per i prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Avverso tale sentenza proponeva appello PA AR assumendo che aveva errato il Tribunale nel non ritenere addebitabile alla IL il fallimento dell'unione matrimoniale, posto che non aveva tenuto conto che la condotta di esso appellante era stata sempre determinata dalla necessità di evitare reazioni che potessero comportare conseguenze pregiudizievoli per i figli;
censurava altresì la sentenza di primo grado per avere omesso di stabilire un contributo per il mantenimento dei figli, a carico della IL.
Si costituiva in giudizio la IL la quale proponeva appello incidentale rilevando che l'unione matrimoniale era naufragata a causa della condotta del marito che aveva iniziato una relazione extraconiugale, si era rifiutato di coltivare ogni forma di dialogo con essa appellata, nei confronti della quale aveva posto in essere più episodi di violenza;
chiedeva altresì un assegno di mantenimento di almeno due milioni al mese oltre all'assegnazione della casa coniugale.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 6.10/6.11.1995 accoglieva per quanto di ragione l'apello incidentale, elevando l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto alla IL a £ 1.000.000 al mese e respingeva nel resto l'appello pricipale e l'appello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione PA AR lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alle prove relative all'addebito alla moglie;
omessa valutazione del tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla IL;
omessa previsione di un contributo al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, a carico della moglie.
Proponeva altresì ricorso incidentale la NZ lamentando l'insufficiente valutazione, da parte del giudice di merito, degli episodi di violenza esercitati su di lei dal marito, sanzionati con sentenza di condanna del Pretore di Roma, sostanzialmente confermata nei succesivi gradi di giudizio e con procedimenti penali pendenti;
lamentava altresì la mancata assegnazione della casa coniugale e l'esiguità dell'assegno di mantenimento.
La IL poi proponeva alla Corte di Appello di Roma istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n 3218 del 6.11.1995, oggetto del ricorso per cassazione, chiedendo la correzione delle date di decorrenza dell'assegno di mantenimento. La Corte territoriale con ordinanza in data 16.2.1996 ordinava la correzione della sentenza ed avverso la sentenza, così corretta, proponeva ricorso per cassazione la IL.
Con sentenza in data 16.7/18.10.1996 la Corte Suprema di Cassazione, riuniti il ricorso principale il ricorso incidentale ed il ricorso proposto avverso la sentenza corretta, accoglieva il primo motivo del ricorso del AR e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso avverso la sentenza corretta, per insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di addebito, cassava l'impugnata sentenza e rinviava alla Corte di Appello di Roma, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Con sentenza in data 25.6/1.9.1998 la Corte di Appello di Roma, determinava in £ 1.000.000 al mese l'assegno di mantenimento dovuto in favore della IL, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat e respingeva nel resto il gravame proposto da entrambe le parti.
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma propone ricorso fondato su tre motivi ed illustrato con memoria PA AR Non svolge attività la NZ. Motivi della decisione
Preliminarmente va disposto lo stralcio della documentazione depositata personalmente da RI IL presso la cancelleria di questa Corte, ostando alla produzione ed all'esame della documentazione stessa il diposto degli artt. 82 III comma e 372 c.p.c. Ciò premesso si osserva che, con il primo motivo di ricorso, PA AR denunzia violazione degli artt. 384 e 116 c.p.c., 151 II comma e 2697 c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, ignorando i principi indicati dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza in data 18.10.1996, con cui era stata cassata la precedente sentenza della stessa Corte di Appello, nonostante l'accertamento che litigi, scenate, ingiurie, minacce, percosse, ricatti e recriminazioni avessero reso impossibile la vita familiare, inopinatamente aveva ritenuto che non sussistessero elementi idonei a giustificare l'addebito a l'uno o all'altro dei coniugi, pervenendo alla conclusione che i motivi della separazione andassero ricercati in un'incompatibilità di carattere, senza pertanto procedere a quell'approfondimento critico la cui mancanza aveva viziato la motivazione della sentenza cassata.
In particolare rileva il ricorrente che la Corte romana non ha attribuito valenza decisiva alle deposizioni rese dai figli delle parti, unici testimoni oculari della vicenda familiare;
ha ritenuto rilevanti alcune copie di quotidiani, chiaramente ispirati dalla IL, certificati medici non asseverati in giudizio dai medici che li avevano redatti, denunzie penali, decreti di citazione a giudizio, avvisi di fissazione di udienza ed atti di esecuzione. Censura altresì l'impugnata sentenza nel punto in cui ha desunto l'atteggiamento violento del AR da una sola sentenza del Pretore, confermata in Cassazione, ma emessa in base alla deposizione della IL Lamenta inoltre che i giudici di merito negando l'esistenza di una relazione extraconiugale della IL con tale RI De SA, risultante senza possibilità di equivoco sia dalla lettera inviata dalla resistente al G.I. sia dal pignoramento in casa del De SA di mobili sottratti dalla IL dal domicilio domestico, hanno quindi omesso di valutare il comportamento ingiurioso della resistente, unica condotta che, dopo la separazione, potesse rilevare ai fini dell'addebito. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di merito, attenendosi al principio di diritto indicato da questa Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 16.7/18.10.1996, ha dato sufficiente motivazione delle ragioni che hanno determinato la pronunzia di separazione personale delle parti senza addebito, sottoponendo ad un più approfondito vaglio logico il materiale probatorio prodotto dalle parti.
La Corte di appello infatti, dopo avere analiticamente riportato tutti gli elementi di prova dedotti in giudizio dalle parti, nel corso dell'istruttoria, ha dato rilevanza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, solo ad alcuni di tali elementi, che, a suo giudizio, costituivano prova effettiva dello svolgimento della vicenda familiare sottoposta al suo esame.
Nello specifico la Corte territoriale ha dato rilevanza ad una sentenza di condanna, passata in giudicato, riportata dal AR per minacce rivolte verso la moglie, alla deposizione della teste TE NA che ha riferito di una lite fra le parti, nel corso della quale il AR ha morso la mano della moglie, ed alla deposizione dei figli delle parti stesse i quali hanno dichiarato:
ZI AR che "era sempre la madre ad iniziare le aggressioni senza ragione apparente" e NA AR che " i litigi era di solito mia madre che li iniziava, ma a volte anche mio padre". Sostanzialmente in base a tale quadro probatorio, attribuendo scarsa valenza ad altri elementi, ritenuti di modesto valore probatorio, la Corte di merito ha accertato che non sussistessero elementi sufficienti per giustificare una pronunzia di addebito a carico dell'uno o dell'altro dei coniugi o di entrambi.
Trattasi, come appare evidente, di valutazione di merito che, come tale, si sottrae al giudizio di legittimità, tenuto conto che la Corte di appello ha dato sufficiente spiegazione del percorso logico seguito per pervenire alla impugnata decisione, facendo riferimento a dati certi, e che il giudice di merito non ha l'obbligo di dare conto di tutti gli elementi di giudizio sottoposti al suo esame, purché dalla motivazione sia possibile desumere, con chiarezza, l'iter logico seguito e posto a fondamento della decisione. Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo il AR deduce violazione degli artt. 156 II comma, 147 e 148 c.c.e 116 c.p.c., falsa applicazione dell'art.155 II comma c.c., violazione degli artt. 39 e 112 c.c. nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 I comma n 3 e 5 c.p.c. In particolare rileva che essendo il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento subordinato, fra l'altro, alla mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, all'accertamento del tenore di vita pregressa ed alle possibilità economiche dell'onerato, la Corte territoriale avrebbe dovuto disattendere la richiesta della IL, accertato che il AR percepiva un reddito di lavoro dipendente di £ 3.800.000 lorde mensili e la resistente di circa £ 3.000.000; che il ricorrente aveva a suo totale carico i figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, che il pagamento di un assegno di mantenimento avrebbe squilibrato la situazione economica delle parti, in favore della richiedente.
Osserva altresì il ricorrente che la Corte di appello esonerando la OT dal concorrere al mantenimento dei figli, ha violato gli artt. 147 e 148 c.c. posto che tale obbligo trova il suo fondamento nella legge e non nella discrezionalità del giudice ed altresì che i giudici di merito non hanno esattamente accertato le condizioni di vita dei coniugi, prima della separazione, effettuando delle erronee trasposizioni di fatti ed eventi.
Anche il secondo motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte di merito, al fine di stabilire il diritto della IL alla percezione dell' assegno di mantenimento, ha proceduto all'esame dei redditi e più in generale della posizione economica delle parti, valutando tale posizione anche con riferimenti agli esborsi sostenuti dalle parti, ritenuti ineliminabili e, come tali, incidenti sull'effettiva utilizzabilità dei redditi, al fine di far fronte alle esigenze quotidiane della vita di ognuno;
ha tenuto conto dello stato di salute della IL ed ha valutato il tenore di vita medio borghese goduto dai coniugi prima della separazione desunto " dal titolo di studio delle parti -laureato lui, insegnante elementare lei-, dalla casa in proprietà, dall'iscrizione dei due figli all'università, dal soggiorno della figlia all'estero per motivi di studio. " Deve quindi escludersi che la Corte territoriale nello stabilire un assegno di mantenimento in favore della IL sia incorsa in violazione di legge avendo al contrario valutato tutti gli elementi richiesti dall'art. 156 III comma c.c. e ritenuto, con motivazione sufficiente e non inficiata da vizi logici, che la resistente non avesse adeguati mezzi propri, tenuto conto come detto degli esborsi che falcidiavano il suo reddito e dello stato di salute non buono, che richiedeva cure costose.
In base a tali considerazioni, la Corte territoriale, valutato anche il valore economico dell'assegnazione della casa coniugale al AR, ha poi esonerato la IL dal concorrere al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in base quindi ad una valutazione di merito contingente, senza peraltro escludere in diritto l'obbligo della resistente di concorrere anch'essa al mantenimento dei figli, compatibilmente con l'evolversi delle sue condizioni economiche. Il motivo testè esaminato va pertanto anch' esso totalmente respinto.
Con il terzo motivo infine il ricorrente censura la impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. dell'art. 15 R.D. 30.12.1923 n 3282 e dell'art. 3 L.30.7.1990 n 217, in relazione all'art. 360 I comma n 3 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso di pronunziare sull'eccezione di illegittimità della concessione del gratuito patrocinio alla NZ.
Al riguardo si osserva che l'art. 10 della L.30.7.1990 n 217 riserva all'Intendente di Finanza, oggi Direzione Regionale delle Entrate, la facoltà di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, talché rettamente la Corte di Appello di Roma non ha adottato alcun provvedimento sulla richiesta di revoca avanzata dal ricorrente, in quanto non legittimato, omettendo peraltro di motivare sul punto, come avrebbe dovuto, per cui la motivazione dell'impugnata sentenza va corretta ed integrata con le argomentazioni testè espresse.
Il ricorso va pertanto totalmente respinto.
Nulla per le spese non avendo RI IL svolto rituale attività nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10.marzo.1999 Depositata il cancelleria il 17 giugn0 1999.