Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 512 bis c.p.p., introdotta con il d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. in l. 7.8.1992 n. 356, costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento, sicché deve essere applicata dal giudice di merito rigorosamente, previa attenta disamina dei presupposti che la legge richiede per la sua operatività. Della sussistenza di tali presupposti, tipizzati nell'avvenuta acquisizione di <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/1999, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 11.6.1999
1. Dott. Pietro AN Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 879
3. " Giuseppe Falcone " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo Fumu " N. 1064/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZA AN
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 21.9.1998 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dott. E. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore avv. G. Aricò, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZA AN ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, confermativa, sul punto, della decisione di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di estorsione per avere egli dato in affitto appartamenti di sua proprietà a cittadini extracomunitari, molti dei quali privi del permesso di soggiorno in Italia, pattuendo canoni superiori a quelli che avrebbe potuto richiedere in base alla legge e minacciando di segnalare alle forze dell'ordine la situazione di clandestinità di coloro che non versavano tempestivamente l'importo stabilito.
Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 512 bis e 514 c.p.p., per avere i giudici di merito utilizzato per la decisione alcune dichiarazioni delle persone offese rilasciate alla polizia giudiziaria e poi acquisite in dibattimento ai sensi del predetto art. 512 bis c.p.p., nonostante mancasse ovvero non fosse stato accertato il presupposto per la loro lettura, e vale a dire la residenza all'estero dei dichiaranti.
Con il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 629 c.p.p. Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Osserva la Corte innanzi tutto che l'eccezione inerente all'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da cittadino straniero residente all'estero, acquisite al dibattimento in violazione dei presupposti della lettura e dunque del divieto posto dall'art. 514 c.p.p., può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e dunque per la prima volta anche in sede di legittimità (art. 191.2 c.p.p.); essa deve pertanto essere esaminata dal collegio, non assumendo alcun rilievo - vertendosi in tema di inutilizzabilità e non di nullità - la circostanza che la difesa nulla abbia osservato al momento della denunciata irrituale acquisizione.
Rileva, in secondo luogo, che la disposizione di cui all'art. 512 bis c.p.p., introdotta con la normativa emergenziale di cui al d.l.
8.6.1992 n. 306, conv. in L.
7.8.1992 n. 356, costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento, sicché deve essere applicata dal giudice di merito rigorosamente, con un'attenta disamina della sussistenza dei presupposti che la legge richiede per la sua operatività.
Tali presupposti sono tipizzati nell'avvenuta acquisizione di "altri elementi di prova", il cui contesto serve a verificare la decisività e la necessità della lettura, nonché nella qualità di cittadino straniero residente all'estero del soggetto delle cui dichiarazioni si intende dare lettura a seguito della mancata presentazione in dibattimento.
Della sussistenza di entrambi i presupposti il giudice deve fornire adeguato riscontro.
Per quanto qui interessa, e con riferimento al profilo di illegittimità denunciato, si deve rilevare come le decisioni di primo e secondo grado si siano limitate a dare semplicemente atto che le dichiarazioni di alcuni degli stranieri offesi dal reato erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p.; e come dal verbale di dibattimento e dall'ordinanza acquisitiva non si evinca in alcun modo quale fosse la situazione anagrafica dei predetti testimoni, ne' emerga che sia stata esperita in proposito alcuna attività probatoria diretta ad accertarla (sono oggetto di prova anche i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali: art. 187.2 c.p.p.). Tale accertamento rivestiva particolare rilievo, ai fini della lettura che con il ricorso si contesta, anche alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 512 bis non può essere applicato al cittadino straniero che sia domiciliato in Italia, e ciò in quanto un'estensiva interpretazione della norma autorizzerebbe la non consentita cristallizzazione mediante lettura delle dichiarazioni dello straniero residente all'estero e non comparso, pure nel caso di sua (anche omessa) citazione presso il domicilio italiano, e dunque ben al di là dell'intento legislativo che era quello di evitare ai testi residenti all'estero il disagio di un viaggio al fine di rendere la deposizione ed al giudice di disporre a tal fine una rogatoria internazionale (sez. I, 13.11.1995, Kanoute, rv 203124). In assenza della verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 512 bis c.p.p. il giudice di merito non poteva dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria dai testimoni stranieri non comparsi;
e poiché la sentenza ha basato anche su di esse l'affermazione di responsabilità dell'imputato, dall'inutilizzabilità che le colpisce deriva la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio. Sarà compito del giudice di rinvio riesaminare il residuo materiale probatorio ed eventualmente integrarlo ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ma previa attenta e motivata ricognizione delle condizioni legittimanti la lettura delle dichiarazioni rese da cittadino straniero secondo i principi suesposti.
PQM
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999