Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacentiGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2011, n. 21375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21375 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/04/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 674
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 11072/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC UD, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 16 febbraio 2011 dal Tribunale di Salerno;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Uditi i difensori avv.ti De Caro Agostino e Amedeo Sebastiano, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2011 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, riteneva che dall'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate emergessero a carico di AS UD gravi indizi di un unico episodio di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, quello commesso il 19 giugno 2009 e, pertanto, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Contro la decisione ricorre l'indagato, denunciando:
- sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza: insussistenza del reato, perché nelle conversazioni intercettate non si parla di droga ma di "cerchioni" di autovettura e, comunque, non risulterebbe nè la conclusione dell'acquisto ne' la consegna della merce;
non punibilità del fatto, perché l'unico episodio di acquisto-cessione avrebbe realizzato un'ipotesi di consumo di gruppo;
configurabilità del fatto di lieve entità con probabile applicazione di pena suscettibile di sospensione condizionale;
- sotto il profilo delle esigenze cautelari, violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, posto che l'indagato, giovane incensurato in servizio presso l'Arma dei carabinieri, avrebbe commesso un fatto di minimo rilievo.
p.
2. Dalla ricostruzione del fatto, logicamente coerente, offerta dal giudice di primo grado risulta che l'indagato, tossicodipendente, acquistava abitualmente la droga necessaria per il proprio consumo personale da RA Raimondo, il quale, a sua volta, la comperava da IO UI. Quando quest'ultimo fu arrestato (il 14.5.2009), RA, per soddisfare "la pletora di assuntori" tra i quali si collocava l'indagato, cominciò a cercare una nuova fonte di approvvigionamento e, prima che la trovasse, l'indagato gli comunicò che aveva reperito un soggetto pronto a rifornirlo e, dalle telefonate intercettate, si ricava che in effetti CI acquistò e consegnò la sostanza stupefacente (i famosi "cerchi") a RA.
Il giudice di primo grado, nel valutare sub specie iuris il fatto come sopra ricostruito, afferma che si trattò di "contatti spasmodici tra due tossici bisognosi di dosi", che l'indagato cedette la droga a RA "non potendo ignorare la futura destinazione", che comunque commise un'azione di spaccio "atteso che il consumo di gruppo, sia nell'ipotesi di mandato all'acquisto che nell'ipotesi di acquisto in comune, è sanzionato penalmente". In sostanza il giudice a quo, dopo avere premesso che cedente e cessionario erano entrambi tossicodipendenti alla ricerca dello stupefacente necessario per il loro consumo personale, affaccia l'ipotesi che una parte dello stupefacente ceduto fosse destinato allo spaccio, e suppone, senza darne la minima dimostrazione, che il cedente ne fosse consapevole. Epperò, conscio della debolezza della supposizione, torna all'ipotesi iniziale del "consumo di gruppo", affermandone erroneamente la rilevanza penale, cosicché il fatto, nell'uno o nell'altro caso, ricadrebbe comunque nella previsione della norma incriminatrice.
Nell'iter argomentativo testè esposto si annida il vizio di contraddittorietà della motivazione che, combinato con quello dell'erronea interpretazione della legge penale, ha generato una decisione che merita l'annullamento con rinvio, essendo necessario un nuovo esame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il giudice del rinvio dovrà anzitutto chiarire se la droga acquistata e ceduta era destinata esclusivamente al consumo personale del cedente e del cessionario oppure se AS l'aveva ceduta sapendo che RA l'avrebbe venduta, almeno in parte, ad altri.
Nel primo caso, terrà conto del recente orientamento espresso da questa Sezione Penale, che, nel solco della nota sentenza delle Sezioni Unite del 28 maggio 1997 n. 4 (ricorrente Iacolare, rv 208216), ha ribadito che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di mandato all'acquisto collettivo, non è punibile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (v. sentenza 26.1.2011 n. 8366, P.G. c/D'Agostino, rv 249000).
Nel secondo caso, indicherà gli elementi indiziari sui quali poggerà le ragioni dell'eventuale convincimento sulla destinazione dello stupefacente allo spaccio e sull'eventuale concorso morale dell'indagato AS.
Il secondo motivo di ricorso, concernente le censure sulle esigenze cautelari, resta assorbito nel primo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011