Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/1999, n. 8565
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Sentenza 11 giugno 1999

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La disposizione di cui all'art. 512 bis c.p.p., introdotta con il d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. in l. 7.8.1992 n. 356, costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento, sicché deve essere applicata dal giudice di merito rigorosamente, previa attenta disamina dei presupposti che la legge richiede per la sua operatività. Della sussistenza di tali presupposti, tipizzati nell'avvenuta acquisizione di <>, il cui contesto serve a verificare la decisività e la necessità della lettura, nonché nella qualità di cittadino straniero residente all'estero del soggetto delle cui dichiarazioni si intende dare lettura a seguito della mancata presentazione in dibattimento, il giudice deve fornire adeguato riscontro in motivazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da cittadini stranieri non comparsi in dibattimento senza che alcun accertamento fosse stato esperito sulla circostanza di fatto del luogo della loro residenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/1999, n. 8565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8565
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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