Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è liquido nè esigibile. (Nella fattispecie, relativa all'incameramento, a titolo di compenso, di fondi della società da parte del liquidatore, la Corte ha ritenuto - sul presupposto dell'applicabilità della normativa prevista per gli amministratori alla disciplina del compenso per i liquidatori - che in mancanza di una delibera societaria di fissazione del compenso, la condotta configurasse il reato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2009, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 44
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 32175/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NE, n. il 15 novembre 37;
avverso la sentenza 09 giugno 2008 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la difesa di parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 9.6.08 la Corte d'Appello di Torino confermava la condanna emessa dal Tribunale di Chivasso il 10.11.2006 - a carico di DA NE per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 perché, in qualità di liquidatore della ITM S.r.l., aveva incamerato fondi della società senza autorizzazione alcuna dell'assemblea dei soci - per complessivi Euro 61.796,68 imputandoli al compenso che gli sarebbe spettato per l'opera professionale prestata fino a quel momento (gennaio 2002). Ricorreva l'DA, per il tramite del proprio difensore, contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 646 c.p. con riferimento alle modalità di liquidazione del compenso spettante al liquidatore della società e per omessa motivazione su un punto già devoluto con l'appello, nel senso che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, il credito vantato a titolo di compenso professionale era certo, liquido ed esigibile: in particolare, era esigibile perché - sebbene la liquidazione della società fosse ancora in itinere - detto credito andava liquidato, anche per esigenze di bilancio, con la chiusura annuale dell'esercizio, tanto che in mancanza di effettive pagamento il debito della società doveva essere iscritto nei ratei passivi. Nè - sempre ad avviso del ricorrente - il compenso doveva essere necessariamente liquidato secondo la procedura di cui all'art.2389 c.c., vuoi per essere detta, norma inapplicabile ai liquidatori perché non richiamata, dall'art. 2497 c.c., vuoi perché la sua violazione avrebbe dato luogo - semmai - a responsabilità ai sensi dell'abrogato art. 2630 c.c., comma 2, n. 1, e non già ex art. 646 c.p., anche perché ogni eventuale contestazione dell'importo poteva essere avanzata in sede di reclamo al Tribunale da ogni singolo socio, ferma restando altresì l'esperibilità dell'azione civile di responsabilità.
2- Il ricorso è inammissibile ancor prima che manifestamente infondato.
Si premetta che è pacifico che l'imputato, prima di ultimare il proprio incarico e di ottenere l'approvazione del proprio operato da parte dell'assemblea dei soci, si è autoliquidato ed ha incassato complessivi Euro 61.796,68 prelevati dai fondi della ITM S.r.l. imputandoli al compenso che gli sarebbe spettato per l'opera professionale prestata fino a quel momento (gennaio 2002), compenso che non era stato predeterminato all'atto della nomina. Si premetta ancora che in virtù di insegnamento giurisprudenziale antico e costante da lunghissimo tempo (cfr. Cass. n. 45992 del 7.11.2007, ud. 7.12.2007; Cass. n. 9225 del 6.7.1988, dep. 5.7.1989;
Cass. n. 1746 del 22.11.1985, dep. 26.2.1986; Cass. n. 6564 del 14.12.1982, dep. 14.7.1983; Cass. n. 1382 del 23.4.1969, dep. 30.6.1969; Cass. n. 856 del 29.5.1967, dep. 12.09.1967; Cass. n. 1672 del 25.11.1966, dep. 3.5.1967) - dal quale non vi è motivo alcuno per discostarsi - il soggetto attivo del reato p. e p. ex art. 646 c.p., non può ritenere scriminata la condotta contestatagli (nè
invocare un asserito carattere non ingiusto del profitto) eccependo un credito che non sia certo, liquido ed esigibile;
infatti resta ingiusto il profitto che l'agente intenda realizzare in virtù di una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall'ordinamento giuridico. In altre parole in tal caso il profitto è pur sempre ingiusto perché l'azione risulta posta in essere per conseguire quello che non è dovuto o non è ancora dovuto.
Ciò detto, il tenore del ricorso è del tutto inidoneo ad inficiare il passaggio decisivo ed ineludibile della motivazione dell'impugnata sentenza, laddove si afferma la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'imputato a titolo di compenso per la sua attività di liquidatore della ITM S.r.l. (in particolare perché - sempre secondo la precisa affermazione a riguardo resa dalla Corte territoriale - al liquidatore non è dato poter quantificare da sè il proprio compenso.
A tale conclusione l'impugnata sentenza perviene sia condividendo quanto asserito dal Giudice di prime cure, secondo cui ex art. 2276 c.c. ai liquidatori di società per azioni si applicano le norme relative agli amministratori, compreso l'art. 2389 c.c., sia rilevando che, ove mai si fosse ritenuto non estensibile ai liquidatori il disposto del art. 2389 c.c. (come sostenuto dall'imputato), comunque sarebbe stato applicabile quanto meno l'art.1709 c.c. in tema di mandato, in virtù del quale non vi era alternativa all'accordo delle parti (id est con l'assemblea dei soci) o alla determinazione ope iudicis del compenso, concernendo il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine dei commercialisti solo la regolarità formale del compenso richiesto e non quella sostanziale, non avendo detto Consiglio dell'Ordine il potere di liquidare il compenso in discorso.
A riguardo, invece, il ricorrente insiste su una pretesa inapplicabilità dell'art. 2389 c.c., ma non chiarisce quale sarebbe a suo avviso la norma cui agganciare l'asserito potere di autonoma liquidazione del compenso, ne' spiega perché mai, pur in ipotesi di non estensione dell'art. 2389 c.c., non troverebbe applicazione nemmeno l'art. 1709 c.c. in tema di mandato. In altre parole, il ricorso è inammissibile perché con esso il ricorrente non esamina specificamente - per confutarle - tutte le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato. In proposito è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni de provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep., 11.10.2004;
Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998). In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare tale passaggio sostenendo con adeguati argomenti non solo la pretesa esigibilità del proprio credito, ma anche la sua certezza e liquidità.
I rilievi di cui sopra precedono logicamente l'esame delle doglianze fatte valere dal ricorrente, in ogni caso manifestamente infondate vuoi perché l'autoliquidazione era in conflitto di interessi con la società che lo stesso ricorrente in quel momento rappresentava, vuoi perché non può attribuirsi rilievo alcuno - per escludere, a monte, l'applicabilità dell'art. 646 c.p. - all'esistenza dei concorrenti e paralleli rimedi civilistici che l'ordinamento appresta in favore dei soci nei confronti del liquidatore, noto essendo che la possibilità di tutelare in sede civile un diritto da altri leso di per sè non esclude la perseguibilità in sede penale dell'autore della lesione medesima.
3- Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000. Segue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e costituzione in favore della costituita parte civile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese;
processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte civile delle spese di assistenza e costituzione di essa parte civile ITM S.r.l. in persona de legale rappresentante, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009