Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre).
Commentari • 2
- 1. Sul discrimine tra operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti nel reato di dichiarazione fraudolenta: punti fermi ed evoluzioni nella giurisprudenza…Accesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 4 luglio 2023
- 2. Le operazioni soggettivamente inesistenti: la struttura, le implicazioni fiscali e l’onere probatorioMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
manimonio 0 1998-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA Presidente - Sent. n. sez. 2771/2019 UP 15/11/2019 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 26815/2019 ALDO ACETO ALESSIO SCARCELLA - Relatore FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS LE nato a [...]( RUSSIA) il 28/04/1980 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. Carlo Pecoraro, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 18.01.2019, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del GUP/tribunale di Roma del 17.07.2014, appellata dal EE, che era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, in esito al rito abbreviato richiesto e con il concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000, e riconoscimento dei doppi benefici di legge, perché ritenuto col- pevole del reato di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e sog- gettivamente inesistenti, per un ammontare pari ad € 280.000 esclusa IVA pari ad € 56.000, in relazione al periodo di imposta 2010, in relazione a fatti accertati in data 6.03.2012 e commessi nell'ottobre 2011. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla sussistenza del fatto ed alla data della sua eventuale commissione e correlato vizio di contrad- dittorietà ed assenza della motivazione. In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello di Roma avrebbe omesso di conside- rare che, ai fini dell'integrazione del reato addebitato, prima ancora di ogni valu- tazione sulle fatture e sull'esistenza delle relative operazioni, sarebbe preliminare accertare il loro utilizzo nelle dichiarazioni fiscali presentate. Sul punto, non sa- rebbe stata prodotta agli atti la dichiarazione fiscale presentata dalla KY Lab Italia s.r.l. (KLI), poiché essa non risulterebbe tra gli allegati ai processi verbali redatti dal personale dell'Agenzia delle Entrate. Non vi sarebbe pertanto alcuna prova documentale in ordine alla sussistenza del delitto, né in ordine alla data della sua eventuale commissione. Ciò si risolverebbe in una totale assenza di mo- tivazione circa la ricorrenza di un elemento costitutivo del delitto, o comunque in una contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, mancando un documento probatorio che confermi un dato materiale implicitamente assunto per vero. Sa- rebbe, poi, stata violata anche la legge sostanziale, essendo stata pretermessa la rilevanza della dichiarazione ai fini della sussistenza del reato, il quale sarebbe stato ricostruito elidendo dalla fattispecie tipica l'elemento dell'utilizzazione delle fatture, anticipando la punibilità al ricorrere della mera detenzione delle stesse. Tale difetto documentale si ripercuoterebbe anche su un ulteriore elemento fon- damentale ai fini della punibilità, ossia la data della commissione della condotta 2 illecita. Nel capo di imputazione verrebbe genericamente ed apoditticamente fis- sata nell'ottobre 2011. Tuttavia già la mancanza del giorno farebbe comprendere come non vi sia stata alcuna precisa individuazione della data di presentazione della dichiarazione. Sarebbe dunque apodittica ed in implicito contrasto con gli atti anche l'individuata data di commissione del delitto, il che non consentirebbe di valutare l'eventuale decorso della prescrizione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di assenza, contraddittorietà e mani- festa illogicità della motivazione in relazione alla inesistenza oggettiva delle pre- stazioni fatturate ed alla richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste. In sintesi, si rileva come già nei motivi di appello si era evidenziato come affermare che la prestazione sia stata resa da un soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, implicherebbe che la prestazione è stata in effetti esistente. La stessa Agenzia delle Entrate, all'esito del proprio accertamento e dopo le deduzioni della società, avrebbe considerato le prestazioni inesistenti soltanto dal punto di vista soggettivo, ed ammesso invece la loro esistenza sul piano oggettivo, ride- terminando conseguentemente la quantificazione dell'imposta evasa. La difesa aveva pertanto richiesto il riconoscimento dell'esistenza almeno oggettiva delle prestazioni, così da spostare l'accertamento sulla consapevolezza della KI e del suo legale rappresentante pro tempore in ordine alla diversità tra il soggetto che effettuava la prestazione e quello che la fatturava. Infatti, stante il rapporto fidu- ciario intercorrente con il consulente finanziario De SI (che aveva indicato quelle società per l'effettuazione delle prestazioni) la rapida crescita sul mercato della KI, il ruolo di raccordo e coordinamento del EE tra la realtà italiana e la struttura inglese e russa, che lo costringeva a costanti soggiorni fuori dall'Italia ed a delegare di fatto altri collaboratori per i contratti con i fornitori, sarebbe stato evidente il difetto di prova circa la consapevolezza del ricorrente che le prestazioni - effettivamente rese e retribuite dalla KI - fossero state in realtà prestate da altro soggetto giuridico. La Corte di Appello avrebbe tuttavia aggirato la questione, limitandosi a ricordare che, ai fini della rilevanza penale della fattispecie, importi indistintamente l'utilizzo di documenti fiscali "emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte... ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi", affermando che, rilevata l'assenza di prova contraria, le operazioni erano sicuramente inesistenti sotto il profilo soggettivo e che "anche a non voler ritenere l'inesistenza della operazioni sotto il profilo ogget- tivo... il reato di dichiarazione fraudolenta nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo". Il giudice di secondo grado avrebbe 3 svilito il rilievo per cui la mancanza di prove in ordine all'inesistenza oggettiva rafforzi l'onere motivazionale circa l'individuazione dell'elemento psicologico del legale rappresentante della società relativamente all'identità del soggetto giuridico che ha effettuato le prestazioni. Nel momento in cui si afferma che non si via prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, diventerebbe stringente l'onere di pro- vare che l'amministratore della società beneficiaria delle prestazioni fosse consa- pevole della diversità giuridica del soggetto che le ha rese. Sarebbe dunque evi- dente che la Corte territoriale ha pretermesso di prendere in esame gli argomenti offerti sul punto nei motivi di appello, i quali non sarebbero neanche citati né ad essi sarebbe stata data risposta. Sulla questione, la sentenza fornirebbe argomen- tazioni puramente di stile, manifestamente illogiche e disancorate dal caso con- creto, nonché contraddette dagli atti. La decisione assume che l'imputato fosse ben a conoscenza di detta situazione, il che verrebbe dimostrato dal fatto che tutte le società fossero assistite dallo stesso studio di commercialisti, nonché dal fatto che le società fatturanti erano state proposte alla KLI dal titolare dello studio pre- detto. La KLI non avrebbe inoltre fornito alcuna documentazione attestante l'av- venuto integrale pagamento delle prestazioni. Tali argomentazioni sarebbero pa- lesemente illegittime. Come già affermato in appello, sarebbe del tutto naturale che un cittadino straniero che avvii una attività imprenditoriale in Italia, in man- canza di una pregressa rete di relazioni, di contatti ed i fornitori di servizi, si affidi almeno inizialmente alle indicazioni provenienti dai pochi interlocutori ritenuti fi- dati. In quest'ottica era stato spiegato come la segnalazione alla KLI di tali società da parte del commercialista, nonché i rapporti successivi, lungi dall'essere la prova del dolo in capo al EE, rappresentavano al contrario, dal punto divista logico, esattamente la ragione per cui il ricorrente avrebbe in buona fede affidato tali mansioni proprio alla FÀ MP e alla EG s.r.l., e non ad altre società. Per- tanto la Corte di Appello avrebbe, in modo illogico, considerato come un indizio a carico ciò che invece avrebbe piuttosto costituito la prova della buona fede del ricorrente. Relativamente all'assenza di documentazione commerciale in ordine alle prestazioni ricevute, la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione gli atti di causa da cui sarebbe emerso che nel corso delle indagini era stato ascol- tato il dott. Aldo del Bo', direttore commerciale della KI, che avrebbe riferito degli incontri con cadenza mensile con appartenenti alla EG e alla FÀ MP (in- dicandone i nominativi), i quali avevano svolto indagini sul mercato, al fine di ottenere dettagliati resoconti sulle attività espletate. Nel corso della verifica fi- scale, inoltre, sarebbero state prodotte tanto le lettere di conferimento dell'inca- rico alle due fatturanti, tanto i dettagliati resoconti, resi in forma scritta con ri- guardo alle prestazioni sottostanti agli importi presentati nelle relative fatture. Ne 4 consegue che la sentenza sul punto sarebbe contradditoria e del tutto apodittica, non corrispondendo al vero che la KLI non avrebbe fornito dimostrazione dell'ef- fettività delle prestazioni, non confrontandosi la Corte con le deposizioni testimo- niali e la documentazione agli atti, anche solo per smentirne la rilevanza. Il me- desimo errore sarebbe stato commesso relativamente all'asserito mancato paga- mento delle prestazioni fatturate, dal momento che nell'impugnazione sarebbero stati indicati gli atti di indagine da cui sarebbe emerso l'integrale pagamento delle prestazioni fatturate, a fronte di ogni fattura emessa. Ciò troverebbe conferma anche dalla posizione assunto sul punto dall'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe mai ritenuto integralmente deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP l'importo fatturato ove non le fosse chiaramente risultato a tutti gli effetti corrisposto. Nes- suna risposta sarebbe stata fornita, inoltre, circa gli altri indicatori proposti dalla difesa per l'esclusione del dolo, ossia: i lunghi periodi di assenza dell'imputato e le sue esclusive funzioni propulsive e di raccordo con le altre società estere del gruppo;
il compito assunto da alcuni suoi fidati collaboratori nel mantenere i rap- porti con i responsabili delle società fatturanti;
l'affidamento e la fiducia nel con- sulente De SI;
il presumibile interesse dello stesso a non offrire in sede di verifica i doverosi chiarimenti che avrebbero potuto eventualmente scagionare il ricorrente ma portare ad una sua incriminazione. Ne deriverebbe che alcuna reale ed effettiva risposta sarebbe stata fornita ai motivi di appello in punto di integra- zione dell'elemento soggettivo del reato addebitato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. Ed invero, la violazione di legge lamentata non è stata dedotta nei motivi di appello, ai sensi dell'art. 606, co.3, c.p.p. In ogni caso, indiscutibile è la presenza materiale della dichiarazione, il che si evince ex actis, ossia dagli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione com- petente (richiesta di esibizione di documentazione da parte della società, inclu- dente la dichiarazione per l'anno 2010, dichiarazione che risulta essere stata esi- bita).
5. Anche il secondo motivo è inammissibile. 5 M 5.1. Al fine di chiarire le ragioni di tale approdo occorre, peraltro, operare un adeguato approfondimento dei temi principali posti dal ricorrente con le doglianze svolte nel motivo in esame, ossia evidenziare, in relazione all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, gli elementi costitutivi della fattispecie, il tema dell'elemento psicologico normativamente richiesto ai fini della punibilità dell'agente nonché, ancora, la que- stione della c.d. inesistenza delle operazioni. Orbene, la fattispecie della dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000, si connota come quella più grave ontologicamente in quanto non solo l'agente dichiara il falso, ma supporta la propria condotta mediante un "impianto contabile", o più genericamente documentale, diretto a sviare o ostacolare la suc- cessiva attività di accertamento dell'Amministrazione, avvalorando in modo artifi- cioso l'inveritiera prospettazione di dati inseriti nella dichiarazione. Tale fattispecie criminosa si configura come un reato di pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno. Ne consegue che, ai fini dell'indivi- duazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'eva- . sione. Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione (Cass., S.U., n. 27/2000, n. 32348/2015), in quanto il legislatore mira a reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando invece a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale (fatti prodromici alla effettiva lesione del bene giuridico protetto). Elemento costitutivo essenziale è dunque l'indicazione in una delle dichiarazioni di elementi passivi fit- tizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dal mo- mento che alla dichiarazione non vengono allegati documenti probatori, si chiari- sce che si avvale della documentazione in questione chi li registra nelle scritture contabili obbligatorie o comunque li detiene al fine di prova nei confronti della Amministrazione. La condotta si dice essere "bifasica": l'autore, infatti, raccoglie o riceve la documentazione inveritiera e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili obbligatorie o conservandola come prova da far valere contro l'Ammini- strazione nell'eventualità di un accertamento. Successivamente, presenta la di- chiarazione dei redditi o ai fini IVA nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia rappresenta il supporto. Soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione anche se lo stesso non ha partecipato alla fase antecedente di acquisizione e registrazione delle fatture relative ad operazioni inesistenti. Sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere il delitto in argomento un reato "proprio": perché possa dirsi configurato è richiesto che il suo autore si trovi in una particolare posizione soggettiva, giuridica o di fatto, recte sia titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA. 6 5.2. L'art. 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000 dispone chiaramente che per "dichiara- zione" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, così escludendo ogni possibilità di far valere queste posizioni di sostanziale intermediazione come situazioni di estraneità rispetto alle responsabilità che con le dichiarazioni sono assunte. Tale reato sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'opera- zione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, che di inesistenza soggettiva, quindi qualora l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nell'ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (ossia quanto la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti) in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e sua espressione documentale (Cass., Sez. III, 2 di- cembre 2015, n. 51027).
5.3. Sul piano dell'elemento psicologico è richiesto il dolo specifico. Qualora il con- tribuente affidi a terzi il compito di preparare e presentare la dichiarazione, è ri- chiesto che il medesimo sia consapevole dell'artificiosità della dichiarazione, co- struita su una documentazione atta a supportarne l'apparenza di verità. La dot- trina ritiene che la condotta fraudolenta finalizzata a conseguire l'evasione non appare conciliabile con la accettazione del rischio, che connota il dolo eventuale. Tuttavia, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudo- lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappre- sentato dal perseguimento della finalità evasiva, si aggiunge alla volontà di realiz- zare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), potendosi affermare la compatibilità della fattispecie con il dolo eventuale: l'accettazione del rischio può, ovviamente, concernere gli altri elementi costitutivi della fattispecie, quale ad esempio l'essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti. In dottrina è invece esclusa la possibilità che la finalità evasiva possa essere ricondotta nell'area del dolo eventuale, in considerazione della funzione di garanzia che tale elemento possiede nell'ambito dei reati tributari. Tuttavia all'opposta soluzione è giunta la recente giurisprudenza di questa Corte, ammettendosi la configurabilità del reato ove l'accettazione del rischio attenga alla possibilità di evadere le imposte dirette o l'IVA, mediante la presentazione della dichiarazione comprensiva di fatture per operazioni inesistenti. (Cass., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52411; Cass., Sez. III, 23.6.2015, n. 30492). La dichiarazione inveritiera deve essere sorretta dalla piena conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive prese in considerazione per determinare il risultato finale esposto in essa, nonché dalla volontà di servirsene 7 strumentalmente nel rappresentare quel falso risultato dichiarato come rispon- dente a una contabilità inappuntabile. L'inesistenza delle operazioni deve essere stata non solo conosciuta ma soprattutto posta al servizio del risultato favorevole al quale l'agente mira mediante la dichiarazione fiscale. L'art. 1, lett. e), D.lgs. n. 74 del 2000 precisa, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione ad opera di amministratori, liquidatori o rappresentanti di società o persone fisiche, il fine di evadere le imposte si intende riferito alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce. Irrilevante è l'origine della fattura falsa: essa può essere stata emessa da un terzo ovvero autoprodotta dallo stesso soggetto che la utilizzerà successivamente in dichiarazione. In passato si era ritenuto che questa seconda ipotesi non potesse configurare la fattispecie penale, ricorrendo la stessa solo in presenza di falsità ideologica e non anche materiale. Tale orienta- mento è stato superato dalla giurisprudenza che ha valorizzato l'importanza che assume ai fini della configurazione del reato la artificiosa creazione del costo, a prescindere dalla cooperazione di un terzo.
5.4. Per il significato di inesistenza deve aversi riguardo all'art. 1 lett. a) del D.lgs. 74/2000. La dottrina ha declinato il significato della locuzione in tre ipotesi appli- cative: inesistenza oggettiva, giuridica e soggettiva. Con la prima, si fa riferimento al caso paradigmatico di una rappresentazione della realtà del tutto o in parte difforme da quella effettiva, ad es. qualora venga enunciata come oggetto della fattura una prestazione mai eseguita o eseguita solo parzialmente, senza nessun corrispettivo ovvero dietro un corrispettivo diverso da quello indicato (fuoriesce dall'ambito applicativo il caso di sotto-fatturazione in cui il corrispettivo viene in- dicato in misura inferiore. In tal caso si realizza a favore del percettore un guada- gno in nero, che nelle condizioni di cui all'art.4 D.lgs. 74/2000 può integrare una ipotesi di dichiarazione infedele). Si considera anche una inesistenza da sovrafat- turazione, per il caso di fatture o documenti nei quali i dati vengano gonfiati (c.d. inesistenza qualitativa), o sia stata posta in essere una cessione di beni e/o servizi per un prezzo maggiore di quello realmente praticato. Ciò sul presupposto che la categoria dell'inesistenza si verifica ogniqualvolta vi sia una divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Cass., Sez. III, 21maggio 2013, n. 28352). Non vale ad escludere l'inesistenza della operazione il fatto che il corrispettivo venga pagato o che comunque figuri un flusso in uscita dalle casse del contribuente: il meccanismo tipico di formazione dei fondi neri passa proprio attraverso la contabilizzazione di fatture fittizie, accompagnata da pagamenti in favore di chi risulta come esecutore della prestazione ed emittente di fattura. A questo primo passaggio di denaro fa seguito una triangolazione, secondo una o 8 più tappe intermedie, che conduce il flusso finanziario alla destinazione finale, nor- malmente sotto il controllo del primo disponente. Un caso significativo è quello del dividend washing (operazione valida sul piano giuridico ma inesistente su quello economico). La fattura, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti gli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti, sicché assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura (è il caso in cui l'oggetto del negozio giuridico indicato sia diverso da quello effettivamente realizzato) con ciò determinandosi una alterazione del contenuto del documento contabile.
5.5. Relativamente all'inesistenza soggettiva, essa si ha allorché la prestazione indicata nella fattura sia effettivamente eseguita ma da o a favore di un soggetto diverso da quello che risulta nel documento contabile. Sul punto, la Corte di Giu- stizia UE (sentenze n. 78/2003, cause C78/02, C-79/02 e causa C-566/07) ha sottolineato che l'avvenuta fatturazione di un'operazione con applicazione dell'Iva mediante addebito alla controparte, non è elemento assorbente per stabilire che il tributo resti definitivamente dovuto, in quanto tale effetto discende dalla ricor- renza delle condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione dell'imposta mede- sima, rispetto alle quali l'addebito, isolatamente considerato, non ha che una va- lenza indicativa del comportamento tenuto dal soggetto passivo. In altri termini, l'imposta si applica sulle operazioni che oggettivamente e soggettivamente sono comprese nella sfera di applicazione del tributo. Ne consegue che l'esposizione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto, e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre. Si precisa che, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa in esame, ciò che rileva è l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, non rilevando il carattere sogget- tivo ovvero oggettivo dell'inesistenza. Il reato previsto dall'art. 2 D.lgs. 74/2000, infatti, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesi- stenti, non opera alcuna distinzione (Cass., Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 4236; Cass., Sez. III, 2 marzo 2018, n.30874), né riconduce espressamente la rilevanza dell'inesistenza soggettiva esclusivamente alla dichiarazione fiscale ai fini IVA.
6. Tanto premesso, il motivo è inammissibile. 9 6.1. Ed invero, come anticipato, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato come la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 non subi- sca alcuna distinzione a seconda dell'imposta evasa (sul reddito o Iva) e, conse- guentemente, del carattere soggettivo ovvero oggettivo dell'inesistenza delle ope- razioni rappresentate nelle fatture (o nei documenti equivalenti). La sentenza im- pugnata presenta dunque in linea con tale orientamento.
6.2. Altrettanto inammissibile è la censura afferente al difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Il ricorrente propone sostanzialmente una diversa lettura del compendio probato- rio sul quale il giudice di merito ha fondato propria decisione. In sede di legitti- mità, deve escludersi che la Corte di Cassazione possa procedere ad una ulteriore valutazione delle risultanze istruttorie, dovendo il controllo della medesima limi- tarsi ad accertare la presenza materiale, la non contraddittorietà e logicità della motivazione, non anche la maggiore o minore persuasività della stessa. Il giudice di secondo grado, al fine di sostenere la consapevolezza del ricorrente dell'inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione, risulta del resto testual- mente aver valorizzato alcuni elementi quali: a) le strettissime interrelazioni tra i soggetti-persone fisiche riconducibili alle società emittenti le fatture, il soggetto che ha segnalato le società alla KY (il consulente fiscale De SI) e l'imputato; b) la circostanza che la sede legale delle società coincida con quella della KY, ossia la sede dello studio "Delta Servizi Contabili s.r.l." del De SI;
c) il fatto che la KY abbia inviato le fatture emesse dalle società nonostante avesse già precedentemente dichiarato ai verificatori di non avere più la disponibilità della predetta documentazione. Elementi, tutti, da cui indiziariamente, con motivazione del tutto immune dai de- nunciati vizi, è stata individuata la sussistenza dell'elemento psicologico normati- vamente richiesto in capo al ricorrente.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versa- mento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
10 My La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessio Starcellafity Vito Di Nicola niociniarra DEPOSITATANIC AL 20 GEN 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO Luana Mariani 11