Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , E 2 N 9 O 9 o t I 1 t Z - e 1 1/99 ud. pubbl. 12.03.2001 A g 1 R - T 1 S E 2 I : giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) . G C I L E 4o4 14774 R D 9 3 U A I D E G E IN NOME DEL POPOLA6595 401 6 T 4 E REPUBBLICA ITALIANA N . N E T . S T T E R S I A ( LA TER SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei sign al magistrati : ' Presidente;
dott. Vito GIUSTINIANI dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
dott. Antonio LIMONGELLI ' dott. Italo PURCARO " ' dott. Bruno DURANTE " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da difesa dall' avv. Massimo SORGHI FEDERICA Veneri e rappresentata dall'avv. Manilio Franchi presso il cui studio in Roma , via Gramsci n. 28 , è elett. dom. come, da procura a margine del ricorso ricorrente Ө :contro 1 485 OR LEONARDO intimato avverso la sentenza n. 2934 in data 12-14 dicembre 1998 del Giudice di Pace di Verona 1 r.g. n. 2422/98 ) • Udita nella pubblica udienza del 12 marzo 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Guido Raimondi , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED SO , titolare di agenzia immobiliare convenne NA LO dinanzi al Giudice ' di Pace di Verona e ne chiese la condanna al 1 pagamento di lire 900.000 oltre accessori ' per ' nella stipulazionela mediazione da lei espletata di un contratto di locazione Resistendo il convenuto , con la sentenza ' ora gravata l'adito giudice ha respinto la ' domanda sul rilievo che l'immobile era stato preso in locazione dalla fidanzata del predetto il quale aveva bensì trattato l'affare nell'interesse averne il potere di lei senza tuttavia rappresentativo 2 Per la cassazione di tale decisione la SO proposto ricorso affidato ad unico motivo ha ' L'intimato non ha svolto attività difensiva . • MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico primo motivo del ricorso la ' con riferimento all'art. 360 ricorrente deduce la violazione dell' art. 1755 nn. 3 e 5 c.p.c. ' C.C. nonché vizio di motivazione ' pur e non è parte riconoscendo che il LO afferma dell'instaurato rapporto di locazione che nondimeno egli è tenuto a pagare la relativa provvigione avendo conferito l'incarico senza mai rappresentanza della precisare di agire in conduttrice Osserva la Corte che con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione del novellato art. 113 cpv. c.p.c. hanno affermato che nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni ' il giudice - quale la presente - deve procedere alla previadi pace non individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie ' ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( 3 o sostitutiva ) non correttiva ( o integrativa ) . fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non ' sillogistico , con osservanza ai sensi dell'art. ' delle norme processuali nonché di 311 c.p.c. ' ' quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale senza obbligo di rispetto dei ' principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie , quando siano di rango superiore a quello ordinario • Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa ° una norma di legge perché rispondente ad equità о sia sia limitato ad ' applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali nel senso esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ' ) , laddove la censura di violazione di legge , 'attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude ' la configurabilità di censure ai sensi poi ! dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto decisivo della controversia si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione . Nella specie il motivo di ricorso ' investendo la pretesa violazione di una norma di diritto sostanziale ponché vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ' conseguentemente inammissibile stante il ristretto ambito del sindacato di legittimità come sopra consentito avverso le sentenze equitative del giudice di pace • Il ricorso deve pertanto essere respinto senza provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato vittorioso .
p.q.m.
: La Corte rigetta il ricorso Nulla per le spese • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 12 marzo 2001 . He Commption estCoumlie и Presidente Wofiuntinien? more subutic 5 IN CANCELLIERE C1 NN IA Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 4 ) NN TI 7 E O 3 . L C L N I A O , R B P 1 O E 9 I G 9 E D 1 - N 1 E O 1 I C - Z I 1 A 2 D R . U T I L S I 9 G G 3 E E E R N 6 . A T 4 D . S E I T ( T T N R E A S E