Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Commentari • 3
- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacentiGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali: il consumo di gruppo di stupefacenti non è reatoRita Marsico · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 34
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 15178/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19/02/2010 dalla Corte di Appello di SC;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 17.2.2009 all'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Cremona ha dichiarato TE AN colpevole di due episodi criminosi contestatigli ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (L. Stup.), l'uno in concorso con ZZ
AR, l'altro a titolo individuale. Il primo episodio (capo B) concernente l'avvenuto acquisto, con finalità in tutto o in parte di successiva cessione, di grammi 95 di hashish, acquisto osservato dai carabinieri operanti nel corso di un servizio di controllo antidroga. Il secondo episodio (capo D) relativo alla detenzione per ipotizzati fini cessori di grammi 7,31 di hashish sequestrati nella perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato. Per l'effetto il Tribunale, unificati dalla continuazione i due reati e ritenuta sussistente per entrambi l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, cit. L. Stup., ha condannato il AN alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa.
2. Adita dall'impugnazione del AN, deducente l'avvenuto acquisto della sostanza stupefacente al solo scopo di costituire per sè e per l'amico AR ZZ (conducente l'autovettura con cui i due giungono sul luogo dell'acquisto perfezionato dal AN), una scorta per loro esclusivo personale consumo non terapeutico della sostanza, di cui sono entrambi assuntori, ha prosciolto l'imputato dal reato sub D), riguardante la detenzione del piccolo quantitativo di hashish rinvenuto nel suo appartamento, con la formula dell'insussistenza del fatto reato. La Corte territoriale ha confermato, invece, il giudizio di responsabilità dell'appellante per l'illecita detenzione del maggiore quantitativo di droga da lui acquistato e risultato, secondo il consulente chimico del p.m. esaminato nel dibattimento di primo grado, circa sedici volte (p.a. dell'8,72% e dell'8,40%) superiore al quantitativo massimo detenibile (q.m.d.) indicato dalle tabelle ministeriali integrative del disposto dell'art. 73, comma 1 bis, lett. a), cit. L. Stup.. I giudici di secondo grado hanno di conseguenza ridotto la pena per tale reato (capo B), rideterminandola in un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.
3. Avverso la sentenza di appello TE AN ha proposto con atto personale ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura per erronea applicazione dell'art. 73, cit. L. Stup. e contraddittorietà della confermata decisione di condanna. Incongruamente la Corte di Appello, rimarcata l'erroneità dell'analisi del Tribunale di Cremona incentrata sulla valorizzazione del solo dato ponderale della sostanza drogante acquistata e detenuta dal AN ed evidenziata l'esistenza di una serie di convergenti circostanze escludenti la destinazione anche parziale allo spaccio della sostanza stupefacente acquistata dall'imputato o - meglio - coacquistata dal AN e dal coimputato ZZ, è pervenuta alla conferma della sua responsabilità in base al rilievo che, in seguito alla novellata disciplina normativa delle condotte concernenti sostanze stupefacenti (L. 21 febbraio 2006, n. 49), il consumo di gruppo e l'acquisto in vista di un consumo di gruppo di stupefacenti sono divenute condotte penalmente apprezzabili di detenzione per un "uso non esclusivamente personale" (art. 73, comma 1 bis, lett. a, cit. L. Stup.).
Assunto che, pur confortato da una decisione di legittimità richiamata dalla Corte di Appello (Cass. n. 23574/2009), non può essere condiviso, perché la novellata disciplina legislativa non ha mutato l'opzione di fondo dell'assetto repressivo delle attività illecite in materia di stupefacenti, consistente nel rinunciare alla sanzione penale per contrastare il consumo personale degli stupefacenti. L'avverbio "esclusivamente" impiegato nell'art. 73, comma 1 bis, lett. a), cit. L. Stup., anziché connotare l'uso personale nel senso di riferirlo al solo soggetto che detiene la sostanza stupefacente, ha il significato di segnalare che la non punibilità riguarda soltanto i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi ma ad un utilizzo personale di coloro che intendono farne uso, come appunto gli appartenenti ad un gruppo (ricorso, p. 6:
"l'avverbio esclusivamente ha dunque una valenza oggettiva e non soggettiva"). Il caso di specie, alla stregua della stessa ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di Appello, che però non ne trae le corrette conseguenze giuridiche, rientra senza incertezze nell'ipotesi di codetenzione della droga per uso personale esclusivo del AN e del ZZ, non punibile secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi dopo la nota decisione delle Sezioni Unite del 28.5.1997 (Cass. S.U. n. 4/1997, P.M. in proc. lacolare, rv. 208216).
4. I rilievi critici esposti dal ricorrente sono assistiti da fondamento e il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
4.1. L'interpretazione del disposto dell'art. 73, comma 1 bis, lett. a), L. Stup. enunciata nel ricorso con riguardo ai referenti semantici dell'avverbio "esclusivamente" impiegato dalla novella normativa e al suo valore esegetico nella trama della frase che detta la regola di giudizio rivelatrice di una detenzione illecita di sostanze stupefacenti è giuridicamente corretta e conforme - del resto - agli approdi interpretativi cui è pervenuta questa stessa sezione della S.C. con due recenti sentenze, dalle cui conclusioni il collegio non ritiene di doversi discostare.
Deve in via preliminare osservarsi che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) come novellato dalla L. n. 49 del 2006, indica più parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, in base ai quali valutare l'eventuale destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi (nel caso oggetto di ricorso l'ecceduta soglia di quantità detenibile, come ritenuto dal giudice di primo grado) perché la condotta di detenzione assuma rilievo penale, occorrendo apprezzare contestualmente l'esistenza di "altre circostanze dell'azione" suscettibili di escludere in modo logicamente coerente un uso non strettamente personale della droga (Cass. Sez. 6, 1.10.2008 n. 40575, P.M. in proc. Marsilli, rv. 241522). Più precisamente l'art. 73 co. 1 bis introduce una tricotomia di elementi definitori del precetto penale rappresentati dalla "quantità" di droga superiore ai limiti massimi detenibili definiti dal Ministero della Salute;
dalle modalità di "presentazione" della sostanza stupefacente;
dalle "altre circostanze dell'azione".
4.2. La sentenza di appello oggi impugnata compie un'accurata e comparativa disamina di tutti i dati storici che sostanziano la vicenda oggetto di imputazione, coerentemente giungendo ad escludere una destinazione, anche parziale, della droga acquistata e detenuta dall'imputato AN (in concorso con il ZZ) allo "spaccio". In particolare la stessa Corte territoriale ha messo in luce che: AN svolge stabile attività lavorativa e (unitamente alla sua convivente) dispone di un reddito che gli permette l'acquisto della sostanza stupefacente caduta in sequestro (hashish);
tale sostanza è stata repertata in un unico involucro e non già frazionata in dosi commerciali;
nell'abitazione dell'imputato non sono stati trovati oggetti o strumenti solitamente impiegati nell'attività dei comuni spacciatori di droga (bilancini di precisione, sostanze da "taglio", contenitori); l'imputato ha provato documentalmente la lecita origine (prelievo bancario) della somma di Euro 1.800,00 trovata in suo possesso al momento dell'arresto e che, quindi, non è riconducibile ad ipotizzarle attività di spaccio;
l'esame ad opera della p.g. dei tabulati relativi al traffico telefonico dell'utenza cellulare dell'imputato segnala l'esistenza di contatti telefonici appena precedenti l'arresto di p.g. intercorsi con il fornitore-venditore dell'hashish (il coimputato LI AI, giudicato in altra sede); l'imputato ha fornito, infine, una non illogica spiegazione delle ragioni per cui aveva deciso di munirsi di una "scorta" di stupefacente per il proprio consumo personale. Nondimeno, ad avviso dei giudici di secondo grado, il contegno dell'imputato (acquisto dell'hashish) non va esente da rilevanza penale, perché lo stesso AN ha ammesso che il quantitativo di droga acquistato era destinato, per la metà, all'amico ZZ. Tale condotta, che prima della riforma del 2006 sarebbe stata "annoverabile fra le ipotesi di contenzione di stupefacente per uso personale non costituente reato, essendo stato l'acquisto deciso in comune grazie all'apporto economico di entrambi", dopo la novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006 sarebbe divenuta penalmente apprezzabile, perché il consumo di gruppo di stupefacenti, anche in caso di mandato all'acquisto o di acquisto in comune, si inscrive nella fattispecie criminosa, non essendo configurabile in un simile caso un uso esclusivamente personale del soggetto agente.
4.3. Il ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello di SC non può considerarsi corretto.
Non è inutile chiarire che anche nel vigore dell'attuale disciplina sanzionatoria non è l'imputato a dover dimostrare un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari delle quantità "detenibili" di droga previsti dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), cit. L. Stup. non produce alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, ne' introduce alcuna presunzione (relativa) della destinazione della droga ad un'attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.2.2009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall'imputato non riveste, infatti, natura giuridica di causa di non punibilità, perché la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provato dalla pubblica accusa, non potendo competere all'imputato provare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).
L'analisi ricostruttiva del comportamento del ricorrente AN compiuta dalla sentenza di appello evidenzia, come chiarito, la mancanza di concreti elementi indiziari che avvalorino la contestata finalità di cessione della droga a terzi ovvero a persone diverse dallo stesso AN e dal coimputato (coacquirente) ZZ, facendo escludere una siffatta finalità antigiuridica. Ne discende che il solo dato ponderale della droga, pur nella sua peculiare rilevanza fissata dalla proposizione avverbiale "in particolare" utilizzata dal legislatore per qualificare l'eccedenza della sostanza stupefacente rispetto alla categoria della quantità media detenibile, non può essere ritenuto funzionale ad una supposta attività di spaccio in assenza di ulteriori "circostanze dell'azione" che caratterizzino il contegno dell'imputato come diretto, anche solo in parte, ad un siffatto scopo cessorio. Esito interpretativo cui perviene, del resto, la stessa sentenza impugnata.
4.4. Senza sottacere i dubbi interpretativi pur sollevati su cumulatività o disgiunto operare dei tre parametri definitori e sintomatici di una illecita detenzione di droga eccedente la q.m.d., sebbene la lettera della legge (art. 73, comma 1 bis, cit. L. Stup.) con l'uso della disgiuntiva "ovvero" appaia individuare un sistema di alternatività degli elementi rivelatori della destinazione allo spaccio della droga e non soltanto delle semplici categorie esemplificative, deve - allora - ribadirsi che una quantità di droga che superi soltanto i livelli di detenzione consentiti dalla legge, quale quella acquistata e detenuta dal AN, non diviene di per sè sola causa di responsabilità penale siccome dimostrativa di una sua destinazione (totale o parziale) allo spaccio.
È su tale presupposto argomentativo che occorre, dunque, valutare la condotta dell'imputato, laddove gli stessi giudici di appello convengono sul ritenere accertato l'avvenuto acquisto (e la pedissequa detenzione) della droga in sequestro per il consumo personale proprio dello stesso AN e del coimputato ZZ. L'acquisto e la detenzione della sostanza drogante sono ritenuti penalmente apprezzabili per tale loro funzionale finalizzazione anche al consumo personale del ZZ, che impedisce di considerarla destinata all'uso "esclusivamente" personale del solo AN. Ma tale orientamento interpretativo (espresso anche dalla decisione di questa S.C. richiamata dai giudici di appello bresciani e ripreso anche da una successiva decisione di legittimità: Cass. Sez. 2, 6.5.2009 n. 23574, Mazzuca, rv. 244859; Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7971, Tanghetti, rv. 249336) non può essere condiviso. Per le ragioni già diffusamente enunciate da questa stessa sezione della S.C., per cui un consumo collettivo o di gruppo, non limitato al solo acquirente-detentore dello stupefacente, conseguente al mandato all'acquisto comune ad uno degli assuntori e nella anteatta certezza dell'identità degli altri consumatori, non può ritenersi punibile pur alla stregua della vigente novellata previsione normativa (Cass. Sez. 6, 26.1.2011 n. 8366, P.G. in proc. D'Agostino, rv. 249000;
Cass. Sez. 6, 27.4.2011 n. 21375, Masucci, rv. 250064). In tale caso l'omogeneità teleologia della condotta del soggetto agente rispetto allo scopo, condiviso, degli altri componenti del gruppo o aggregato personale contrassegna la detenzione come codetenzione e impedisce che l'agente si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con la conseguente impossibilità di definire la sua condotta (acquisto e detenzione) come cessione (Cass. Sez. 6, 1.3.2007 n. 37078, Antonini, rv. 237274). L'analisi della giurisprudenza di legittimità precedente la riforma normativa del 2006, formatasi sulla scia della citata decisione delle Sezioni Unite del 1997, Iacolare, per cui il consumo di gruppo di sostanze droganti non è punibile, configurandosi come il risultato di una detenzione di droga scandita da una unitaria e genetica finalizzazione ad un consumo personale di più soggetti previamente definiti, correlata all'esegesi della novella legislativa del 2006 induce a sostenere che la modifica introdotta dall'avverbio "esclusivamente" non impedisce di apprezzare il consumo o uso di gruppo e l'acquisto di stupefacente per tale scopo come una forma di uso "esclusivamente personale" del soggetto agente e dei suoi individuati mandanti per l'acquisto, in quanto tale priva del carattere dell'offensività, poiché in tale evenienza tutti i predefiniti consumatori della sostanza possono definirsi codetentori della stessa fin dal momento dell'acquisto effettuato da uno solo di essi nell'interesse collettivo di esso acquirente materiale e di tutti gli altri consumatori (virtuali coacquirenti e codetentori). Come già puntualizzato da questa sezione (Cass. n. 8366/2011, cit.), se l'inserimento dell'avverbio "esclusivamente" nel corpo dell'art. 73, comma 1 bis, cit. L. Stup. avesse avuto l'obiettivo di sanzionare comunque l'uso di gruppo, nelle due variabili di un uso di gruppo vero e proprio e di un uso comune a più soggetti, di sostanza drogante divenuta oggetto di un previo mandato ad acquistare, l'intenzione del legislatore non è stata espressa con sufficiente chiarezza. In altri termini la norma non è sorretta, per quanto si rileva dai lavori preparatori della novella di cui alla L. n. 49 del 2006, da un reale coefficiente di determinatezza idoneo a fornire all'interprete una sicura opzione interpretativa e applicativa. Se davvero l'intento del legislatore fosse stato quello di escludere in radice la legittimità dell'uso di gruppo, nei termini indicati dalle S.U. nel 1997, "ciò avrebbe dovuto essere affermato in modo esplicito e in termini tali da consentirne la diretta percezione da parte di chiunque e non certo mediante sintagmi, variamente interpretabili, e con sequenze lineari (sostantivo, negazione, avverbio, aggettivo) in grado da produrre equivoci e incertezze che, come tali, vanno necessariamente valutati "pro reo" (Cass. n. 8366/2011, cit.). Il risultato non è quello di rendere leciti o meritevoli di tutela giuridica le condotte di acquisto e detenzione per un uso di gruppo della droga, perché l'elemento differenziatore è costituito dal mutato grado di offensività delle stesse, determinante il loro inserimento in una piuttosto che in un'altra categoria di illeciti. In definitiva il cd. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, quale ipotesi di non punibilità, altro non è che una particolare specie del più ampio genus integrato dal concetto di detenzione previsto dall'art. 73, cit. L.Stup.. Nel senso che l'irrilevanza penale di un acquisto e di una derivata detenzione di droga da parte di più persone riunite è il risultato di un giudizio di fatto sulla raggiunta positiva prova di "una comune ed originaria finalità che unisce e da forma alla partecipazione dei singoli alle condotte descritte", si che il disegno perseguito dai soggetti partecipanti all'acquisto si mostra scandito ab origine dal denominatore comune di un uso esclusivamente personale di tali soggetti. Con l'effetto che l'adesione preliminare a simile progetto comune esclude che colui che acquisti su incarico degli altri sodali si ponga in posizione di estraneità rispetto ai mandanti per l'acquisto e codestinatari dello stupefacente.
Ma perché non siano punibili (rientrando, ove del caso, nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75, cit. L. Stup.) l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale comune a più persone impongono la verifica probatoria di concomitanti presupposti di fatto, quali: un consumo dello stupefacente da parte anche del soggetto che lo acquisti (oltre che per se stesso) anche per altri mandanti;
la certa identità dei componenti del gruppo o cointeressati fin dal momento in cui viene conferito l'incarico (mandato) di curare l'acquisto, in un contesto di comune e condivisa volontà di acquisire lo stupefacente;
l'unicità del contegno del "gruppo o aggregato, che si pone all'esterno come soggetto unitario verso cui transitano gli effetti dell'acquisto dello stupefacente, senza passaggi intermedi o mediati (che darebbero altrimenti luogo, frammentando la condotta, ad una o più autonome "cessioni ricadenti nell'area della attuale rilevanza penale del fatto ex art. 73, commi 1 e 1 bis, L. Stup.).
Elementi o presupposti tutti presenti nella vicenda di acquisto- detenzione di stupefacente di cui si è reso protagonista il ricorrente AN, come (si è precisato) evidenzia la motivazione dell'impugnata decisione della Corte di Appello di SC (nella sentenza di primo grado, appellata dal solo AN, si segnala che il coimputato ZZ ha addotto l'acquisto comune della droga deciso insieme all'amico).
Di tal che, traendo le conclusioni, il comportamento posto in essere dal ricorrente non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 1 bis (L. Stup.). e, per l'effetto, la sentenza della Corte di Appello di SC dallo stesso impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto ascritto al AN non è previsto come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012