Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso.
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La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poichè, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso da annullare la condanna fondanta su elementi fattuali di significato tutt'altro che univoco, tenuto conto che i quantitativi di droga erano esigui, che le modalità di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al …
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Quantità complessiva di stupefacente e la diversa tipologia, unitamente alla circostanza che il detentore non svolga alcuna attività lavorativa possono costituire elementi dai quali ritenere, senza ombra di dubbio, che lo stupefacente detenuto sia destinato alla cessione a terzi. La destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. Ai fini dell'accertamento della finalità della detenzione di sostanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2008, n. 39262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39262 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1572
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 001730/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RA RE N. IL 08/05/1980;
avverso SENTENZA del 21/02/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARI VICENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del GILARDI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. FRATTARELLI P., che ha chiesto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Vicenza, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto RA EA dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché il fatto non sussiste.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale. Si afferma che la detenzione per uso personale costituisce una causa di non punibilità di cui l'imputato è tenuto a fornire la prova. In ogni caso il giudice non avrebbe dovuto adottare la formula assolutoria per insussistenza del fatto, ma avrebbe dovuto dichiarare la non punibilità. Si argomenta che il fatto oggettivo del reato rimane identico sia che lo stupefacente sia destinato ad uso personale, sia che sia destinato alla cessione.
Attribuire rilievo scriminante all'intenzione dell'agente significherebbe introdurre una componente squisitamente soggettiva nell'area del fatto. Occorre quindi ritenere che anche la detenzione per uso personale costituisca una attività oggettivamente illecita, rispetto alla quale il legislatore, adeguandosi alla volontà referendaria, ha ritenuto opportuno non applicare la sanzione penale preferendo la sanzione amministrativa. Si è quindi in presenza di una causa soggettiva di esclusione della punibilità. In tal senso si sono espresse pure le Sezioni unite con la sentenza n. 17 del 2000.
3. Il ricorso è infondato. Il giudice ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, occorresse ritenere che lo stupefacente oggetto del processo fosse detenuto per uso personale;
ed ha quindi adottato la formula assolutoria di cui si discute. Tale impostazione è aderente ai condivisi principi costantemente enunciati in materia da questa Suprema corte. Si è infatti affermato che la fattispecie di detenzione personale di cui si discute è stata depenalizzata per effetto del noto referendum abrogativo e costituisce quindi un mero illecito amministrativo (Sez. Un 18/06/1993 Rv. 194308); e che la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, sicché tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all'imputato dell'obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta (Cass. 29 aprile 2003, Rv. 226276; Cass. 4 giugno 2004, Rv. 229685). D'altra parte, non è condivisibile la tesi prospettata, secondo cui la differenza tra le due fattispecie abbia un rilievo esclusivamente soggettivo, in realtà la contestazione può ben riguardare vicende esaurite, fatti già commessi, in relazione ai quali l'uso personale o la cessione a terzi costituiscono dati obiettivi. In relazione alle situazioni nelle quali l'uso non è ancora avvenuto assume qualche rilievo un profilo subiettivo. Occorre infatti ipotizzare quale sarebbe stato l'uso futuro dello stupefacente ed a tal fine è rilevante l'indagine sul progetto presente nella mente dell'agente, ma ciò non costituisce un dato per nulla straordinario. L'ordinamento spesso fa uso di profili subiettivi per restringere l'area, altrimenti troppo estesa, della tipicità. Caso tipico è quello del dolo eventuale, la cui funzione più ricorrente è proprio quella di ridurre la portata dell'incriminazione.
Inoltre, proprio i principi dell'ordinamento evocati dal ricorrente, conducono ad escludere che possa pensarsi ad una causa di non punibilità: tale figura, infatti, si concreta quando ragioni di opportunità politico - criminale, indipendentemente dal disvalore del fatto, consigliano di escludere la concreta punibilità della condotta illecita. Nel caso in esame non si concretano tali ragioni di mera opportunità, sia perché l'intervento normativo di cui si discute è frutto della volontà popolare abrogatrice, sia perché, sul piano dell'offensività, si configura una evidente rilevante diversità di disvalore tra la condotta di detenzione per uso personale e quella di detenzione per la cessione.
Per completezza occorre aggiungere che, in realtà, l'evocazione della causa di non punibilità di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 17 del 2000 è frutto di una non corretta formulazione della massima: nella motivazione della sentenza non si rinviene alcun cenno in tal senso.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008