Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento <
Commentario • 1
- 1. La Corte di cassazione conferma l’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 103 c.p.p. anche ai difensori senza mandatoRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2023
Sommario: 1. Il provvedimento de quo. – 2. Premesse di carattere generale: le garanzie di cui all'art .103 c.p.p. – 3. Il nodo ermeneutico: l'interpretazione del comma 2 dell'art. 103 c.p.p. – 4. Conclusioni. Poker online se stal dynamickou hranicí v oblasti hazardních her a nabízí hráčům vzrušení ze soutěže a pohodlí digitálních platforem. Jeho rostoucí popularita však vyvolává také složité právní otázky, které jsou podrobně zkoumány v časopise Criminal Law and Procedure, čtvrtletním akademickém časopise věnovaném analýze složitostí právního rámce. S tím, jak si online poker od PlaySafe nadále získávají srdce českých hráčů, rostou i právní výzvy, které s sebou přináší, což podněcuje …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2001, n. 20295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20295 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12/03/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1109
3. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 10309/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel proc. pen.
contro
DE MA NT, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli l'8.2.2000;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. Martella;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giovanni PALOMBARINI, con le quali richiede rigettarsi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di indagini preliminari per i reati di cui agli artt.416 c.p., 4 L. n. 516/1982, 476, 479, 482, 517, 640 c.p. commessi in
Napoli ed altri luoghi fino al settembre 1999 con condotta perdurante, il procuratore della Repubblica di Napoli, ravvisata la necessità di procedere a sequestro di beni e documenti riferentisi a dette fattispecie delittuose, disponeva perquisizione locale presso lo studio dell'avv. DE MA NT (iscritto all'albo degli Avvocati di Napoli), anch'egli indagato per concorso negli indicati reati. La polizia giudiziaria (Gruppo CC. Antisofisticazioni e Sanità), delegata dal P.M., in data 18 gennaio 2000 eseguiva il provvedimento, acquisendo, nel corso della perquisizione, varia documentazione che veniva sequestrata.
Su richiesta di riesame dell'indagato, il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 febbraio 2000, dichiarava la nullità del sequestro eseguito e disponeva la restituzione delle cose sequestrate, trattandosi di atto compiuto "nell'ufficio di un difensore", in violazione dell'art. 103 c.p.p.. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente esteso le garanzie dell'art. 103, commi 3^ e 4^ c.p.p. - previste esclusivamente per il difensore della persona che risulti indagato, o imputato, nel procedimento penale in cui si procede a perquisizione o sequestro - anche all'avvocato personalmente indagato, che "non risulta essere difensore degli indagati per i quali "non ha svolto alcuna difesa tecnica", ma "solo assistenza contabile e fiscale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente si basa su un richiamo giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 2^ n. 1906 del 3.5.1995, Scialpi), secondo cui "il divieto di perquisizione presso lo studio del difensore riguarda il professionista che assiste l'indagato nel procedimento a cui l'atto si riferisce- le garanzie di libertà del difensore... si riferiscono esclusivamente al professionista che assiste la parte privata nel procedimento penale e non ad altri".
Tale ristretta interpretazione della norma non appare fondata. Il legislatore del vigente codice di rito con l'art. 103 c.p.p. ha delineato un quadro organico di regole ed eccezioni e di modalità operative a garanzia sia della funzione difensiva, sia del segreto professionale, prevedendo:
1) il divieto di ispezioni o perquisizioni presso gli uffici dei difensori, salvo la ricorrenza delle due ipotesi eccezionali espressamente previste dal co. 1^, lett. a) e b): quando, essendo imputati il titolare o persona che lavori stabilmente sul posto, l'atto miri alla prova del fatti ad essi attribuiti, ovvero, sia o non imputato il difensore, l'inquirente cerchi tracce o altri effetti materiali del reato, oppure cose o persone specificamente predeterminate;
2) il divieto di sequestro, presso i difensori e i consulenti tecnici, di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa (salvo che essi costituiscano corpo di reato);
3) l'obbligo, la cui violazione è sanzionata da nullità, di preavvisare il Consiglio dell'Ordine forense, dell'imminenza di una ricerca nell'ufficio di un difensore;
4) l'esecuzione dell'attività da parte del giudice o, nel corso delle indagini preliminari, del P.M., su autorizzazione del giudice;
5) il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, anche con le persone da loro assistite;
6) il divieto di sequestro e di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore (la cui riconoscibilità è disciplinata dall'art, 35 disp. att.), salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo di reato.
Con tali norme, in attuazione e specificazione della generica direttiva di cui all'art. 2 n. 4 della legge-delega, il legislatore ha inteso ampliare la tutela dell'attività defensionale, garantendo al difensore (salvo eccezioni tassative) la piena ed esclusiva disponibilità degli strumenti necessari alla sua attività e il monopolio della conoscenza del contenuto degli atti, delle carte, delle conversazioni e delle comunicazioni funzionali all'esercizio della difesa.
Ciò posto, sul piano ermeneutico consegue che non vi è alcuna ragione, ne' letterale, ne' logica, ne' sistematica, di limitare le garanzie al difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca, sequestro o intercettazione, dal momento che tali garanzie (con le eccezioni previste) necessitano di essere apprestate, in ogni caso, per il difensore che ha assunto la difesa di qualsiasi parte privata (non solo, quindi, dell'imputato o dell'indagato), sia nel procedimento "de quo" che in altri procedimenti.
Si osserva ulteriormente che, per quanto concerne l'analisi letterale, il riferimento agli "uffici dei difensori" (comma 1 e 4), ai "difensori" (comma 2 e 5), all'ufficio di un difensore" (comma 3), appare finalizzato a ricomprendere il professionista che ha assunto la difesa, ben al di là del difensore della persona imputata (o indagata) nel procedimento in cui vengono disposti i mezzi di investigazione o ricerca della prova ivi elencati.
D'altro canto, nel codice il sostantivo "difensore" non viene utilizzato solo per indicare il soggetto processuale che difende nel procedimento in atto. Nell'art. 103 esso viene usato in senso lato, come sinonimo di professionista che assume o ha assunto la difesa, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto con una parte nel procedimento per cui si procede. E nello stesso titolo 7^ del libro 1^, dedicato al "Difensore", il termine "difensori" è adoperato, dall'art. 97, co. 2^ c.p.p. (a proposito della predisposizione degli elenchi dei difensori d'ufficio), in senso lato, senza alcun collegamento al preesistente rapporto con una parte del procedimento. Pertanto, il divieto, nel secondo comma dell'art. 103, di sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa (con eccezione del corpo di reato), va riferito non soltanto alla difesa di una parte nel procedimento nel cui corso sorge la esigenza di sequestro, ma a qualunque difesa legale assunta dal professionista, anche se del tutto estranea al procedimento in atto. E ciò perché anche il sequestro e l'esame da parte degli inquirenti di carte o documenti (non costituenti corpo di reato, ma) probatoriamente rilevanti in danno ella persona assistita in altri procedimenti, potrebbe compromettere l'attività defensionale dell'avvocato e il sequestro professionale.
Se tale è l'ambito di operatività del secondo e del quinto comma del richiamato art, 103, non v'è ragione alcuna per adottare una diversa e più restrittiva interpretazione del primo comma che, nella stessa logica garantistica, pone un generale divieto di ispezione e perquisizione degli "uffici dei difensori", salvo le due specifiche eccezioni di cui alle lett. a) e b).
Di qui la necessità che alla esecuzione di quegli atti proceda personalmente il giudice o, in fase di indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di decreto di autorizzazione del giudice;
nonché l'obbligo di preavviso al Consiglio forense, sia a scopo di informazione (per eventuali iniziative disciplinari), sia per consentire un ulteriore controllo su una attività di particolare delicatezza.
Non si tratta di privilegi di categoria, in quanto la tutela apprestata non è finalizzata alla "dignità" professionale degli avvocati, ma al libero ed ampio dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano il diretto supporto nell'art. 24 Cost., che sancisce la "inviolabilità" della difesa, come diritto fondamentale della persona (cfr.: Cass. Sez. 6^, 27.10.1992, Genna;
Sez. 5^, 7.6.1997, Spinapollice). Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001