Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di conflitto negativo di competenza, la declinatoria di competenza può essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice che implicitamente contenga in sé la statuizione negativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto sollevato dalla corte di appello a provvedere, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una istanza ex art. 670 cod. proc. pen., rispetto alla quale in precedenza il tribunale non aveva dichiarato la propria incompetenza ma si era limitato a dichiarare inammissibile la domanda sul presupposto che la stessa doveva essere proposta alla corte territoriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 26373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26373 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
26373-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Rel. Consigliere 284/2017- N. Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - N. 29761/2016 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE con l'ordinanza n. 1172/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Cute Prizzi Here' de fer chinto sh ok aiace for compitern The Tulverule ph Paula Herri Cafierde Vetera Udit i difensor Avv.; ли RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 luglio 2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da CU MI ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sul rilievo che l'istanza deve essere presentata al "giudice che sarebbe competente sulla impugnazione".
2. Con istanza depositata alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, CU MI ha proposto incidente di esecuzione avverso l'esecutività della sentenza di condanna, emessa il 24 febbraio 2014, irrevocabile in data 4 aprile 2014, contestualmente richiedendo il riconoscimento del diritto della condannata di essere restituita nel termine per proporre impugnazione.
3. Con ordinanza del 13 giugno 2016, la Corte di appello di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che spettava al giudice dell'esecuzione, cioè al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esaminare il corretto espletamento del procedimento di notifica dell'estratto contumaciale ju della sentenza. Riteneva in proposito irrilevante che il tribunale si fosse limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza e non avesse trasmesso gli atti per competenza alla corte, perché comunque detto tribunale aveva ricusato di prenderne cognizione, creando così i presupposti per un conflitto negativo di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ribadito che vi è conflitto positivo di competenza quando un unico fatto abbia dato luogo, in distinte sedi giudiziarie, o per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti e implica l'attualità del contrasto tra giudici.
2. Il conflitto di competenza, ad avviso di questo Collegio, è sussistente e va risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Questa Corte ha da tempo affermato che i conflitti negativi di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolubile senza l'intervento della Corte regolatrice. Con la conseguenza che, in 2 assenza di provvedimenti declinatori di competenza, l'organo che ritenga di essere incompetente ad adottare il provvedimento richiestogli non è abilitato a sollevare conflitto. Tuttavia, si deve precisare che la declinatoria di competenza può essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice che, implicitamente, contenga in sé tale statuizione negativa. Nel caso in esame, il tribunale monocratico era stato investito dalla condannata dalla duplice richiesta di non esecutività della sentenza e di restituzione nel termine. Ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento. La restituzione nel termine presuppone invece che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (Sez. 3, n. 2933 del 21/12/2004, Baladi, Rv. 230819; Sez. 1, n. 17886, 26.3.2003, Spina, Rv. 224801). Sicché l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione solo nel caso di rigetto della questione sulla non esecutività del titolo (Sez. 1, n. 15526 del 07/04/2006, Brancaccio;
Sez. 1, n. 11606, 15/03/2006, Francucci). Il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta ex art. 670, rientrante nella sua competenza e, con un non pertinente richiamo all'art. 568 cod. proc. pen., ha ritenuto che la competenza a decidere su quella di restituzione spettasse alla Corte di appello. Tuttavia, anziché declinare formalmente la competenza in favore di quel giudice, ha emesso una non consentita ordinanza di inammissibilità dell'istanza, così inducendo l'interessata a rivolgersi al giudice indicato nel provvedimento come competente e determinando di fatto l'insorgenza del conflitto.
2. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e per l'effetto annulla senza rinvio il provvedimento declinatorio del competenza deliberato il 15/7/2015 da quel tribunale, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017 DEPOSITATA Il Consigliere eştensore IN CANCELLERIA Il Presidente Massimo Vecchio Darin Vecchio Adet Toni Novik 25 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA