Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 1998
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre).

Commentari2

  • 1Sul discrimine tra operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti nel reato di dichiarazione fraudolenta: punti fermi ed evoluzioni nella giurisprudenza…Accesso limitato
    Francesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 4 luglio 2023

  • 2Le operazioni soggettivamente inesistenti: la struttura, le implicazioni fiscali e l’onere probatorio
    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 1998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1998
Data del deposito : 15 novembre 2019

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