Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
AULA A 061 61/ 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 10405/1999Composta dai magistrati: -- Presidente Dott. Paolino Dell'Anno Z 66 Attilio Celentano - Consigliere 66 66Camillo Filadoro Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 17802 66 Paolo Stile 66 Ud. 16.1.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 221 da FIAT AUTO SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rocca Porena, n. 34, presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
OL IN, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Lesca, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 3879 in data 21 settembre 1998 (R.G. 1545/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Marcello De Luca Tamajo per delega dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IN IG ha proposto ricorso al OR di Torino nei confronti della datrice di lavoro AT UT SpA, chiedendo fosse condannata a risarcirgli il danno da mancata fruizione di alcuni riposi settimanali. Ha dedotto che aveva prestato la propria attività lavorativa per 48 ore settimanali distribuite su tre turni avvicendati;
che, una o due volte al mese - nel passaggio da un gruppo di sei o più giorni lavorativi nel terzo turno, ad altro gruppo di giorni consecutivi di lavoro sul primo o sul secondo turno, con un intervallo apparente tra i due turni, rispettivamente di 24 o di 36 ore -, era accaduto che in tale intervallo, pur concomitante col riposo settimanale di 24 ore, non fosse compreso per intero anche il riposo giornaliero di 16 ore. L'adito OR ha accolto la domanda, condannando la società al pagamento di £ 571.523. 2 L'appello della AT UT SpA è stato rigettato dal Tribunale di Torino. Ha ritenuto pacifico il Tribunale che, nell'avvicendarsi dei turni descritto dall'appellante, si era talvolta verificato un incompleto godimento del riposo settimanale, nel passaggio dal terzo al primo ovvero dal terzo al secondo turno, sicché non era stato osservato il principio secondo cui il riposo settimanale deve essere attuato in modo da non compromettere l'autonomo godimento del riposo giornaliero, in modo cioè che i due riposi non vengano a sovrapporsi. Si era, infatti, determinata necessariamente una concentrazione dei due regimi di riposo (giornaliero e settimanale) nell'intervallo intercorrente tra le ultime otto ore di lavoro e l'inizio della nuova settimana lavorativa su altro turno. Doveva, quindi, presumersi un danno per il sacrificio che ne era derivato con riguardo al recupero fisico e alle possibilità di svolgimento di attività personali, familiari e ricreative alla cui realizzazione tende la tutela costituzionale del riposo. Tale danno poteva determinarsi, in via equitativa, in misura pari a due terzi della retribuzione giornaliera nei casi di passaggio dal terzo al primo turno e di un terzo nei casi di passaggio dal terzo al secondo turno. La ritenuta natura risarcitoria del credito ha indotto il Tribunale a considerarlo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a quella quinquennale dei crediti di lavoro, con il rigetto della relativa eccezione proposta dalla società. Per la cassazione della sentenza ricorre la AT UT SpA con due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Resiste il IG con controricorso. Anche il controricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione. 3 Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2109 c.c e degli art. 1 e 3 L. 22.2.1934, n. 370, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. Sostiene che, se è vero che in occasione del cambio di turno vi era stata l'impossibilità per il lavoratore di godere interamente del riposo settimanale di 24 ore consecutive, non necessariamente doveva dedursene l'insorgenza automatica del diritto al risarcimento del danno. Rispetto all'epoca in cui era entrata in vigore la legge 22 febbraio 1934, n.370, quando il lavoro era distribuito su sei giorni e 48 ore settimanali, attualmente il lavoro è distribuito mediamente su cinque giorni e 40 ore settimanali;
inoltre, ulteriori riposi e permessi di varia natura erano stati introdotti dalla contrattazione collettiva, sicché, nell'applicazione degli art. 1 e 3 della legge n. 370/1934 avrebbe dovuto accertarsi, anche di ufficio, se la disciplina contrattuale e comunque quella di fatto applicata al rapporto prevedessero indennità o benefici di qualsiasi genere, destinati a compensare la mancata fruizione del riposo settimanale. - al quale i giudici del merito erano stati sollecitati Da siffatto accertamento sarebbe emerso che il lavoratore aveva sempre goduto di riposi compensativi certamente idonei a rimuovere il disagio per la saltuaria riduzione del riposo settimanale. Tanto si sarebbe potuto desumere, anzitutto, dall'esame dello schema dei turni effettuati (distribuzione del lavoro su cinque giorni e su complessive 40 ore settimanali e godimento di ben tre giorni di riposo continuativi in caso di godimento di sole 24 ore di riposo settimanale). Il motivo è infondato. 4 La ricorrente riconosce che, in effetti, il riposo settimanale era rimasto in qualche misura sacrificato in occasione dei cambi di turno e neppure contesta il principio che il riposo settimanale deve essere goduto senza che risulti compromesso l'autonomo godimento di quello giornaliero (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n. 12518). L'ulteriore doglianza, attinente al mancato accertamento da parte del giudice in ordine a benefici riconosciuti dalla contrattazione collettiva o di fatto erogati, i quali avrebbero compensato anche la mancata fruizione del riposo settimanale, deve essere disattesa. 고 Essa presenta, anzitutto, profili di inammissibilità in quanto si sostanzia in una censura di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza che, nel ricorso, siano specificamente indicati gli elementi di fatto sui quali il giudice di appello non avrebbe indagato, sicché neppure è posta in luce la decisività di siffatta indagine e della stessa censura. La giurisprudenza della Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il preciso tenore del documento di cui censura l'omesso esame, in osservanza della regola di autosufficienza del ricorso stesso, discendente dai principi regolatori del giudizio di cassazione i quali non consentono al giudice di legittimità di ricercare le prove e il loro contenuto direttamente negli atti dei precedenti gradi di merito (tra le più recenti, cfr. Cass. 10 novembre 2001, n. 13963; 1° agosto 2001, n. 10493; 19 luglio 2001, n. 9777; 13 luglio 2001, n. 9554; 12 giugno 2001, n. 7938; 12 giugno 2001, n. 7909). 5 In particolare, il ricorso non riporta lo schema dei turni effettuati, dai quali avrebbe dovuto risultare che il mancato, integrale godimento del riposo settimanale sarebbe stato compensato da altri riposi continuativi di tre giorni. Inoltre, la ricorrente non indica gli atti processuali nei quali tali evenienze sarebbero state eccepite nei giudizi di merito. Deve aggiungersi che, in ogni caso, la prova non considerata dal Tribunale, nella estrema e insufficiente sintesi con cui il ricorso ne enuncia il contenuto, sarebbe comunque non decisiva in quanto non si estende alla ulteriore circostanza che gli eventuali benefici, i quali avrebbero dovuto compensare il sacrificio di parte del riposo settimanale, non fossero attribuiti anche ai lavoratori fruenti del normale riposo settimanale. Solo in tale ipotesi, infatti, gli stessi avrebbero potuto eventualmente considerarsi compensativi (cfr. Cass. 5 marzo 1993, n. 2702). La AT UT cita, peraltro, un precedente di questa Corte (sentenza 17 aprile 1996, n. 3634) che ha enunciato il principio secondo cui quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. Rileva, però, la Corte che, nel caso di specie, non è chiesto dal lavoratore un elemento retributivo (rientrante nella generale previsione dell'art.36 della Costituzione, come dalla motivazione della sentenza ora citata risulta essere stato 6 richiesto dal lavoratore in quel giudizio), ma il risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione del riposo, cosicché deduzione che tale danno avrebbe già trovato ristoro in altre concessioni, contrattuali o di fatto, non attiene a elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, ma si configura quale eccezione del cui fondamento deve fornirsi la prova (nell'analoga materia del danno da licenziamento illegittimo e di prova dell' aliunde perceptum, quale fattore di riduzione o eliminazione del danno medesimo, cfr. Cass., Sez. u., 3 febbraio 1998, n. 1099 la quale, seppure ha affermato che l'eccezione stessa non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti, ha ritenuto necessario pur sempre che vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi Z possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti affinché il giudice possa trarne tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno;
v., inoltre, Cass. 1° settembre 2000, n. 11487; 29 agosto 2000, n. 11341; 8 giugno 2000, n. 5662; 20 ottobre 1998, n. 10522; 27 marzo 1996, n. 2756). Con il secondo motivo di ricorso, la AT UT denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2946 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e sostiene che il fatto generatore del preteso diritto al risarcimento era pur sempre una prestazione lavorativa, per la quale era chiesta una vera e propria retribuzione;
in ogni caso si trattava di somme dovute nell'ambito di un rapporto di lavoro per un'unica causa debendi, e rientranti nel coacervo di quanto dovuto, di mese in mese, in relazione allo svolgimento del rapporto, con la conseguenza che avrebbero dovuto condividere il tipico regime prescrizionale dei crediti di lavoro. Il motivo è infondato. 7 Le argomentazioni svolte nella trattazione del primo motivo escludono, anzitutto, che il contenuto della pretesa del lavoratore sia stato il pagamento di una voce retributiva, essendo stato chiesto, invece, il risarcimento del danno conseguito alla mancata concessione del riposo settimanale nell'intera misura spettante e, in tali confini, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti nei giudizi di merito. Da ciò consegue l'inapplicabilità del termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4 c.p.c., il quale concerne prestazioni periodiche derivanti da un'unica causa debendi, e l'applicabilità, per contro, del termine ordinario previsto dall'art. 2946 c.civ. (cfr. Cass.27 aprile 1992, n.5015). Infine, alla luce delle considerazioni svolte non è decisiva la prospettazione della ricorrente secondo cui si tratterebbe pur sempre di somme dovute nel contesto di un rapporto di lavoro e quindi di una unica causa petendi: va tenuto anche presente che la pretesa risarcitoria si fonda su eventi di danno venuti in essere di volta in volta, non importa se con maggiore o minore sistematicità nel corso del T rapporto. r i M e Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art.385 c.p.c., la condanna della N società ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità. T E DA IMPOS TA DI LO , D
P.Q.M
3 3 0 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in 1 5 A S . : S T A R N T A 9.10XX oltre € 1700 per onorari. , ' 3 L A 7 L S E E 9 P : D 1 S I Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002. 1 I S N N P G E S O O I Il Presidente Ġ A A E D биршеті Valim. muiམ ག L E O , T A O T I Ł R R T Y I S R I elle D B G O E R IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 27 APR 2002 Felle 8 IL CANCELLIERE Tuone