Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0543 1 /03 - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Dott. Guglielmo SCIARE Presidente - R.G. N. 19484/00 Cron. 11854 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.19/12/02 Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI AN, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CE VANO, PIERO GAETANI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL RI GR in proprio e quale legale rappresentante della ONDA VERDE DI EL RI GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato MARIO PORCELLI, che 2002 li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
5658 -1- - controricorrente nonchè
contro
ON EN, ON CE, ON RE;
- intimati avverso la sentenza n. 379/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 01/08/00 R.G. N. 854/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- OR TO
contro
ZZ IA RA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 giugno 1993 TO OR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli il calzaturificio Onda Verde s.a.s. di IA RA ZZ e i fratelli IN, GE e AT CO, ritenuti gestori ed effettivi titolari di tale calzaturificio. Il ricorrente assumeva di avere lavorato alle dipendenze di tale calzaturificio dal gennaio 1987 al 23 dicembre 1992 con mansioni di operaio addetto alla lucidatura e spazzolatura delle suole con retribuzione a cottimo pari a lire 650 per ogni paio di scarpe lavorate. Chiedeva, in conseguenza, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di lire 88.764.459 complessive per differenze retributive e indennità di fine rapporto, oltre accessori e spese legali. Con sentenza in data 26 gennaio 1999 il Pretore adito accoglieva la domanda contro la società convenuta in persona della sola ZZ, che condannava al pagamento delle differenze retributive reclamate e la rigettava nei confronti degli altri convenuti per carenza di legittimazione passiva. Con sentenza in data 15 giugno 2000 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da IA RA ZZ, in proprio e quale rappresentante della società in accomandita semplice Onda Verde, rigettava la domanda di TO OR con compensazione delle spese del giudizio di merito osservando che i soli elementi di prova offerti dall'attore appellato erano costituiti dalle deposizioni dei testi RI OR e CA VI, rispettivamente figlia e genero del OR, testi inattendibili. TO OR ricorre per cassazione con quattro motivi. IA RA ZZ, in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. Onda Verde, si è costituita con controricorso eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. Gli altri intimati, i germani GE, IN e AT CO, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in via preliminare esaminato, per ragioni di ordine logico, il controricorso della ZZ nella parte in cui la medesima eccepisce: a) la mancanza nella copia, nell'atto notificato, della firma della parte sulla procura speciale rilasciata al difensore con conseguente impossibilità di accertare se vi sia stata anteriorità della procura rispetto alla notificazione del ricorso;
b) la circostanza che la procura sia stata rilasciata a due difensori, l'avv. Piero Gaetani e l'avv. IN Vano, di cui uno solo, l'avv. Vano, risulta iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e che la firma del difensore apposta sulla procura per autentica della firma della parte è indecifrabile con conseguente impossibilità di accertare se tale autentica sia idonea ad assolvere il precetto di cui all'art. 365 c.p.c. in riferimento alla giurisprudenza di questo Collegio anche a Sezioni unite, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se l'autentica della firma della parte è fatta da difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione. L'eccezione di cui sub a) sollevata con il controricorso va respinta, essendo sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, che la parte abbia regolarmente sottoscritto nell'originale del ricorso la procura al difensore, non rilevando che tale sottoscrizione manchi nella copia notificata, se in questa si faccia menzione dell'avvenuto rilascio della procura, menzione che nella specie era stata fatta con l'abbreviativo "f.to " seguito dall'indicazione del nome della parte. ( v. Cass.27 novembre 1985 n. 5896 ; Cass. 21 luglio 1988 n. 4734 ). Va, pertanto esaminata, con carattere di pregiudizialità, l'eccezione di cui sub b). Essa risulta fondata. Va premesso che davanti a questa Corte la rappresentanza in giudizio è attività propria di avvocati iscritti all'albo dei professionisti abilitati a esercitare, senza restrizioni territoriali, davanti alle giurisdizioni superiori. ( v. Cass. 28 giugno1995 n. 7295 ). 2 A norma dell'art. 365 c.p.c., pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura viene rilasciata a un difensore non abilitato a difendere davanti alle giurisdizioni superiori oppure se la firma della parte in calce o a margine del ricorso per cassazione sia certificata come autografa da un difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione, al quale sia stato conferito il mandato, pur se unitamente ad altro difensore iscritto a tale albo.( v. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 1989 n. 5664 ;Cass. Sez. Un. 18 febbraio 1992 n.1990; Cass. 8 maggio 1995 n.5000 ; ecc.). Infatti il ius postulandi viene esercitato attraverso un regolare mandato alle liti rilasciato a un difensore che sia abilitato a difendere davanti alle giurisdizioni superiori. L'autentica della firma della parte che conferisce il mandato alle liti ad opera del difensore che lo accetta presuppone, perciò, che quest'ultimo sia munito del ius postulandi. Nella specie il ricorso per cassazione è stato proposto da TO OR a ministero di due difensori,l'avv. Piero Gaetani e l'avv. IN Vano, di cui uno solo ( l'avv. IN Vano) abilitato a difendere presso le giurisdizioni superiori. La procura rilasciata dalla parte a margine del proposto ricorso, tuttavia, è stata certificata come autografa da uno dei due difensori con firma illeggibile o, comunque simile a quella dell'avv. Piero Gaetani apposta per sottoscrizione alla fine del ricorso. Ne consegue che o la firma deve ritenersi illeggibile e, in quanto tale, inidonea a chiarire a quale dei due difensori essa appartenga, non essendo stata individuata con il nominativo del difensore cui essa apparterrebbe;
oppure va riferita all'avv. Piero Gaetani, non abilitato a difendere davanti alle giurisdizioni superiori. La prospettata incertezza si concretizza in una mancanza di certezza sull'esistenza della procura nel caso, pur sempre ipotizzabile, in cui la firma per la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte che ha rilasciato il mandato alle liti appartenga al difensore non autorizzato a difendere davanti alle giurisdizioni superiori (avv. Piero Gaetani) anziché all'altro difensore abilitato. 3 Nella prospettata situazione in mancanza di certezza sulla esistenza del ius postulandi in cassazione a ministero di un difensore all'uopo abilitato, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 12,00 - oltre euro 2000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Casikuis Il Presidente Szezlichen lault AL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 7 APR. 2003 E R P oggi, H S IERE 4