Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2011, n. 21375
CASS
Sentenza 27 aprile 2011

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Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

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  • 1Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo di
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …

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  • 2Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2011, n. 21375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21375
Data del deposito : 27 aprile 2011

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