Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
È nulla la notifica all'imputata di un decreto penale di condanna effettuata mediante consegna di copia al marito, qualificatosi convivente, ma non più tale in conseguenza del fatto che l'imputata aveva mutato ufficialmente il proprio domicilio a seguito di formale autorizzazione del presidente del tribunale, in pendenza di una causa di separazione personale dei coniugi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 11606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11606 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/03/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 939
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008818/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR EL, N. IL 29/07/1967;
avverso ORDINANZA del 04/02/2005 G.I.P. TRIBUNALE di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MORA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 04/02/2005 il G.I.P. del Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da FR EL avverso il decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti il 02/12/2004 per il reato di cui all'art. 659 c.p.. Osservava il giudice predetto che il decreto penale era stato notificato il 23/12/2004 a mani del marito convivente, IA AN, tale qualificatosi, e che, essendo stata l'opposizione proposta in data 12/01/2005, la stessa doveva considerarsi tardiva in quanto depositata oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 461 c.p.p.. Aggiungeva che, avendo l'interessata dedotto che la notifica era irregolare, in quanto ella era da tempo legalmente separata dal marito ed era effettivamente venuta a conoscenza dell'atto solo in data 03/01/2005, nell'opposizione doveva implicitamente ravvisarsi contenuta una istanza di remissione in termini ex art. 175 c.p.p.; ma che, avendo il Tribunale in sede dichiarato inammissibile tale istanza, l'opposizione non poteva che essere dichiarata a sua volta ugualmente inammissibile.
Ricorre la RA, deducendo la nullità dell'ordinanza di cui sopra per violazione di legge sotto molteplici profili. Innanzitutto la stessa aveva documentalmente provato, mediante la produzione dei relativi atti, che era separata dal marito sin dal 03/07/2004 a seguito di provvedimento, emesso in data 24/06/2004 nel corso del giudizio di separazione dal presidente del Tribunale di Macerata, con cui aveva ufficialmente autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ed aveva formalmente trasferito altrove la propria residenza, per cui la notifica del decreto penale, effettuata presso quello che non era più il domicilio coniugale, doveva considerarsi radicalmente nulla, per essere state violate le disposizioni concernenti la persona alla quale l'atto doveva essere consegnato. In secondo luogo, era da considerare del tutto errata la qualificazione dell'atto di opposizione come richiesta di remissione in termini, trattandosi invece di opposizione, contenente una eccezione di irregolarità della notifica del decreto penale.
In terzo luogo, la suddetta irregolarità non avrebbe potuto in nessun caso essere considerata sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., avendo essa RA, nel proporre opposizione, formalmente e prontamente dedotto la nullità della predetta notifica. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato. Ed invero, una volta che l'interessata aveva ufficialmente mutato il proprio domicilio per essere stata, fra l'altro, formalmente autorizzata a farlo con un provvedimento del presidente del Tribunale avanti il quale era pendente la causa di separazione coniugale, e di tali circostanze aveva offerto la prova, non v'è dubbio che la notifica del decreto penale di condanna, effettuata mediante consegna di copia al marito, qualificatosi "convivente", ma in effetti non più tale, deve necessariamente considerarsi nulla per violazione della disposizione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 1. Tale norma prescrive che, ove l'atto non possa essere consegnato personalmente all'interessato, deve essere consegnato "nella casa di abitazione" a persona che con lui "conviva anche temporaneamente". Per altro, è principio pacifico che "L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, del rapporto di convivenza può essere smentita con una prova contraria rigorosa della insussistenza sia di un rapporto di convivenza stabile, sia di un rapporto di convivenza occasionale o di semplice coabitazione tra il destinatario dell'atto ed il consegnatario, in quanto non vi è coincidenza concettuale tra convivenza e coabitazione" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 12280 del 26/09/2000, Anastasio;
Sez. 6^, sent. n. 1750 del 09/12/2002, Crudetti). Nella fattispecie è stato accertato che la RA all'atto della notifica non abitava nella casa in cui il suddetto adempimento è stato compiuto, ma si era trasferita addirittura in un comune diverso (Tolentino invece che San Ginesio), e la persona alla quale la copia dell'atto da notificare è stata consegnata non era più, da tempo, convivente, essendo anzi in corso una causa di separazione coniugale. Tale irregolarità è sanzionata da nullità ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. d), per essere state palesemente violate le disposizioni concernenti la persona cui la copia dell'atto avrebbe dovuto essere consegnata.
Vero è che, come rilevato dal giudice a quo, trattasi di nullità a regime intermedio;
ma nella fattispecie in esame la stessa è stata tempestivamente e regolarmente dedotta dall'interessata.
A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione.
Il decreto penale di condanna era relativo al reato di disturbo delle occupazioni delle persone (art. 659 c.p., comma 1), che era stato contestato alla RA su denuncia-querela del di lei marito. Pertanto, quest'ultimo rivestiva, in relazione al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P., la veste di persona offesa. Ne deriva che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 5, il giudice avrebbe dovuto in ogni caso disporre la rinnovazione della notificazione, risultando, anche per il fatto che il IA, dopo avere accettato l'atto, lo aveva spedito per posta alla moglie, che l'imputata, in quanto separata dal marito e domiciliata altrove, non aveva avuto alcuna conoscenza dell'atto notificato.
La nullità della notifica del decreto penale di condanna si configura dunque anche sotto tale aspetto.
E, poiché, alla luce dei principi come sopra affermati, tale nullità si riverbera direttamente e inevitabilmente sulla validità del provvedimento impugnato, l'ordinanza del 04/02/2005 del G.I.P. del Tribunale di Macerata, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata, con conseguente rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006